Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2053 del 17/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2053 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAVONE MARIANNA N. IL 17/09/1984 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 6161/2014 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 17/12/2015
17554/15 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Marianna Pavone, che aveva presentato querela per fatti qualificati
dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 373 c.p., ricorre a mezzo del difensore
avverso il decreto di archiviazione deliberato dal GIP di Noia il 22.9.14. Lamenta
omessa comunicazione della richiesta di archiviazione e vizi di motivazione del
2. Assorbente ragione di inammissibilità del ricorso è la mancanza di
legittimazione, nel reato ex art. 373 c.p. unica persona offesa essendo lo Stato,
il singolo cittadino interessato potendo assumere solo la diversa qualità di
soggetto danneggiato, non legittimato all’interlocuzione nella procedura di
archiviazione.
Conseguente è la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 – equa al caso – in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17.12.2015
provvedimento.