Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20533 del 01/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20533 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rizzato Maurizio, nato il 05/11/1969 a Lecce
Marzio Carlo, nato il 01/01/1954 a Lecce
Corigliano Fabrizio, nato il 15/09/1963 a Salice Salentino
Perrone Antonio Angelo, nato il 03/04/1980 a San Cesario di Lecce
De Matteis Marcello, nato il 09/09/1962 a Lecce
Pranzo Pietro, nato il 02/03/1957 a Lecce
Arima Daniele/ nato 1’11/01/1977 a Lecce
Rizzato Carmelo, nato il 07/02/1977 a Lecce

avverso la sentenza del 17/02/2017 della Corte di appello di Lecce

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Antonietta Picardi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 01/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/2/2017 la Corte di appello di Lecce ha confermato
quella del Tribunale di Lecce in data 30/10/2015 con cui Rizzato Maurizio, Marzio
Carlo, Corigliano Fabrizio, Perrone Antonio Angelo, De Matteis Marcello, Pranzo
Pietro, Arima Daniele, Rizzato Carmelo sono stati riconosciuti colpevoli del delitto
di cui all’art. 340 cod. pen. in relazione all’occupazione dei binari presso la
stazione di Surbo, con interruzione della circolazione di numerosi treni e

2. Hanno presentato ricorso i predetti imputati, tramite il loro difensore.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge
in merito al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen.,
in quanto la Corte aveva erroneamente dato rilievo ai presupposti per la
configurabilità del reato, considerando l’offensività del fatto e non invece la
particolare esiguità del danno, e in quanto non aveva proceduto ad una
congiunta valutazione delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno, ai
sensi dell’art. 133 comma primo cod. pen., quando nel caso di specie le ragioni
sottese alla protesta, originata dal mancato pagamento delle spettanze e dalla
drammaticità della situazione in cui versavano i lavoratori, avrebbero consentito
di ravvisare i presupposti della causa di non punibilità.
2.2. Con il secondo motivo, riguardante il solo imputato Arima, si deduce
vizio di motivazione, in quanto la Corte aveva ritenuto il coinvolgimento di detto
ricorrente sulla base delle generiche dichiarazioni del funzionario Panico circa la
conoscenza dei presenti, quando nella relazione di servizio si era dato atto che il
soggetto indicato era sedicente, in assenza di specifica verifica delle generalità a
mezzo di documento di identità, ciò che avrebbe dovuto dare luogo a dubbi,
aggravati dalla certificazione medica prodotta nell’interesse del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo riguardante la posizione di Arima Daniele è
inammissibile, in quanto si risolve nella generica reiterazione di una doglianza
formulata in sede di appello, cui la Corte ha fornito adeguata e tutt’altro che
illogica risposta, avendo sottolineato come dall’escussione dibattimentale del
teste Panico fosse emerso che tutti i manifestanti erano conosciuti e come la
documentazione medica prodotta non fosse idonea ad escludere la presenza di
detto ricorrente presso lo scalo ferroviario di Surbo.

2

trasporto dei passeggeri a mezzo di pullman.

2. Il secondo motivo è infondato ma non inammissibile.
Esso ha ad oggetto la ravvisabilità dell’ipotesi dell’offesa di particolare
tenuità, di cui all’art. 131-bis cod. pen, che deve essere desunta dalle modalità
della condotta e dall’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art.
133, comma primo, cod, pen. e dunque anche in relazione ai profili soggettivi.
La Corte ha in realtà dato conto della concreta offensività della condotta,
non solo per individuare gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 340 cod.

avendo sottolineato come dalla manifestazione di protesta fosse derivata la
soppressione di convogli ferroviari con disagi per i passeggeri, trasferiti su
pullman.
I ricorrenti hanno valorizzato le motivazioni della manifestazione, legate al
mancato pagamento delle spettanze che si protraeva da tempo, elemento
certamente idoneo a confluire in una globale valutazione della condotta, ma tale
elemento, di per sé rilevante, deve ritenersi in concreto ricompreso nella
complessiva analisi operata dalla Corte, pervenuta ad un giudizio che s’appalesa
corretto sotto il profilo giuridico.
Nondimeno la circostanza che tale motivo di ricorso possa dirsi infondato ma
non inammissibile, implica che debba tenersi conto del tempo trascorso ai fini del
termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei: avuto riguardo
alla data di commissione del fatto, risalente al 22/12/2008, e a periodi di
sospensione rilevabili, pari ad anni uno mesi quattro e giorni otto, la prescrizione
deve ritenersi maturata alla data del 30/10/2017, con la conseguenza che la
sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato è
estinto per prescrizione.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 1/3/2018

pen., ma anche per valutare la configurabilità della particolare tenuità del fatto,

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