Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20537 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20537 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Combe Emmanuel David, nato a Sharenton Le Pont (Francia) il
26/03/1970
2. Camara Alhassane, nato a N’Zerekore ( Guinea) il 27/12/1976

avverso la sentenza del 09/06/2015 della Corte d’appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Gaeta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9 giugno 2015, la Corte d’appello di Torino,
decidendo in sede di giudizio di rinvio, a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 2772/2013, ha condannato Combe Emmanuel David e Camara
Alhassane, alla pena di anni otto di reclusione e C 30.000 di multa ciascuno,
perché ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1

Data Udienza: 19/04/2016

d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione, a fini di spaccio, di grammi
6.055,263 di cocaina, trasportata sul treno TGV Parigi-Torino, fatto commesso a
Torino il 3 agosto 2010.
Deve premettersi che, a seguito di ricorso dei difensori di Combe e Camara,
la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2772 del 2013, annullava la
precedente sentenza della Corte d’appello di Torino di condanna nei confronti dei
predetti, ritenendo fondato il dedotto vizio di travisamento della prova con
riguardo alla circostanza che Diaby Sarata (colei che trasportava la droga

viaggio aereo dalla Guinea in Europa ( circostanza che era stata posta alla base
della condanna annullata), non essendo certo che i documenti di volo a lei
sequestrati si riferissero anche agli altri due imputati. Rinviava, pertanto, per un
nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, per approfondire
l’indagine sul punto “se del caso facendo uso dei poteri che competono al giudice
di merito anche di acquisire informazioni presso la compagnia aerea. Valuterà
altresì qualora dovesse permanere la situazione di incertezza sui biglietti di cui si
discusse se, il residuo compendio probatorio, quale risultante dalle indagini
compiute, sia comunque sufficiente ad affermare la responsabilità dei due
imputati”. La Corte d’appello, investita del giudizio di rinvio, disponeva con
ordinanza accertamenti, eseguiti a mezzo di P.G. della Procura generale,
sull’emissione dei biglietti aerei intestati ai ricorrenti, in adempimento di quanto
disposto dalla Corte di cassazione, e, ai sensi dell’art. 603 comma 3
cod.proc.pen., ritenuta la necessità di verificare se esistesse un pregresso
rapporto di conoscenza tra i ricorrenti e tra loro e il corriere, disponeva
accertamenti volti a stabilire se vi fossero stati contatti pregressi tra costoro
attraverso i telefoni a loro sequestrati, e acquisiva, a seguito di deposito di
documentazione relativa ad altro procedimento penale da parte del P.G., i decreti
di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche e dei brogliacci di
conversazioni, disposte, in altro procedimento penale, nell’ambito di una vasta
operazione investigativa su un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, di
cui veniva disposta la trascrizione integrale del contenuto a mezzo di perizia. Dà
atto il giudice di rinvio che, all’esito degli accertamenti, era risultata fondata la
censura difensiva di travisamento della prova che aveva portato all’annullamento
della sentenza di condanna, poiché era risultata smentita la circostanza che i
ricorrenti e la Diaby avessero viaggiato insieme dalla Guinea a Bruxelles,
risultando solamente che il Camara aveva percorso la tratta, due settimane
prima dell’arresto, in data 17 luglio 2010. Da questo accertamento la Corte
traeva la convinzione che l’incontro dei tre presso la stazione ferroviaria di Paris
Gare de Lyon non fosse per nulla causale, bensì funzionale al trasporto

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occultata nella valigia, giudicata in via definitiva) non avesse compiuto da sola in

concorsuale della droga contenuta nella valigia trasportata dalla Diaby;
circostanza che i traeva conferma nelle conversazioni acquisite e di cui era stata
disposta la trascrizione nel dibattimento nel giudizio di appello. Riassumendo il
percorso argomentativo, della corte territoriale, era pacifico che Camara e
Combe si conoscessero da tempo ed avessero deciso di viaggiare insieme da
Parigi a Torino (interrogatorio Combe in udienza di convalida), Camara aveva
effettuato, il 1 agosto 2010 alle 20.49, la prenotazione di tre posti sulla carrozza
n. 3 del Tgv diretto da Paris Gare de Lyon a Torino Porta Susa, la Diaby era

