Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20535 del 16/01/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20535 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
SULMONA
dalla parte civile ROZZI SERGIO (RICORRENTE) nato il 22/06/1952 a
CAPISTRELLO
nel procedimento a carico di:

VISCI MARIO nato il 25/08/1957 a CIVITELLA ALFEDENA
avverso la sentenza del 10/03/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
SULMONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che conclude per l’annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato.
Uditi il difensore del ricorrente, avvocato ROBERTO DE CESARE ROBERTO, che
si associa alla richiesta del PG e, in difesa di Mario Visci, l’avvocato UGO DI
SILVESTRE UGO, che chiede l’inammissibilita dei ricorsi del PM e della P.C. e la
condanna al pagamento delle spese.

Data Udienza: 16/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Rozzi Cesare, persona offesa costituita parte civile nel procedimento a carico di Mario
Visci imputato del reato di cui all’art. 372 cod. pen., e il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Sulmona ricorrono contro la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non
sussiste emessa dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sulmona. Secondo
l’imputazione il Visci, deponendo come testimone in data 11 maggio 2015 dinanzi al giudice del
lavoro del Tribunale di Sulmona nel procedimento per l’annullamento di una sanzione

e Molise, affermava che “ogni abuso riguardante difformità al progetto assentito è stato
rilevato dal Servizio di Sorveglianza sempre con l’ausilio di un tecnico del Servizio Tecnico
dell’Ente e che tutti gli accertamenti relativi ad abusi in difformità del progetto assentito e per
cui l’Ente aveva rilasciato nulla-osta sono stati eseguiti sempre con l’ausilio del responsabile
del Servizio Tecnico o di un suo delegato” risultando, invece, dalle disposizioni organizzative n.
15 del 28 aprile 2011 e del 22 luglio 2015 che nessuna competenza in ordine ad attività di
controllo era stata attribuita in materia urbanistico-edilizia al Servizio Tecnico di cui Sergio
Rozzi era responsabile.

2. Il giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto acquisito che, con disposizione di servizio
del 6 settembre 2012 era stata prevista la partecipazione del personale del Servizio Tecnico e
Pianificazione ai sopralluoghi del personale di Sorveglianza. Riteneva che tale disposizione,
successiva a quella indicata nell’imputazione era da ritenersi applicabile al momento del fatto
e che era, viceversa, irrilevante quella del 22 luglio 2015 perché successiva alla deposizione
incriminata. Rilevava, altresì, che dal capitolo di prova, deferita al Visci, non si ricavava l’epoca
dei fatti cui la disposizione era da ritenersi riferita e che tale capitolo includesse, nella sua
astrattezza, l’implicita circostanza negativa, non ammissibile in sede di prova civile,
dell’assenza di sopralluoghi compiuti senza la partecipazione del Responsabile; che, infine,
avuto riguardo alla vigenza della disposizione di servizio all’epoca della dichiarazione non era
possibile l’acquisizione di ulteriori elementi di prova nel giudizio.

3. Sergio Rozzi denuncia, con il primo motivo di ricorso, vizio di motivazione, travisamento
dei fatti ed erronea valutazione del materiale probatorio acquisito ed erronea applicazione
dell’art. 425 cod. proc. pen.. Rileva che il giudicante ha erroneamente equiparato un ordine di
servizio, che rappresenta un

minus

rispetto alle disposizioni organizzative richiamate

nell’imputazione, addirittura ritenute sotto-ordinate rispetto al primo, onde ritenere asseverata
la circostanza controversa della prevista partecipazione del Rozzi, in qualità, agli accertamenti
in materia di violazione urbanistica di esclusiva competenza del servizio di sorveglianza facente
capo alle Guardie del Parco. Tale erroneo inquadramento ridonda – e il vizio motivazionale e
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/

disciplinare a carico del Rozzi disposta dal Direttore dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio

vizio di violazione di legge costituiscono oggetto del secondo motivo di ricorso – sulle ulteriori
argomentazioni con le quali il giudice, omettendo peraltro di prendere in esame le dichiarazioni
del Visci, ha esaminato le modalità di formulazione dei capitoli di prova rilevando la
inammissibilità di uno di essi, giudizio che non spetta al giudice penale che deve rimettersi, ai
fini dell’ammissibilità del capitolo di prova, alle determinazioni del giudice civile. Ne consegue
l’apparenza della motivazione tanto più che il teste non ha fatto riferimento alla esistenza di
ordini di servizio laddove, in sostanza, il Visci si era limitato a riferire che ai sopralluoghi aveva

smentita dal contenuto dei verbali di accertamento acquisiti in atti.

4. Analoghe sono le censure svolte nel ricorso della parte pubblica.

5. Con memoria del 10 gennaio 2018 Mario Visci ha sollecitato la declaratoria di
inammissibilità di entrambi i ricorsi, con condanna del ricorrente privato al pagamento delle
spese processuali. Rileva, in particolare che il ricorso di Sergio Rozzi proviene da soggetto non
legittimato poiché il predetto, sia pure danneggiato dal reato, non è persona offesa del reato di
cui all’art. 372 cod. pen., tale essendo solo lo Stato e che, comunque, i proposti ricorsi
contengono deduzioni di merito, non proponibili nel giudizio di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso della parte civile è inammissibile, per difetto di legittimazione.

