Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20536 del 19/01/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20536 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
2) Parte civile Atac s.p.a
nel procedimento a carico di Capri Ezio nato a Colleferro il 28/04/1977

avverso la sentenza del 10/01/2017 del Giudice dell’udienza preliminare di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mirella Agliastro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria
Francesca Loy, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato;
uditi i difensori,
avv. Paolo Popolini, in difesa della parte civile ricorrente Atac s.p.a. che si è
riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
avv. Roberto Porcaro in difesa di Capri Ezio che chiesto l’inammissibilità o in
subordine il rigetto dei ricorsi del Pubblico Ministero e della parte civile Atac
s.p.a.

Data Udienza: 19/01/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. Con decisione emessa in data 10/1/2017 ai sensi dell’art. 425 cod. proc.
pen., il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in sede di
giudizio di rinvio a seguito di annullamento ad opera della corte di Cassazione di
una precedente sentenza di non luogo a procedere ha nuovamente dichiarato
non luogo a procedere nei confronti di Capri Ezio in ordine al reato di cui agli

dell’azienda di trasporto pubblico ATAC s.p.a. di Roma a tempo indeterminato,
aveva presentato in cinque occasioni tra il 2013 ed il 2014, certificati medici
attestanti inizi di malattia, assentandosi dal lavoro mentre in realtà si era esibito
in manifestazioni canore presso esercizi pubblici, così ponendo in essere artifizi e
raggiri nei confronti dell’azienda ATAC, datore di lavoro, al fine di trarne profitto.
All’esito dell’udienza camerale, costituitasi l’azienda ATAC come parte civile,
il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato non doversi procedere “per
non essere stati acquisiti elementi sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio”.

2.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma per

violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 425
cod. proc. pen., in relazione all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per
manifesta illogicità della decisione.
Il Pubblico Ministero deduce che erroneamente il giudice per le indagini
preliminari aveva ritenuto “l’inutilità” della testimonianza dei medici che avevano
rilasciato i certificati attestanti l’inizio della malattia e del pari aveva ritenuto
“inutili” eventuali consulenze tecniche o perizie di ufficio per accertare le
patologie di cui sarebbe stato portatore Capri Ezio. Sostiene invece il Pubblico
Ministero che la fattispecie sottoposta al giudice per la mole e la natura delle
prove acquisite avrebbe imposto il vaglio processuale davanti al giudice del
dibattimento e quindi avrebbe reso necessario il rinvio a giudizio dell’imputato
piuttosto che una declaratoria di improcedibilità su base prognostica soprattutto
dopo la pronuncia di annullamento della Cassazione n. 24020 del 20/5/2016 di
non doversi procedere.
Il Pubblico Ministero aveva ritenuto che proprio la natura delle patologie e
l’accertamento della compatibilità con le esibizioni canore dell’imputato, avrebbe
necessitato di accertamenti più approfonditi nel contraddittorio delle parti
processuali, anche con riferimento alla reiterazione delle indisponibilità
dell’imputato attestate da ripetute certificazioni mediche rispetto alle
contemporanee attività canore che fanno propendere, secondo l’accusa, per un

artt. 61 n. 11, 640 comma 2 cod. pen., perché in qualità di dipendente

uso strumentale della documentazione sanitaria. Le patologie accusate
dall’imputato, infatti, potevano consentire di valutare anche a distanza di tempo
se le stesse potevano generare le indisponibilità manifestate e a sua volta la
compatibilità con le manifestazioni canore. Siffatti più complessi accertamenti
dovevano costituire oggetto del giudizio al dibattimento per acquisire le prove
necessarie a stabilire i reali accadimenti di cui si era reso protagonista
l’imputato. La valutazione del giudice pertanto doveva riguardare l’esito degli atti
di indagine e la loro possibilità di sviluppare un percorso logico-argomentativo

colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, dovendosi limitare a valutare, sia pure
in via prognostica, la possibilità di sostenere l’accusa in giudizio. Il giudice per le
indagini preliminari aveva l’obbligo di motivare in ordine all’impossibilità di
superare l’eventuale contraddittorietà e insufficienza degli elementi probatori,
attivando i poteri di integrazione istruttoria di cui agli artt. 421 bis e 422 cod.
proc. pen.

3. Ricorre per cassazione anche la s.p.a. ATAC, costituita parte civile,
chiedendo l’annullamento della sentenza pronunciata dal giudice dell’udienza
preliminare, per i seguenti motivi:
1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 425 cod. proc. pen., manifesta
illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.,
incentrandosi la doglianza sul fatto che il giudice dell’udienza preliminare deve
consentire l’ingresso alla fase dibattimentale, sol che risultino elementi tali da
formulare la previsione di un utile dibattimento e non seguire il canone
prognostico di colpevolezza o innocenza;
2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen.,
perchè il giudice di rinvio pronunciando sentenza di proscioglimento, non si è
attenuto al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
24020/16. L’Atac s.p.a. ricorrente lamenta che il giudice dell’udienza preliminare
aveva sostenuto che “la condotta ascritta al Capri fosse inidonea ad integrare gli

artifizi e raggiri richiesti dall’art. 640 cod. pen.” così operando un giudizio di
merito in spregio al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento
con rinvio.
3.1 In data 12/1/2018 la ricorrente parte civile ha presentato memoria ai
sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., ribadendo le considerazioni già svolte nel
ricorso, con riferimento al delitto di truffa aggravata, per avere il Capri Ezio
indotto in errore la direzione dell’ATAC s.p.a di Roma che lo retribuiva durante i
periodi di assenza (e pertanto di attività non prestata), procurandosi un ingiusto
profitto con corrispondente danno per l’azienda per un importo che ammontava

all’esito delle dinamiche dibattimentali e non spettava al giudice affermare la

ad euro 785,56 e con l’aggravante di avere commesso il fatto con abuso di
prestazioni d’opera in Roma dalla data del 17/11/13 e fino al 12/4/2014 data
dell’ultimo certificato medico presentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono fondati e devono essere accolti, con conseguente

2. L’ottica del giudice dell’udienza preliminare è quella di verificare che non
esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa pervenire ad una
diversa soluzione (Sezione 4, sentenza n. 483 del 6/10/2009 Rv. 245464),
nonché quella di individuare quando l’insufficienza e la contraddittorietà degli
elementi probatori acquisiti rivestano caratteristiche tali da non potere essere
ragionevolmente superabili nel giudizio (Sezione 6, sentenza n. 10849 del
12/1/2012, Rv. 252280).
Il giudice non può invece procedere a “valutazioni di merito” del materiale
probatorio ed esprimere un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, essendogli
inibito il proscioglimento di tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a
“soluzioni alternative e aperte”, o comunque ad essere diversamente rivalutate.

A tali principi, il giudice del Tribunale di Roma con la sentenza impugnata ha
mostrato di non essersi attenuto, avuto riguardo al contenuto del compendio
motivazionale esposto nella decisione assunta. E infatti, nonostante la
dichiarazione di intenti espressa nella prima parte della pronuncia, il giudice se
ne è poi discostato in quanto ha sostenuto che le prove costituite dai certificati
medici rilasciati anche da strutture pubbliche

«non si prestano a soluzioni

alternative ed aperte o ad essere diversamente qualificate nel gioco dialettico del
dibattimento….. per la impossibilità oggettiva di ricondurre al dibattimento casi
astrattamente configurabili al caso concreto, cercando di interpretare se la
diagnosi medica certificata nei singoli cinque episodi non consentisse
effettivamente al Capri di prestare la propria attività lavorativa nel servizio in
concreto affidatogli dal datore di lavoro ATAC s.p.a».
La pronuncia in esame ha fatto riferimento all’arco di tempo decorso dalla
presentazione dei certificati medici; all’assenza di un accertamento tecnico
preventivo; alla asserita inutilità della testimonianza dei medici che hanno
rilasciato i singoli certificati attesa la diagnosi scritta; alla inutilità di consulenze
tecniche o perizie di ufficio che non potrebbero “accertare se le patologie di cui

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annullamento della sentenza del giudice per le indagini preliminari di Roma.

soffriva all’epoca l’imputato dall’emissione dei cinque certificati fossero
compatibili con le pubbliche attività canore nelle quali il Capri si è esibito”.
Ma da tali affermazioni si desume che il giudice dell’udienza preliminare non
ha espresso una prognosi globale di inutilità del dibattimento relativa
all’evoluzione del materiale probatorio raccolto; ha invece compiuto una
preconcetta svalutazione anticipata ed atomistica del compendio acquisito da
sottoporre al contraddittorio dibattimentale, che in tal modo viene sottratto alla
disponibilità delle parti.

“insufficienza” o “contraddittorietà” degli elementi a carico dell’imputato
parametrata alla prognosi dell’inutilità del dibattimento, ma perché ha operato
scelte tra le molteplici soluzioni aperte riservate in via esclusiva al libero
convincimento del giudice del dibattimento, in esito all’effettivo contraddittorio
delle parti sulla prova.
Il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a
procedere solo in forza di un giudizio prognostico di “immutabilità del quadro

probatorio” e cioè di “un quadro probatorio non suscettivo di implementazioni
dibattimentali”,

non dovendo accertare l’innocenza o la colpevolezza

dell’imputato, bensì la sostenibilità dell’accusa in giudizio.

3. La sentenza del giudice dell’udienza preliminare non ha compiuto alcuna
valutazione prognostica, omettendo di considerare che attraverso l’assunzione in
contraddittorio dei testimoni indicati dal Pubblico Ministero si sarebbe potuta
escludere l’inutilità del dibattimento. Per queste ragioni la sentenza deve essere
annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale
di Roma.

Così deciso il 19 gennaio 2018.

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

Mirella Agliastro

Giorgio Fi elbo
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In altre parole è pervenuto alla sentenza liberatoria, non basandosi sulla

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