2010 avevano viaggiato insieme sedendo vicino nei posti prenotati ed erano
scesi, sempre insieme, alla stazione di Torino Porta Susa, Camara custodiva
anche i biglietti dei due compagni di viaggio circostanza, secondo la Corte,
incompatibile con l’ipotesi che Diaby fosse corriere solitario e parimenti
incompatibile con le affermazioni dei ricorrenti circa la “cortesia” di tenere il
biglietto della donna. Significative erano anche, nel ragionamento della Corte, le
condotte tenute dai tre e osservate dagli operanti al momento della discesa del
treno, alle 21.05, ed in particolare appariva oltremodo sospetta la circostanza
che Diaby trasportava una grossa valigia e, alla vista dei militari, accennava a
fermarsi e abbandonare la valigia, proseguendo perché così sollecitata dal
Camara, circostanza che, secondo l’argomentare della Corte, era dimostrativa
della consapevolezza dei ricorrenti nel trasporto della droga che era occultata
proprio nelle valigia trasportata dalla donna. Oltretutto significativo era anche il
fatto che fosse proprio la Diaby a portare il carico più pesante ed ingombrante
laddove. se la presenza a suo fianco degli altri imputati fosse stata motivata da
ragioni di mera cortesia, sarebbe stato logico che uno di loro si occupasse di
codesto trasporto. Ma non solo, dà ancora rilievo la Corte, alla circostanza che
alla vista dei Carabinieri i ricorrenti cercavano di allontanarsi, che la droga era
rinvenuta nella valigia trasportata dalla donna, mentre nella valigia portata dal
Camara vi erano indumenti femminili, circostanza queste convergenti per
ritenere la piena consapevolezza nel trasporto della droga. Ogni possibile dubbio
veniva, secondo la sentenza impugnata, dissolto a fronte delle acquisizioni
probatorie e segnatamente dal contenuto delle conversazioni registrate e
trascritta nel dibattimento. In particolare era significativa la conversazioni del 3
agosto 2010 ore 21,29 ove l’interlocutore Camara Vamba chiama tale Jeni e le
comunica il tragico epilogo -“è

tutto rovinato” –

riferendo all’interlocutrice

dell’avvenuto arresto di Ablo e Mandiou che erano con “la donna”, conversazione
estremamente eloquente perché avvenuta poco dopo l’arresto degli imputati alla
stazione di Torino Porta Susa, conversazione che consentiva di identificare gli
attuali ricorrenti nei citati Ablo e Mandiou, e di comprendere il significato delle
conversazioni intercorse nei giorni precedenti tra il Camara Vamba e il Combe-

3

arrivata Parigi da Bruxelles poche ore prima della prenotazione, i tre il 3 agosto

Ablo univocamente dimostrative del trasporto consapevole della droga nel
viaggio Parigi-Torino. Infine, la Corte d’appello, conformemente alla sentenza
definitiva pronunciata nei confronti di Daiby Sedane, ha escluso la circostanza
aggravante di cui all’art. 80 lett. e) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha ritenuto gli
imputati non meritevoli delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod.pen., in assenza
di elementi positivi suscettibili di valutazione a loro favore, ed condannato gli
stessi alla pena, ridotta per il rito abbreviato, di anni otto di reclusione e C
30.000, muovendo dalla pena base di anni 12 di reclusione e C 45.000, ridotta

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi Combe Emmanuel David e
Camara Alhassane, a mezzo dei difensori di fiducia, e ne hanno chiesto
l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari
per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc.
pen.:
2.1. Entrambi i ricorrenti deducono, con il primo motivo, la violazione di
legge processuale di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione
all’art. 191 e 526 cod.proc.pen. per aver la Corte d’appello posto a base della
decisione elementi di prova illegittimamente acquisiti. Lamentano i ricorrenti che
la Corte d’appello avrebbe utilizzato quale elemento di prova, la memoria a firma
del Procuratore generale, depositata in udienza del 5 giugno 2015 e utilizzata in
.

sede di discussione (cfr pag. 8), in violazione dell’art. 526 cod.proc.pen.,

i

.

trattandosi, quanto al contenuto della memoria, di circostanze riferite ad altro
procedimento penale e irritualmente introdotte nell’odierno procedimento,

i

mentre quanto agli elementi introdotti nella discussione dal P.G. non vi sarebbe
traccia documentale e dunque non sarebbero utilizzabili.
2.2. Con il secondo motivo, comune ad entrambi í ricorrenti, si deduce la
violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla
contraddittorietà e illogicità della motivazione in conseguenza del travisamento
della prova documentale e segnatamente del verbale di arresto di Combe
Emmanuel David e Camara Alhassane in data 3 agosto 2010. La Corte d’appello
avrebbe ritenuto certa l’identificazione di Ablo e Mandiou, negli attuali ricorrenti,
sulla base della conversazione telefonica n. 1489, avvenuta in data 3 agosto
2010 alle ore 21,29, intercettata sull’utenza in uso a Camara Vamba nella quale
egli comunicava l’avvenuto arresto di Ablo e Mandiou a Jesi, arresto avvenuto
pochi minuti prima della conversazione, affermazione fondata sul travisamento
della prova documentale, ossia del verbale di arresto dei predetti, avvenuto il 3
agosto 2010 alle ore 21,45. Dunque, secondo i ricorrenti, la conversazione
registrata in data 3 agosto 2010 sull’utenza in uso a Camara Vamba non poteva

per effetto della diminuente di cui all’art. 442 cod.proc.pen.

