Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20532 del 13/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20532 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fiori Uberto, nato a Verrua Po (Pv) i126/11/1952

avverso la sentenza del 14/2/2012 del Giudice di Pace di Stradella;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
della sentenza perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Fulvio Toschi, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/2/2012, il Giudice di pace di Stradella dichiarava
Uberto Fiori colpevole del reato di cui agli artt. 4 e 11, d. Igs. n. 313 del 1991 e
lo condannava alla pena di novemila euro di ammenda; allo stesso – nella qualità
di legale rappresentante della “Fiori Paolo s.r.l.” – era contestato di aver

Data Udienza: 13/04/2016

acquistato e venduto giocattoli (bustine di polvere per starnutire e da grattare)
privi del marchi CE.
2. Propone ricorso per cassazione il Fiori, a mezzo del proprio difensore,
deducendo tre distinti motivi:
– erronea applicazione della legge penale, per intervenuta depenalizzazione
della condotta, giusta d. Igs. n. 54 del 2011;
– vizio motivazionale, per aver il Giudice tratto l’erronea conclusione del
carattere di giocattolo di quanto in sequestro, ricavata da una deposizione

documenti provenienti dal produttore dei beni medesimi, del tutto disattesi;
– erronea applicazione degli artt. 157-161 cod. pen., per non aver il Giudice
dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato, di natura contravvenzionale, pur
maturata

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato; il primo motivo, al riguardo, risulta assorbente.
Occorre premettere, come già questa Corte ha avuto modo di precisare (tra
le altre, Sez. 3, n. 1400 del 15/12/2011, Zhang, Rv. 251646), che in base alla
direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 dicembre
2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ed alla salute degli utilizzatori,
la presenza della marcatura CE è obbligatoria nei Paesi membri dell’Unione
Europea ed attesta la conformità del prodotto a standard minimi di qualità,
costituendo, dunque, una garanzia della merce che è posta in commercio.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d. Igs. n. 313 del 1991,
commetteva reato chiunque immetteva in commercio, vendeva o distribuiva
gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura; la fattispecie, per
l’appunto, contestata al Fiori. A seguito dell’entrata in vigore del d. Igs. 11 aprile
2011, n. 54, tuttavia, nessuna delle condotte prima contemplate dal citato art.
11, comma 1, costituisce più reato; ed invero l’art. 31, commi 4 e 7, decreto n.
54 cit., stabilisce l’applicazione della sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000
euro – “salvo che il fatto costituisca il reato” – nei confronti del fabbricante o
dell’importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE
(comma 4), nonché della sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 Euro ancora “salvo che il fatto costituisca reato” – nei confronti del distributore che
mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE (comma 7).
Non sono più previste dalla legge come reato, pertanto, l’immissione in
commercio, la vendita o la distribuzione di giocattoli privi del marchio CE (non
importa se a titolo gratuito od oneroso, non contenendo il comma 4 della norma

incompleta e fondata su mere impressioni, e, soprattutto, contrastata da

richiamata alcuna specificazione su tale carattere, a differenza di quanto
prevedeva l’abrogata fattispecie dell’art. 11, comma 1, che puniva, oltre la
vendita evidentemente onerosa, anche la distribuzione “gratuita”); e senza che
rilevi, pertanto, la questione sollevata dal Fiori con il secondo motivo, relativa
all’effettiva natura di giocattolo delle bustine in sequestro.

P.Q.M.

dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016

I Consigliere estensore

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto

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