Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20537 del 19/01/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20537 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sommella Vincenzo nato a Napoli il 03/08/1958
avverso l’ordinanza del 19/06/2017 del Tribunale per il riesame di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mirella Agliastro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso per
rinuncia.
Data Udienza: 19/01/2018
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto in data 25/07/2017, Sommella Vincenzo, per il tramite del
suo difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di
Taranto in data 19/06/2017, con la quale si rigettava la richiesta di riesame
presso il medesimo Tribunale, per l’ammontare complessivo di euro
113.411,62.
2.
Sommella veniva indagato per il reato di truffa aggravata in
concorso, perché quale amministratore unico di ES s.r.I progetti e sistemi,
assieme a Galiuto Pietro e Galiuto Antonio, il primo appaltatore il secondo
amministratore di fatto della GEO.GA Costruzioni s.r.I., nonché insieme a
Mancini Antonio e Rufolo Silvio, ponevano in essere artifizi e raggiri ai danni
dei pubblici ufficiali della Direzione Programmazione Finanziaria ed
Economico Patrimoniale preposti al
pagamento del corrispettivo,
determinando detti pubblici ufficiali a corrispondere la somma di euro
113.411,62, così conseguendo ingiusto profitto con danno per
l’Amministrazione Comunale con riferimento all’esecuzione di un appalto
pubblico riguardante parcheggi in località Cimino Croce
– esecuzione
indagini e scavi aventi finalità di archeologia preventiva.
3. Deduce il ricorrente violazione degli artt. 125, 321, 324 cod. proc.
pen., 640, 640-quater, 322-ter cod. pen. in relazione agli artt. 606 comma 1
lett. b) ed e) cod. proc. pen.
4. Con nota del difensore di Sommella Vincenzo, munito di procura
speciale depositata il 18/01/2018, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al
ricorso. Preso atto che è venuto meno l’interesse dell’indagato, avuto
riguardo alla volontà manifestata dallo stesso, si impone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso ex artt. 589 e 591, comma 1, lett. d) cod. proc.
pen..
del sequestro preventivo emessa dal giudice per le indagini preliminari
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 19.01.2018