2. Il Collegio ritiene che debba darsi seguito ai principi affermati dalla giurisprudenza di
questa Corte che, in relazione al reato di cui all’art. 372 cod. pen., escludono che sia
legittimata all’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere la persona danneggiata
dal reato, come, nel caso, il Rozzi (da ultimo Sez. 6, n. 16528 del 21/01/2010, Mazza e altri,
Rv. 246997).

2.1. L art. 428 cod. proc. pen., nella sua formulazione successiva alla riforma della legge
n. 46 del 20 febbraio 2006, espressamente circoscrive il diritto a proporre ricorso per
Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere alla persona offesa costituita parte
civile, trattandosi di impugnazione agli effetti penali (Sez. U, n. 25695 del 29/05/2008,
D’Eramo, Rv. 239701). Cionondimeno la legittimazione alla proposizione del ricorso richiede
un interesse diretto della persona i cui diritti vengono lesi dal danno criminale, che, in ipotesi
di mancato perseguimento della fattispecie, rimarrebbero privi di tutela. È del tutto pacifico,
non essendo contestato neppure dal ricorrente, che nel caso in esame, il Rozzi rivesta, nella
specie la qualità di persona danneggiata, non di persona offesa, poiché il delitto di falsa
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di fatto partecipato il Responsabile del Servizio Tecnico, ovvero un suo incaricato, circostanza

testimonianza individua quest’ultima solo nello Stato (Sez. 6, n. 9085 del 22/11/2012, dep.
2013, De Sabato, Rv. 254581), con la conseguenza che deve escludersi la sua legittimazione a
proporre ricorso. Rileva il Collegio che la parte civile mera danneggiata dal reato, stante
l’assenza di effetto preclusivo all’azione risarcitoria derivante dalla pronuncia emessa ai sensi
dell’ art. 425 cod. proc. pen., conseguente solo alla pronuncia assolutoria a seguito del
dibattimento, ai sensi dell’ art. 652 cod. proc. pen., non ha alcun interesse all’impugnazione
penale, in quanto l’accertamento in questa sede del reato non è l’unica modalità per ottenere il

ragionevole perseguimento di principi di economia processuale.

3. Il ricorso del Pubblico Ministero deve essere rigettato.

3.1. Premesso che il magistrato inquirente si è limitato alla pedissequa ed integrale
trascrizione dell’atto di impugnazione della parte civile, rileva il Collegio che la giurisprudenza
di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce, ha ormai tracciato con nettezza le linee che
presiedono alla delimitazione della estensione dei poteri spettanti al giudice dell’udienza
preliminare in sede di richiesta di rinvio a giudizio ed ha affermato che precipuo compito del
giudice dell’udienza preliminare è quello di valutare l’idoneità e la sufficienza degli elementi
probatori raccolti dal Pubblico Ministero ai fini del rinvio a giudizio e che, pertanto, ove emetta
sentenza a norma dell’art. 425 cod. proc. pen., gli sono precluse valutazioni di merito
concernenti la colpevolezza dell’imputato poiché il suo apprezzamento deve essere condotto su
di un piano esclusivamente processuale. In tal senso si è rilevato che la regola di giudizio
enunciata nell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen. – il giudice pronuncia sentenza di non luogo
a procedere “anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o
comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio” – conferma che il parametro non è
l’innocenza dell’imputato, ma l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio: l’insufficienza e la
contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere
ragionevolmente considerate superabili nel giudizio” (Sez. 6, n. 5049 del 27/11/2012,
Cappello, Rv. 254241).
Da tali principi consegue, tuttavia, la condivisibile precisazione secondo cui il giudice
dell’udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale
probatorio posto a fondamento dell’accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di
integrazione delle indagini, con la conseguenza che, ove ritenga sussistere tale necessaria
condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell’imputato, salvo che vi siano concrete
ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento,
non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza ( Sez. 6, n. 7749de/ 11/11/2015,
dep. 2016, D’Angelo, Rv. 266157): approdo, questo maggiormente coerente con la
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risarcimento a cui si ambisce, e conseguentemente le viene negata tale legittimazione, per il

considerazione delle esigenze di tutela della persona – al fine di evitare che chiunque possa
essere sottoposto ad inutili ed onerose attività processuali – e di deflazione della medesima
attività processuale, sostanziando la funzione di filtro effettivo dell’udienza preliminare che,
altrimenti, finirebbe per essere svilita a quella di mero passaggio cartolare, la cui utilità
procedimentale, pertanto, non sarebbe facilmente ravvisabile.

4.

E’, altresì, noto il concetto di vizio di travisamento della prova – pacificamente

impugnazione – che ricorre in presenza della esistenza di una palese, e non controvertibile,
difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il
giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, fermo restando il divieto, per il giudice di
legittimità, di operare una diversa ricostruzione del fatto quando si tratti di elementi privi di
significato indiscutibilmente univoco.

5. La sentenza impugnata corrisponde ai descritti canoni interpretativi non apparendo
ravvisabile il denunciato vizio di travisamento della prova ovvero quello di violazione di legge e
vizio di motivazione, alla stregua del proposto confronto tra la deposizione resa dal Visci,
avente ad oggetto le specifiche circostanze di fatto inerenti agli accertamenti svolti dalle
guardie del parco, e il contesto, regolamentare e normativo, di riferimento e che, con riguardo
alle circostanze di fatto riferite dal teste, trova un referente nell’ordine di servizio richiamato
nella sentenza impugnata, ordine di servizio che – all’evidenza – costituisce uno dei punti di
controversa interpretazione tra le opposte parti nel giudizio disciplinare, poiché proprio la
disposizione del Direttore dell’Ente Parco indirizzata al Servizio di Sorveglianza, affinché
partecipasse all’accertamento di conformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli autorizzati,
veniva contestato e disatteso dal Rozzi.

6. Rileva il Collegio che il giudice dell’udienza preliminare ha compiuto , in relazione agli
elementi strutturali della fattispecie di cui all’art. 372 cod. pen., come noto reato di pericolo,
una puntuale disamina sia delle dichiarazioni rese dal Visci che degli elementi di prova
ricavabili dagli atti amministrativi acquisiti in giudizio apprezzando, con argomentazioni
tutt’altro che irragionevoli, il contenuto delle dichiarazioni del teste alla luce della registrata
sequenza delle disposizioni di servizio e pervenendo alla conclusione, per nulla irragionevole,
che al momento dei fatti, in relazione ai quali veniva escusso il Visci, fosse vigente, ma di
controversa applicazione tra le parti, la disposizione di servizio del 6 settembre 2012 a tenore
della quale, in buona sostanza, il Servizio Tecnico dell’Ente coadiuvava il Servizio di
Sorveglianza. A prescindere, quindi, dai rilievi sulla portata del capitolo di prova deferito al
Visci, risulta che il giudicante ha doverosamente apprezzato – ed è ciò che rileva ai fini della
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inammissibile quello di travisamento del fatto, secondo la qualificazione recata nell’

integrazione della fattispecie in esame – la pertinenza e rilevanza dell’oggetto della
testimonianza sulla quale si era, in ipotesi accusatoria, consumato il mendacio rispetto al
thema decidendum del processo civile, pervenendo alla conclusione che non fosse acquisita la
prova della falsità delle dichiarazioni del teste ed esprimendo sul punto un ragionevole
convincimento, supportato dal richiamato atto amministrativo, conclusione che non palesa
alcun vizio motivazionale e, dunque, alcuna erronea applicazione della disposizione

7. Rileva, infine, il Collegio che, in un contesto probatorio derivante dal contenuto e
tenore degli atti amministrativi – quelli illustrati nella imputazione e l’ordine di servizio del 6
settembre 2012, e, quindi, precisamente tracciato e non suscettibile di ragionevoli
arricchimenti all’esito del giudizio – non può ragionevolmente sostenersi che esuli dai poteri di
verifica del giudice una valutazione, prognostica e ispirata a ragionevolezza, volta a verificare
la potenziale utilità del dibattimento e, quindi, rilevare la distonia tra siffatto potere di verifica
e la previsione di cui all’art. 425, comma 3, cod. proc. pen., tanto più che il Pubblico Ministero
ricorrente non ha neppure indicato quale ulteriore logico sviluppo dibattimentale avrebbe
potuto determinare la modifica, in senso favorevole all’accusa, del quadro probatorio
esaminato dal giudice dell’udienza preliminare. In presenza di una motivazione logica e
coerente con i dati di prova raccolti, il giudice per le indagini preliminari è dunque,
correttamente pervenuto alla conclusione della inutilità della celebrazione del dibattimento a
carico del Visci, poiché il materiale probatorio raccolto non appariva idoneo a sostenere
l’accusa in giudizio, e, dunque, con ampia formula, alla declaratoria di non luogo a procedere.

7. L’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla
persona offesa costituita parte civile comporta la condanna di quest’ultima, oltre che al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore
della cassa delle ammende, a rifondere all’imputato, Mario Visci, che ne ha fatto richiesta, le
spese sostenute nel giudizio di legittimità, che si liquidano in euro millecinquecento, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA. Detta statuizione, ancorché non prevista espressamente
dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di
soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod.
proc. pen., ma, più in generale, l’art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un
giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato
comunque promosso ad iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di
un’altra (Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017, C., Rv. 269675).

P.Q.M.
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incriminatrice.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Rozzi Sergio che condanna al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa
delle ammende nonché della somma di euro millecinquecento, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA in favore dell’imputato Visci Mario.

Così deciso il 16 gennaio 2018

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