Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20538 del 24/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 20538 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila

nel procedimento a carico di:
Cialente Massimo, nato a L’Aquila il 01/06/1952
De Carolis Fabrizio, nato ad Andria il 05/09/1964

avverso la sentenza del 3/04/2017 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale dell’Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
con trasmissione degli atti al Tribunale dell’Aquila;

Data Udienza: 24/01/2018

uditi i difensori, avv. Carlo Benedetti, nell’interesse di Massimo Cialente, ed avv.
Francesco Camerini, nell’interesse di Fabrizio De Carolis, che hanno concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale dell’Aquila ha disposto di non doversi procedere ai sensi dell’art. 425

induzione indebita (capo a) e di induzione indebita (capo b), e di Fabrizio De
Carolis, del solo delitto di induzione indebita (capo c), con riferimento a ciascuna
imputazione, perché il fatto non sussiste.

2. Al capo a) veniva contestato al Cialente il delitto di cui agli artt. 56, 319quater cod. pen., commesso in data 6 e 7 giugno 2014, in quanto, in qualità di
sindaco del Comune dell’Aquila, ente preposto al riconoscimento ed
all’erogazione degli indennizzi necessari agli interventi di ricostruzione privata
successivi al sisma del 2009, con riferimento ai lavori di ricostruzione di
centosettantotto appartamenti del Consorzio 201, per uno stanziamento pari a
settantatre milioni di euro non ancora erogato,
– dopo che l’appalto privato cui avevano preso parte ottanta imprese era
stato vinto dall’ATI composto dalle ditte ACMAR e Taddei S.p.a. con le quali era
stato stipulato un contratto preliminare di appalto di cui non era parte Eliseo
Iannini, imprenditore noto al Sindaco,
– dopo che, nei giorni precedenti l’ACMAR aveva inoltrato al Consorzio
richiesta di subappalto in favore di Iannini Eliseo ed il Consorzio aveva
inizialmente accettato la situazione,
aveva telefonato ad Egidio Rosati, avvocato del Consorzio, dicendo, con
tono perentorio ed alterato, di prendere in considerazione l’impresa dello Iannini
per l’affidamento dei lavori e “ma allora perché non fate lavorare Iannini”.
In tal modo, con abuso della sua qualità e dei propri poteri, aveva
compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre l’avv. Egidio
Rosati ad adoperarsi per l’affidamento in concreto dell’incarico allo Iannini e,
comunque, a non ostacolarlo, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti
dalla propria volontà, in quanto il giorno successivo alla telefonata (il 7 giugno
2014) il Consorzio 201 aveva inviato ugualmente all’ACMAR la comunicazione
predisposta dall’avv. Rosati con la quale negava in sostanza l’autorizzazione al
subappalto.

2

cod. proc. pen. nei confronti di Massimo Cialente, imputato dei delitti di tentata

Al capo b) veniva, inoltre, contestato al Cialente il delitto di cui all’art. 319quater, primo comma, cod. pen. consumato in L’Aquila il 20 e 26 febbraio 2015,
date del rilascio dei nulla osta, in quanto, in qualità di Sindaco dell’Aquila e con
riferimento ai lavori di ricostruzione post sisma del condominio “Cappelli”, nei
quali era subentrata la impresa Palomar S.r.l. alla Consta s.p.a., aveva indotto,
con abuso della propria qualità, il funzionario Fabrizio De Carolis, addetto
all’Ufficio Liquidazione contributi settore ricostruzione privata, al rilascio dei
necessari nulla osta al pagamento dei SAL secondo, terzo e quarto da parte del

l’assenza dell’attestazione di avvenuto pagamento di fornitori o subappaltatori da
parte di Consta S.p.a.
L’induzione, secondo l’ipotesi di accusa, era consistita nel telefonare al De
Carolis il 20 febbraio 2015, in presenza dei legali della impresa Palomar,
palesando la circostanza e dicendogli che doveva dare “un’accelerazione” al
pagamento dei SAL di almeno “la metà”, in modo tale che dopo tale intervento il
De Carolis, nelle date del 20 e del 26 febbraio 2015, aveva rilasciato i nulla osta
sino a quel momento negati, mediante l’artifizio di considerare il terzo Sal quale
il primo di Palomar s.r.l. (che, per effetto dell’art. 11, comma

11-bis,

L. n. 99

del 2013 non necessitava dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dei
fornitori/subappaltatori del SAL precedente).
Da ultimo, a Fabrizio De Carolis veniva contestato, al capo c), il delitto di
induzione indebita di cui all’art. 319-quater, secondo comma, cod. pen. per
aver, nella date predette, per effetto della condotta del Cialente contestata al
capo B), rilasciato i predetti nulla osta.

3.

Avverso tale sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica del

Tribunale dell’Aquila e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi e,
segnatamente, con il riferimento al capo A) la violazione di legge, e, con
riferimento ai capi B) e C), la violazione di legge e la contraddittorietà della
motivazione.

4. Con memoria depositata in data 16 gennaio 2018 l’avv. Francesco
Camerini, nell’interesse del De Carolis, ha richiesto la declaratoria di
inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero, in
quanto il sindaco si era limitato ad indirizzare presso l’Ufficio Comunale presso il
quale opera il De Carolis i legali della società Palomar, recatisi a L’Aquila per
conoscere le ragioni della mancata liquidazione dei SAL relativi ai lavori di
ricostruzione del condominio Cappelli.

3

Condominio Cappelli, che sino a quel momento si era rifiutato di pagare per

Il De Carolis, inoltre, aveva disposto il pagamento dei SAL senza porre in
essere alcun artificio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo il Pubblico Ministero ricorrente contesta la violazione

dell’udienza preliminare dell’Aquila ha dichiarato non luogo a procedere con
riferimento al delitto contestato al capo A), ritenendo il tentativo inidoneo ed, al
più, la condotta contestata sussumibile nella fattispecie della desistenza
volontaria.
Deduce, tuttavia, il Pubblico Ministero ricorrente che il Giudice dell’Udienza
Preliminare aveva errato nella interpretazione della fattispecie, in quanto negare
la idoneità del tentativo solo perché il soggetto passivo, l’avvocato del Consorzio,
aveva predisposto una lettera di rifiuto al subappalto nonostante la telefonata
ricevuta dal Cialente, significava negare in radice la possibilità del tentativo con
riferimento al delitto di induzione indebita.
In questa prospettiva interpretativa, pertanto, il tentativo sarebbe sempre
inidoneo a fronte della resistenza del privato.
Il tentativo di induzione indebita è, invece, certamente configurabile nel
caso in cui l’evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle
illecite pressioni e nella specie le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da
Antonello Salvatori, Maria Grazia D’Ascanio, Giovanni Masucci ed Egidio Rosati
avevano dimostrato che la telefonata del sindaco aveva provocato un forte
turbamento nell’avvocato Rosati e che il medesimo la aveva percepita quale
intimazione e forma di pressione rivelatasi indebita, in quanto il contratto
definitivo con l’appaltatore non era stato ancora stipulato.
3. Tale doglianza si rivela, tuttavia, infondata.

3.1. Non è, infatti, ravvisabile alcuna violazione di legge nella motivazione
della sentenza impugnata in relazione al delitto contestato al capo a), in quanto
il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale dell’Aquila ha delineato l’ambito
applicativo del delitto di tentata induzione indebita secondo coordinate
esegetiche immuni da censure.
Le premesse normative della decisione di merito non sono, infatti, inficiate
da alcun errore di diritto.

4

di legge con riferimento al capo della pronuncia impugnata nel quale il Giudice

Correttamente nella sentenza impugnata è stato colto il tratto qualificante
di tale figura criminosa nell’abuso induttivo posto in essere pubblico ufficiale ed,
al contempo, nella mancata verificazione dell’evento per effetto della resistenza
del privato alle illecite pressioni.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno in proposito statuito che il
tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia
dall’istigazione alla corruzione attiva di cui all’art. 322, commi terzo e quarto,
cod. pen., perché mentre quest’ultima fattispecie si inserisce sempre nell’ottica

dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando
della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in
uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più
insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera
sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori
(Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258474).
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente chiarito che il delitto di
induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all’art. 319-quater cod. pen.
non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che
induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi,
sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l’evento non si
verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico
agente (Sez. 6, n. 35271 del 22/06/2016, Mercadante, Rv. 267986; Sez. 6, n.
6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265901; Sez. 6, n. 46071 del 22/07/2015,
Scarcella, Rv. 265351).
In analoga prospettiva interpretativa il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale dell’Aquila ha ritenuto la condotta del Cialente inidonea ad integrare il
delitto di induzione indebita nella forma tentata non già per effetto della mera
resistenza opposta dal Rosati, come sostiene il Pubblico Ministero ricorrente;
nella sentenza impugnata si è, invece, ritenuta inidonea la intensità della
condotta induttiva a determinare lo stato di soggezione del privato, valorizzando
sinergicamente le circostanze concrete in cui la sollecitazione è intervenuta.
Nella sentenza impugnata si rileva, infatti, come l’intervento del sindaco si
sia risolto in una unica telefonata e che il medesimo era alterato in quanto non
aveva compreso le ragioni dell’ostruzionismo del committente nei confronti dello
Iannini, stante la determinazione dell’appaltatore a concedere il subappalto e
stante i ritardi nell’inizio dei lavori, forse anche dovuti a tale diatriba.
Né il Rosati, ne altri soggetti avevano, inoltre, espresso al Cialente le
ragioni per le quali non intendevano “far lavorare Iannini”.

5

di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio

3.2. Esulano, invece, dal vizio di violazione di legge dedotto le censure
svolta dal Pubblico Ministero ricorrente in ordine alla erronea ricostruzione del
significato dell’intervento del Sindaco, risultato idoneo a determinare, per quanto
risultato dagli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari, un
concreto stato di soggezione nel Rosati.
Gli ulteriori rilievi critici svolti dal Pubblico Ministero ricorrente in ordine alla
indebita pretermissione da parte del Giudice dell’udienza preliminare delle
dichiarazioni rese nelle indagini da Antonello Salvatori, Maria Grazia D’Ascanio,

prevaricante della telefonata del Sindaco, si rivelano, infatti, inammissibili.
Tale doglianza, infatti, pur formalmente dedotta quale vizio di violazione di
legge, si risolve in un tentativo di rilettura degli elementi fattuali posti a base
della decisione impugnata ed il ricorrente, peraltro, non ha dedotto il
travalicamento dei limiti cognitori propri della udienza preliminare.
Nel giudizio di cassazione sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una
migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.
6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

4. Con il secondo motivo il Pubblico Ministero ricorrente deduce la
violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione.
Con riferimento ai delitti contestati ai capi B) e C), il Giudice dell’udienza
preliminare dell’Aquila ha dichiarato non luogo a procedersi, ritenendo
insussistente l’elemento della utilità indebita, in quanto il Cialente con il proprio
intervento aveva legittimante disapplicato la regola fissata dall’art. 11, comma
11-bis, della L. n. 99 del 2013, e rilevando, comunque, che la condotta non era
punibile ai sensi dell’art. 47, terzo comma, cod. pen.
La motivazione della sentenza impugnata, secondo il Pubblico Ministero
ricorrente, tradiva apertamente il pregiudizio del Giudice dell’udienza preliminare
nei confronti della disciplina vigente in materia di appalti per la ricostruzione
privata della città dell’Aquila enunciata dall’art. 11, comma 11-bis, della L. n. 99
del 2013.
Tale norma sancisce che, ad eccezione del primo SAL e della rata finale,
non si può riconoscere il pagamento senza che l’impresa affidataria abbia
rilasciato un’autocertificazione mediante la quale attesti di aver pagato i fornitori
e subappaltatori per i lavori effettuati nel precedente SAL.

6

Giovanni Masucci ed Egidio Rosati, che avrebbero, invece, attestato la efficacia

Nel disegno del legislatore in tal modo si contemperano le esigenze, da un
lato, di destinare i pagamenti dei SAL innanzitutto ai soggetti, di solito,
economicamente deboli (e quasi sempre locali), che abbiano prestato la propria
opera alla grande impresa affidataria dei lavori, e dall’altro, in virtù del primo
SAL pagato senza necessità di autocertificazione, di fornire i mezzi economici
necessari senza dover ricorrere al credito in caso di carenza di liquidità.
Il Giudice dell’Udienza Preliminare aveva, tuttavia, erroneamente ritenuto
che tale disciplina, introdotta dal legislatore espressamente per il ripristino o la

sismici del maggio 2012 nell’Emilia Romagna, fosse vincolante per le opere di
ricostruzione del Comune dell’Aquila solo per effetto di recepimento per via di
atto amministrativo e non già legislativo e che, pertanto, fosse disapplicabile da
parte del Sindaco.

5. Tale censura si rivela fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Il Giudice dell’udienza preliminare, con riferimento ai delitti contestati ai
capi B) e C), ha provveduto ad una serrata critica del meccanismo solutorio
introdotto dall’art. 11, comma 11-bis, della L. n. 99 del 2013, ritenendo che la
circolare del Comune dell’Aquila che aveva recepito tale indicazioni era erronea e
non vincolava al proprio rispetto.
Posto che il pagamento non era, pertanto, dovuto e l’utilità indebita era
assente, il fatto non sussisteva e, comunque, stante il ben ragionevole dubbio
sull’erroneità di tale interpretazione, doveva, pur sempre riconoscersi nella
specie l’applicazione dell’art. 47, terzo comma, cod. pen.
La motivazione della sentenza relativa alle imputazioni di cui ai capi B) e C)
si rivela, tuttavia, giuridicamente errata e manifestamente illogica.
Pur prescindendo dalla efficacia e dal grado di vincolatività del precetto
dell’art. 11, comma 11-bis, della L. n. 99 del 2013 con riferimento agli appalti
destinati alla ricostruzione della città dell’Aquila, la sentenza impugnata oblitera
che, nella specie, la disapplicazione della circolare sarebbe stata operata a mezzo
di un intervento telefonico del sindaco e, pertanto, al di fuori dei limiti formali
consentiti per tale operazione.
La sentenza impugnata, inoltre, oblitera come gli atti di rilascio dei nulla
osta sottoscritti dal De Carolis ed espressamente indicati al capo C) della
imputazione, siano stati motivati mediante il riferimento espresso alla disciplina
contestata dal Giudice dell’udienza preliminare e, pertanto, come in tale contesto
si riveli intrinsecamente illogico ritenere che sia intervenuta una ipotesi di
disapplicazione della disciplina enunciata dall’art. 11, comma
99 del 2013.

7

11-bis, della L. n.

ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi

I due nulla osta rilasciati dal De Carolis alla liquidazione, l’uno in favore
della Consta ed il secondo il favore di Palomar, sono, inoltre, stati emessi
mediante l’artifizio di considerare il terzo Sal quale il primo di Palomar s.r.l. (che,
per effetto dell’art. 11, comma

11-bis, L. n. 99 del 2013 non necessitava

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dei fornitori/subappaltatori del SAL
precedente).
6. Corretta si rivela, da ultimo, nei limiti delibatori propri della presente
sede, la ascrizione della condotta contestata al Cialente alla fattispecie di

Sull’esempio di quanto rilevato da questa Corte con riferimento
all’archetipo della concussione (Sez. 6, n. 1306 del
06/11/1997 (dep. 04/02/1998), Montedoro, Rv. 210842; Sez. 6, n. 1894 del
09/01/1997, Raimondo, Rv. 207522), destinatario della condotta induttiva può
anche essere un altro pubblico ufficiale, il quale, specie in presenza di un
rapporto gerarchico, si venga a trovare in posizione di inferiorità rispetto
all’agente che persegue scopi di carattere personale.
Con specifico riferimento alla fattispecie di induzione indebita, inoltre, la
giurisprudenza di legittimità ha precisato che gli artt. 317 e 319-quater cod.
pen. si limitano ad indicare il soggetto destinatario dell’abuso con il termine
“taluno”, il che vuol dire che la sua qualifica soggettiva è indifferente ai fini della
configurazione di tali fattispecie; tra le possibili vittime della concussioni o i
correi della induzione indebita possono, pertanto, annoverarsi, oltre ai privati,
anche coloro che rivesto la qualifica di pubblici ufficiali, sempre che la peculiarità
della situazione concreta ne denunci uno stato di reale coartazione ovvero una
prospettiva utilitaristica (sia pure indotta) dagli stessi perseguita (Sez. 6, n.
22526 del 10/03/2015, n. 22526, Berlusconi).
7. Alla stregua dei rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c) della imputazione e deve essere
disposto il rinvio in ordine agli stessi per nuova deliberazione al Tribunale di
L’Aquila (Ufficio G.I.P.). Il ricorso del Pubblico Ministero deve essere rigettato nel
resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c)
delle rubrica e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di L’Aquila (Ufficio
G.U.P.). Rigetta nel resto il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso il 24/01/2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Fabrizio D’Arcangelo

Giacom Paolodi

induzione indebita di cui al comma primo dell’art. 319-quater cod. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA