Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2053 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2053 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI FABIO BASSO N. IL 11/09/1968
avverso la sentenza n. 58/2011 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 16/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 29/11/2012
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Di Fabio Basso ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, che per i reati di guida senza patente e resistenza a
pubblico ufficiale, e lamenta violazione di legge, difetto di
motivazione, travisamento del fatto in riferimento alla valutazione
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, della sussistenza dell’ipotesi
criminosa contestata ed in particolare della idoneità della minaccia a
condizionare l’operato degli operanti, correttamente interpretando e
applicando i principi, più volte espressi dalla giurisprudenza di
questa Corte, di guisa che la motivazione non appare sindacabile in
questa sede, soprattutto quando il ricorrente tende, come nel caso in
esame, a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la
rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di E 1.000,00.
P.
Q.
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
della prova, alla conferma del giudizio di colpevolezza.