Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20535 del 20/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20535 Anno 2015
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIRCHIA GAETANO N. IL 27/05/1948
avverso l’ordinanza n. 1850/2014 TRIB. LIBERIA’ di PALERMO, del
05/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/04/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
– udito, per il ricorrente, l’avv. l’avv. Ottorino Agati in sostituzione dell’avv.
Fabrizio Biondo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con ordinanza del

carcere per plurimi reati di falso, accesso abusivo a sistema informatico e truffa
in danno del Servizio Sanitario Nazionale.
Secondo l’accusa il Sirchia, titolare della “Farmacia del Vespro” di Palermo,
agendo in concorso con tale Villano e tale Li Sacchi, avrebbe architettato, nel
corso di circa diciannove mesi, una truffa in danno della Sanità Pubblica, creando
l’apparenza di prestazioni rese a favore di assistiti, in realtà mai erogate. In
particolare, il Li Sacchi, funzionario dell’A.S.P. (Azienda Sanitaria Provinciale) e
come tale abilitato ad accedere al sistema informatico dell’ente, avrebbe
confezionato false autorizzazioni alla fornitura di presidi sanitari (in genere,
pannoloni per soggetti incontinenti), dopo aver abusivamente modificato i profili
sanitari di alcuni assistiti; il Sirchia avrebbe consegnato a Villano i presidi
suddetti, sulla base delle autorizzazioni rilasciate da Li Sacchi e portate in
Farmacia – già compilate e recanti la (falsa) sottoscrizione per ricevuta del
beneficiario – da parte di Villano.
Per questi fatti il Sirchia è stato accusato, e ristretto in carcere, in relazione a
sette fatture emesse dalla Farmacia a carico del S.S.N., per reati di falso in atto
pubblico, concernenti le false “autorizzazioni” rilasciate da Li Sacchi (primo
gruppo di reati); di accesso abusivo al sistema informatico dell’A.S.P., attuato
tramite Li Sacchi (secondo gruppo di reati); di falso in atto pubblico, relativi alle
dichiarazioni, apparentemente rilasciate dagli assistiti e presentate dal Sirchia
alla A.S.P. per ottenere il rimborso della spesa relativa ai presidi sanitari
indebitamente commercializzati (terzo gruppo); di truffa in danno dell’A.S.P.
(quarto gruppo di reati).
2. Il Tribunale del Riesame di Palermo, adito dal prevenuto, ha sostanzialmente
confermato la sussistenza del quadro indiziario ma, diversamente qualificando le
“autorizzazioni” rilasciate dal pubblico funzionario (che rientrano, a giudizio del
Tribunale, nella diversa previsione degli articoli 477 o 480 cod. pen., che non
consentono l’emissione di misure custodiali), ha disposto la scarcerazione del
Sirchia per i reati ad esse relativi; lo stesso ha fatto per i reati relativi al terzo
gruppo (le “ricevute” degli assistiti), da ricondurre – secondo il Tribunale – alla
fattispecie dell’art. 485 cod. pen., che non consente l’emissione di misura

2

12/12/2014, applicava a Sirchia Gaetano la misura cautelare della custodia in

custodiate; ha aderito, invece, alla qualificazione operata dal Giudice delle
indagini preliminari per il reati del secondo e del quarto gruppo (accesso abusivo
a sistema informatico e truffa aggravata) ed ha sostituito la misura della
custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con divieto di
comunicazione.
Alla base della decisione del Tribunale vi è la constatazione che Sirchia, titolare
della Farmacia, ha autorizzato i dipendenti alla consegna di presidi sanitari al di
fuori di • ogni previsione di legge e che “ciò abbia fatto, alfine, attestando

personalmente il rimborso alla A.S.P..
Le esigenze cautelari, di cui il Tribunale ha ravvisato la sussistenza, sono quelle
previste dalle lettere a) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen..
3. Contro l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
del prevenuto, l’avv. Fabrizio Biondo, il quale, con unico motivo, si duole della
motivazione con cui è stata “spiegata” la sussistenza della gravità indiziaria. A
giudizio del ricorrente, il Tribunale, oltre a non dare prova di un accordo tra
Sirchia ed i coimputati per truffare l’A.S.P., non ha chiarito in alcun modo perché
Sirchia dovesse essere consapevole della falsità delle “autorizzazioni” sulla cui
base furono consegnati i presidi, tenendo conto che:

la farmacia vedeva la collaborazione di vari dipendenti, che trattarono

direttamente con Villano;
– era prassi – seppur discutibile – della Farmacia del Vespro consegnare presidi
sanitari a soggetti diversi dagli assistiti (evidentemente impediti) sulla base di
dichiarazioni da essi apparentemente provenienti;
– Sirchia non conosceva assolutamente Li Sacchi e aveva visto solo di sfuggita in alcune occasioni – Villano, allorché questi si era presentato in farmacia per il
ritiro dei presidi;
– la spiegazione fornita da Villano in ordine alla bisogna di un così elevato
quantitativo di presidi era perfettamente plausibile (il Villano si presentava come
fac-totum della casa di riposo per anziani Giuseppe Chiavelli e talvolta fu visto
viaggiare con un veicolo dall’insegna “Missione Speranza e Carità”, ovvero con
un veicolo munito di sirena arancione). Inoltre, l’apparenza di liceità
dell’operazione fu rafforzata con la produzione, da parte di Villano, dei documenti
di identità degli assistiti, rinvenuti infatti dalla Polizia nel corso della successiva
perquisizione;
– i dipendenti della farmacia, sentiti dal difensore ex art. 391/bis cod. proc. pen.,
hanno confermato di aver trattato essi con Villano.
Quanto agli elementi d’accusa valorizzati dal Tribunale, deduce il decisivo
errore in cui sono caduti i giudici di merito, i quali hanno attribuito a Sirchia la
compilazione della ricevuta di consegna (dei presidi), laddove queste ricevute

3

personalmente il falso, con la sottoscrizione di tale consegna” e richiedendo

erano stese in calce alle “autorizzazioni” consegnata dal Villano ai dipendenti
della Farmacia e già complete della firma, apparente, degli aventi diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. È pacifica giurisprudenza di legittimità che in tema di
misure cautelari personali (Cass., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/3/00, rv. 215828,
Audino), allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione

dei gravi indizi di colpevolezza (ciò che al presente si registra), alla S.C. spetta il
compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità
ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato
adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità
del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della
motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni
della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
probatorie. Nel caso in esame non può affatto sostenersi che il giudice di merito
abbia rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravità del quadro
indiziario a carico del ricorrente.
Al Sirchia è contestato un accordo con Li Sacchi e Villano per truffare il
S.S.N.. Per affermare l’esistenza di un quadro gravemente indiziario avrebbero
dovuto esporsi elementi dotati di intrinseca carica dimostrativa circa l’accordo
fraudolento o, almeno, della consapevolezza di Sirchia circa la falsità della
documentazione presentata in Farmacia, allorché venivano ritirati i presidi.
Tanto, perché Sirchia aveva puntualmente contestato, col ricorso al Tribunale del
riesame, di conoscere Li Sacchi ed aveva asserito di aver visto solo di sfuggita il
Villano; di non essersi mai interessato della consegna dei pannoloni e di non aver
mai assistito alla loro consegna; infine, di non aver apposto alcuna firma sulle
“autorizzazioni” portate in farmacia da Villano, né per autenticare la firma degli
assistiti né per certificare la consegna dei presidi a questi ultimi. Aveva prodotto
dichiarazioni dei propri dipendenti, da cui sarebbe risultato che alla
contrattazione con Villano avevano provveduto costoro personalmente e che il
titolare della Farmacia non si era interessato nemmeno della richiesta dei
rimborsi. Il tutto per asseverare la propria estraneità alla truffa e l’ignoranza
circa la falsità delle autorizzazioni e del modo in cui erano state confezionate.
Rispetto a tale “rappresentazione” il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto
illustrare, come si è detto, gli elementi di consapevolezza circa la falsità delle
“autorizzazioni” e di partecipazione alla truffa: non solo per il vantaggio
conseguito dalla Farmacia, ma per l’accordo raggiunto con i correi nell’ambito di
una concertata operazione in danno del S.S.N., non potendosi escludere che
4

del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza

Sirchia sia stato uno strumento della truffa, invece che un suo artefice: o perché
tratto in inganno da Villano, o perché vittima di un accordo truffaldino
consumato tra Villano e i dipendenti della Farmacia.
La prova di tale accordo consiste, essenzialmente, nel giudizio del Tribunale,
nel fatto che Sirchia ebbe ad “attestare personalmente il falso”, sottoscrivendo la
consegna dei presidi sanitari. Tale fatto avrebbe, effettivamente, se provato,
fornito – almeno a livello di gravità indiziaria – la prova della partecipazione di
Sirchia ai falsi e, di conseguenza, alla truffa. Senonché, tale circostanza,

analitica dimostrazione, essendosi il Tribunale limitato a ribadire la circostanza,
senza illustrare gli elementi da cui ha tratto il convincimento che Sirchia abbia
“attestato il falso”, posto che le ricevute di consegna dei presidi sanitari non
recano la sua firma (nemmeno il Tribunale lo afferma). Quanto agli altri elementi
indiziari valorizzati dal giudicante (il numero elevato di attestazioni false;
l’asserita mancanza di rapporto fiduciario tra Villano e il Sirchia; la mancanza di
un titolo di legittimazione del Villano al ritiro dei “pannoloni”), si tratta di
elementi che provano senza dubbio la leggerezza con cui Sirchia si è mosso,
oltre a introdurre elementi di sospetto dal punto di vista penale, ma non
integrano affatto la gravità indiziaria necessaria all’applicazione di misure
cautelari, in quanto il concetto di gravità indiziaria postula l’obiettiva precisione
dei singoli elementi indiziari che nel loro complesso e «per la loro convergenza»
devono far pervenire ad un giudizio di alta probabilità dell’attribuibilità del reato
all’indagato e tale da resistere ad interpretazioni alternative. Nella specie, non
solo appaiono valorizzati elementi privi di certezza (le attestazioni provenienti da
Sirchia), ma sono esposti, in motivazione, elementi che non resistono a
interpretazioni alternative, giacché non spiegano come il grado dell’imprudenza certamente presente nella condotta di Sirchia – si trasformi in prova della
collusione.
Consegue a tanto che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al
Tribunale di Palermo per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo
esame.
Così deciso il 20/4/2015.

contestata dal prevenuto, non è stata oggetto di specifica considerazione, né di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA