Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20531 del 01/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20531 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
El Alami Hassane, nato il 01/01/1971 in Maroco

avverso la sentenza del 16/12/2016 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Antonietta Picardi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/12/2016 la Corte di appello di Genova ha
confermato quella del Tribunale di Genova del 23/3/2016, con cui El Alami
Hassane è stato riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione ad
associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 1), nonché dei delitti di
importazione, detenzione e cessione di hashish, di cui ai capi 8), 10) -in esso
assorbito quello di cui al capo 9)-, 11), 12,), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19),
20), 21) e 22).

Data Udienza: 01/03/2018

2. Ha presentato ricorso El Alami tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge
in relazione al delitto di partecipazione associativa.
La Corte non aveva affrontato esaurientemente i rilievi critici formulati, non
rilevando il richiamo delle pagg. 75 e 76 della sentenza di primo grado, non
rappresentative di elementi comprovanti un’ipotesi associativa, e non potendo
condividersi l’affermazione in ordine all’irrilevanza di una precisa ripartizione di

309 del 1990.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio
di penale responsabilità in ordine agli ulteriori reati per cui era stata pronunciata
condanna.
Contesta in generale per le varie imputazioni l’idoneità dell’individuazione
del ricorrente come colui le cui conversazioni telefoniche erano intercettate, in
assenza di un’utenza telefonica a lui intestata e a fronte della somiglianza della
voce di soggetti magrebini.
Contesta

l’idoneità

del

riconoscimento

del

ricorrente

da

parte

dell’investigatore, in relazione al capo 10), rileva che solo sulla base delle
intercettazioni è stato ricondotto il passaggio di denaro a traffico di stupefacenti,
in relazione al capo 19), sottolinea che le dichiarazioni del teste De Caro non
valgono a chiarire in relazione al capo 18) quale ruolo avesse avuto il ricorrente,
sottolinea il mancato fermo del ricorrente alla barriera autostradale con riguardo
al capo 21), al fine di suffragarne l’individuazione.
2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge
in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Posto che la confessione non era stata dedotta a fondamento della richiesta,
il ricorrente sottolinea che i precedenti non erano indice di spiccata indole
criminale, essendosi comunque invocato l’elemento relativo alla scarsa efficacia
organizzativa dell’associazione, e che la Corte aveva motivato piuttosto sul
versante del ruolo rivestito dal ricorrente e mostrato di confondere i presupposti
per la concessione dell’attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309
del 1990, con quelli previsti per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio e agli aumenti per la continuazione.
La Corte si era limitata a generici rilievi senza valutare gli elementi che
militavano nel senso di una riduzione della pena e di un più contenuto aumento
per la continuazione.

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ruoli e funzioni, da ritenersi necessaria anche nel sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, in quanto i motivi si
risolvono nell’aspecifica reiterazione delle doglianze già esaminate dalla Corte di
appello, senza che siano posti in evidenza profili di illogicità o contraddittorietà
della motivazione (per l’affermazione che è inammissibile il ricorso che riproduca
i motivi proposti con l’appello, in quanto le valutazioni di merito sono

generiche, Cass. Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, rv. 250608).

2. Ed invero il primo motivo contesta la responsabilità del ricorrente in
ordine al delitto di partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico, ma si limita
a disconoscere assertivamente la validità del richiamo sul punto operato dalla
Corte alle pertinenti pagine della sentenza di primo grado ed a reputare non
condivisibile l’assunto della non necessità di una rigida ripartizione di ruoli.
Sta di fatto che la Corte ha nitidamente illustrato la peculiare natura del
sodalizio, di cui ha ravvisato l’esistenza, osservando come fosse risultato un
rapporto paritario tra i soggetti nordafricani nella gestione dei rapporti con
fornitori e acquirenti, fosse venuto in evidenza lo stabile e strutturato rapporto di
collaborazione nella gestione delle forniture, fosse stata valutata la continuità
dell’approvvigionamento e dello smercio finale, nel quadro di un vincolo stabile
finalizzato al narcotraffico e al conseguimento dei relativi profitti con
interscambiabilità dei contributi forniti dai singoli.
Il ricorrente non ha specificamente censurato tale motivazione e inoltre del
tutto infondatamente ha dedotto la necessità di una rigida ripartizione dei ruoli e
funzioni, quando per un verso la Corte ha posto in luce l’esistenza di una
struttura elastica e tuttavia efficiente, con il ricorrente in grado di svolgere
compiti anche diversi, e per l’altro deve ritenersi che la ripartizione gerarchica di
ruoli e funzioni costituisca un sintomo dell’esistenza di un sodalizio organizzato
ma non anche che essa ne sia imprescindibile caratteristica (in generale con
riguardo ad un’associazione per delinquere si rinvia a Cass. Sez. 3, n. 19198 del
28/2/2017, Forti, rv. 269937).

3.

Il secondo motivo, ancor più accentuatamente, si risolve nella

riproposizione di censure, sulle quali la Corte si è specificamente soffermata,
fornendo al riguardo adeguata e non illogica risposta.
3.1. La Corte ha in primo luogo dato conto delle ragioni, per cui può dirsi
che il ricorrente sia stato compiutamente identificato come il soggetto coinvolto

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insindacabili, se logicamente motivate, e in quanto le censure risultano

nelle diverse operazioni oggetto di contestazione, in primo luogo in quanto
attendibilmente riconosciuto in base alla voce, come colui che, in ampio arco di
tempo e non isolatamente, intratteneva le conversazioni rilevanti, sottoposte ad
intercettazione, anche utilizzando utenze diverse, in secondo luogo in quanto
riconosciuto in diverse circostanze alla guida della vettura o in quanto fermato in
più circostanze, ad esempio ad Ovada, dopo essere rientrato in Italia, oppure nel
corso di un servizio di appostamento, dopo che il ricorrente era rientrato dalla
Spagna, nel quadro di una complessa operazione di importazione, essendo stato

3.2. Per il resto la Corte ha dato conto della piena attendibilità del
riconoscimento visivo, di cui si è già fatto cenno, da parte del maresciallo Di
Loreto in occasione del fatto di cui al capo 10), episodio che peraltro ha formato
oggetto di ammissione da parte del ricorrente; ha inoltre sottolineato come con
riguardo al capo 19) non solo vi fosse stato un servizio di osservazione che
aveva posto in luce il passaggio di denaro, ma attraverso le conversazioni
intercettate fosse stato possibile ricostruire l’attività preparatoria e quella
successiva, con il ricorrente e l’acquirente che si erano complimentati perché il
viaggio fino a quel momento non aveva avuto sorprese; ha ancora posto in luce
il ruolo del ricorrente nell’episodio di cui al capo 18), delineato dal teste De Caro
e da tre conversazioni preparatorie, in ordine all’acquisto di 5 chilogrammi di
hashish, poi rivenduti da El Alami a Massaghri Rachid; ha altresì valutato la
concludenza del servizio di osservazione effettuato al casello di Ventinniglia,
all’interno del quale si era appostato l’investigatore procedente, il quale aveva
visto passare il ricorrente in condizioni favorevoli per consentirne il
riconoscimento nel quadro dell’operazione di importazione di cui al capo 21),
contrassegnata dai dialoghi con la moglie e dalla fuga a Casablanca.
3.3. L’analisi della Corte, peraltro conforme a quella operata dal primo
Giudice, all’uopo richiamata, non ha formato oggetto di censure specifiche, ma
solo di assertive doglianze, incentrate sulla pretesa inidoneità degli elementi
valorizzati, ciò che si risolve nell’inammissibile contestazione di non illogiche
valutazioni di merito, attraverso deduzioni generiche.

4. Il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente, sono ancora una
volta inammissibili, perché volti a sollecitare un diverso giudizio di merito,
inerente al trattamento sanzionatorio, e per giunta non specificamente correlati
alla motivazione della sentenza impugnata.
4.1. La Corte ha in realtà negato non arbitrariamente le attenuanti
generiche, soprattutto valorizzando il ruolo non secondario svolto dal ricorrente e
la consistenza dei precedenti specifici, sia anteriori sia successivi ai fatti in

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nell’occasione rinvenuto in possesso di utenza telefonica a lui intestata.

esame, ulteriormente qualificati dall’evasione dagli arresti domiciliari di cui l’El
Alami si era reso protagonista.
D’altro canto la Corte ha rilevato che non sussistevano elementi
positivamente valutabili e ha al riguardo osservato che in concreto il ricorrente
aveva ammesso solo quanto già era noto: anche sotto tale profilo la valutazione
non si espone alle generiche censure del ricorrente, fermo restando che non si
evince alcun equivoco in ordine ai diversi presupposti per la concessione
dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309 del 1990, e delle

4.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, contrariamente a quanto
genericamente dedotto nel motivo di ricorso, la Corte ha tenuto conto dei
parametri che presiedono all’esercizio del relativo potere discrezionale, facendo
riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità del ricorrente, come emergente
dai precedenti, ed osservando che peraltro l’aumento per la continuazione, a
fronte dei numerosi reati contestati, era stato contenuto.
Il motivo sul punto si limita a prospettare la congruità di una pena inferiore,
ma senza individuare profili di arbitrarietà della valutazione operata dalla Corte.

5. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa
dell’inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 1/3/2018

attenuanti generiche.

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