Corte avrebbe travisato un elementi decisivo attraverso cui ha, poi, argomentato
l’identificazione dei ricorrenti. Oltre tutto, segnalano i ricorrenti, non
risulterebbero contatti tra le utenze sequestrate in uso a questi e il Camara
Vamba. Nel percorso motivazione la Corte avrebbe dato decisivo rilievo alla
predetta acquisizione, di tal chè il travisamento della prova avrebbe così inficiato
l’intero percorso motivazionale e la coerenza interna dello stesso e pertanto la
sentenza, affetta da un vizio di motivazione ictu ocu/i, deve essere annullata.
2.3. Infine il ricorso nell’interesse di Camara Alhassane contiene un ulteriore
motivo con cui si denunzia l’illogicità della motivazione e l’inosservanza dell’art.
627 comma 3 cod.proc.pen. Oltre al denunciato travisamento della prova, la
corte territoriale sarebbe pervenuta a confermare l’impianto accusatorio
attraverso una argomentazione circolare e autoreferenziale: l’imputato Camara
I

Alhassane avrebbe informato Camara Vamba del suo arresto e quest’ultimo alle
ore 21,29 lo avrebbe annunciato a ieni, circostanza questa illogica posto che
l’arresto non era ancora avvenuto alla ore 21,29. La sentenza sarebbe dunque
illogica e contraddittoria nella parte in cui perviene all’identificazione di Ablo e
Madiou in ragione del contenuto delle conversazioni.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4.11 ricorso è infondato.
5. Infondato è il primo motivo di ricorso con cui si censura la violazione della
legge processuale. Dalla sentenza impugnata, seppur vi sia il riferimento alla
memoria e agli elementi esposti nel corso della discussione orale, emerge a
chiare lettere che la corte territoriale ha posto a base della sua decisione non il
contenuto della memoria ( attraverso cui il PG aveva sollecitato i poteri istruttori
ex art. 603 cod.proc.pen. della Corte), ma il contenuto delle conversazioni ( mai
contestato) registrate nell’ambito di diverso procedimento penale e in questo
legittimamente acquisite e utilizzabili, a seguito di trascrizione con le forme della
perizia, in osservanza del disposto di cui all’artt. 270 cod.proc.pen. L’eccezione
pur suggestivamente introdotta per effetto del richiamo fatto a pag. 8 dalla
sentenza è infondata perché la Corte ha utilizzato per la decisione prove
legittimamente acquisite, ossia le conversazioni telefoniche de quo introdotte nel
rispetto del disposto di cui all’art. 270 cod.proc.pen. (mai contestato) e dunque
legittimamente utilizzabili per fondare la decisione. Non sussiste alcuna

ie

avere ad oggetto l’arresto dei prevenuti perché non ancora eseguito. Dunque la

violazione dell’art. 526 cod.proc.pen. Del tutto infondata perché generica è la
censura con riferimento all’utilizzo degli elementi esposti nella discussione orale
del P.G. di cui non vi è neppure sommaria enunciazione.
6. Parimenti infondato è il vizio di travisamento della prova sotto tutti i profili
dedotti. E’ sufficiente leggere la sentenza impugnata ( pag. 5) per escludere in
fatto il travisamento della prova. Risulta, infatti, dalla sentenza che gli operanti
osservavano le condotte tenute dai ricorrenti dalla discesa dal treno alle ore
21,05; dapprima scendeva dal treno Camara, poi la donna Diaby con la valigia

tre erano già giunti a destinazione a Torino alle 21,05 (circostanza non
contestata e riportata in sentenza a pag. 5 della sentenza), dunque
perfettamente compatibile, temporalmente, è la circostanza che alle 21,29 il
Camara Vamba comunicasse l’avvenuto arresto dei ricorrenti a ieni, avvenuto
nell’arco di tempo tra l’osservazione alle 21,05 e la chiamata delle ore 21,29,
arresto che poi veniva documentato nel verbale alle ore 21,45. Il succedersi dei
fatti, come risultanti dalla stessa sentenza, destituisce di fondamento il
denunciato travisamento della prova. Il Camara Vannba riferiva a Jeni proprio
dell’arresto di Ablo e Mondiou e costoro devono identificarsi negli odierni
ricorrenti; oltretutto, si ricordi che nella conversazioni si fa chiaro riferimento alla
presenza di una donna, ossia della Daiby e dunque la sentenza impugnata ha
argomentato in maniera logica e aderente ai dati probatori l’identificazione dei
ricorrenti, e sulla scorta di ciò ha correttamente e logicamente interpretato il
contenuto delle conversazioni intervenute nei giorni precedenti che
confermavano la consapevolezza dei due nel trasporto della droga. La sentenza
non merita censura in punto motivazione apparendo la stessa logica, congrua
anche alla luce della dedotta assenza di contatti tra il Camba Vampa e il Combe
(le utenze relative ad apparecchi sequestrati non risultano avere avuto contatti
con l’utenza del Comba Vama- vedi verbale di sequestro dei telefonini) essendo
avvenuti i contatti nei giorni precedenti e dunque ben poteva avere un altro
apparecchio che non ha portato con sé nel viaggio da Parigi.
6. Non v’è questione di legalità della pena atteso che la Corte d’appello ha
determinato la pena, in applicazione dell’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309 nel testo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 32 del 2014 della
Corte Costituzionale, norma più favorevole per il reato di detenzione a fini di
spaccio di cocaina.
7. I ricorsi devono essere, pertanto, rigettati e i ricorrenti condannati al
pagamento delle spese processuali.

pesante, e per ultimo il Combe. Ora, come risulta dall’osservazione dei militari i

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19/04/2016

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