Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20529 del 01/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20529 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CARNEVALE GIOVANNI nato il 23/08/1983 a PRAIA A MARE
CIRELLI LUCA nato il 22/12/1982 a PRAIA A MARE
TOMA MARIO nato il 27/12/1986 a PRAIA A MARE
TOMA RANIERI COSIMO nato il 17/02/1961 a SAN NICOLA ARCELLA
VACCARO ETTORE SALVATORE nato il 25/12/1970 a CETRARO
VATTIMO ALBERTO nato il 06/06/1979 a CETRARO
VIVONE DOMENICO nato il 04/12/1962 a SANTA MARIA DEL CEDRO
DONATO ROBERTO nato il 24/03/1975 a SANTA MARIA DEL CEDRO
MISTRETTA GIUSEPPE DAMIANO nato il 28/08/1948 a CASTELLAMMARE DEL
GOLFO
ORTENZI FABIO nato il 02/02/1982 a BELVEDERE MARITTIMO
CORREA LUIS EMILIO nato il 21/12/1952
avverso la sentenza del 14/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI, che ha concluso per l’inammissibilita’ di tutti i ricorsi.
Udito i difensori avv. QUINTIERI WILLIAM, per MISTRETTA GIUSEPPE DAMIANO,
e avv. VISCOMI ROSALBA che chiedono l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 01/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato
la sentenza emessa dal Tribunale di Paola in data 24 ottobre 2014 che aveva
assolto Carnevale Giovanni, Cirelli Luca, Torna Mario, Torna Ranieri Cosimo,
Vaccaro Ettore Salvatore, Vattimo Alberto, Vivone Domenico, Donato Roberto,
Mistretta Giuseppe Damiano, Ortenzi Fabio dal reato di cui all’art. 74 T.U. Stup. e

violazione dell’art. 73, comma 5, del predetto Testo Unico.
La Corte territoriale ha assolto Cirelli Luca perché il fatto non sussiste in
relazione alle imputazioni di cui ai capi 166) e 167), rideterminando la pena per
la residua imputazione di cui al capo 165) in mesi sei di reclusione ed euro 1.056
di multa ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vattimo Alberto
in relazione a tutti i reati a lui contestati (capi 8 e 158) perché estinti per
prescrizione.
La Corte d’appello, inoltre, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
di Carnevale Giovanni, Torna Mario, Torna Ranieri Cosimo, Vaccaro Ettore
Salvatore, Donato Roberto, Mistretta Giuseppe Damiano, in ordine ai reati loro
rispettivamente ascritti limitamente ai fatti commessi fino al 22/11/2008, così
rideterminando la pena per Carnevale Giovanni (capo 71) in anni uno, mesi tre
di reclusione ed euro 2000 di multa; per Torna Mario (capo 27) in anni uno, mesi
quattro di reclusione ed euro 2800 di multa; per Torna Ranieri Cosimo (capo 27)
in anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa; per Donato Roberto (capo 62,
68 e 73) in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 3.800 di multa; per
Mistretta Giuseppe Damiano (capo 62) in anni due, mesi due di reclusione ed
euro 2.600 di multa; per Vaccaro Ettore Salvatore (capo 119) in anni uno, mesi
cinque di reclusione ed euro 2.000 di multa.
La Corte ha confermato la sentenza di condanna impugnata nei confronti di
Correa Luis Emilio – condannato in primo grado alla pena di anni diciotto di
reclusione per il reato di cui al capo 1) – Vivone Domenico – condannato in
primo grado alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 3.000 di
multa per i reati di cui ai capi 53), 56) e 160), riqualificati in violazione dell’art.
73, comma 5, T.U. Stup. – e Ortenzi Fabio, condannato in primo grado alla pena
di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui al
capo 56), riqualificato lo stesso in violazione dell’art. 73, comma 5, T.U. Stup.
1.1. Il procedimento trae origine dagli esiti di complesse attività
investigative che consentivano di ricostruire gli acquisti di grosse partite di
stupefacenti da parte di una associazione a delinquere promossa e organizzata
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aveva riqualificato i reati di acquisto, detenzione e cessione di stupefacente come

da Pizzata Bruno, Fuduli Bruno, Scornaienchi Lido, Scornaienchi Luigi, Chirillo
Romano, Strangio Francesco, Strangio Antonio e Bruzzese Joseph (tutti giudicati
separatamene) i quali curavano i rapporti con i narcotrafficanti — anche con
l’aiuto dell’attuale ricorrente Correa Luis Emilio.
Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché l’attività di pedinamento
e di controllo permettevano di ricostruire l’attività di smistamento degli
stupefacenti tramite una vasta rete di spacciatori, alla quale appartenevano gli
odierni ricorrenti, che provvedevano a cedere lo stupefacente in Cetraro e Santa

2. Avverso la sentenza della Corte d’appello ricorre Correa Luis Emilio
deducendo:
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 179, comma 1 e 178 lett. c)
cod. proc. pen..
Il decreto di latitanza emesso nei confronti del ricorrente è nullo, eccezione
già fatta valere in primo e in secondo grado, mancando la prova che siano state
effettuate tutte le attività prodromiche alla sua declaratoria e che l’imputato si
sia sottratto volontariamente alla cattura ed essendovi, invece, elementi concreti
indicativi della presenza all’estero, ed, in particolare, in Colombia, dell’imputato.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla eccezione di nullità del decreto di
latitanza. Contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, il
ricorrente non risultava avere fissato stabilmente la propria dimora in Italia e
dalle intercettazioni non risultava aver mantenuto contatti con gli altri soggetti
imputati. Le intercettazioni che lo vedono coinvolto si interrompono nell’anno
2009, mentre il provvedimento di fermo è stato emesso in data 20 novembre
2010. Il ricorrente, in data 11 marzo 2009, partiva per il Sudamerica e, dalle
intercettazioni successive, non si rileva la sua volontà o intenzione di rientrare in
Italia. La Corte d’appello è, quindi, contraddittoria allorché sostiene che
l’allontanamento del ricorrente sia collocabile in epoca successiva all’ordinanza e
funzionale a sottrarsi alla sua esecuzione.

3. Avverso la sentenza ricorre Mistretta Giuseppe Damiano deducendo come
unico motivo la violazione di legge in relazione all’articolo 133 cod. pen..
I giudici di appello hanno applicato una pena base eccessiva avendo
riguardo soltanto all’assenza dello stato di incensuratezza e alla presenza di
numerosi contatti con l’ambiente dedito alla commercializzazione dello
stupefacente. In realtà il ricorrente ha avuto contatti solo con i fratelli Donato.

4. Avverso la sentenza ricorre Vaccaro Ettore deducendo i seguenti motivi:
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Maria del Cedro.

4.1. Violazione di legge ed, in particolare, violazione del divieto di reformatio
in pejus, avendo la Corte d’appello di Catanzaro, nel riformare la sentenza del
giudice di primo grado, condannato Vaccaro ad una pena più elevata rispetto a
quella di primo grado, nonostante la prescrizione delle condotte poste in essere
fino al novembre 2008.
4.2. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato per
cui l’imputato è stato condannato, Lo stupefacente acquistato dal Vaccaro era
destinato esclusivamente ad uso personale. Vaccaro era all’epoca dei fatti

come le testimonianze di Piazza e Guardia confermano che l’imputato non aveva
mai spacciato loro droga.

5. Avverso la sentenza ricorrono, con unico atto, Carnevale Giovanni, Cirelli
Luca, Donato Roberto, Ortenzi Fabio, Toma Mario, Torna Ranieri Cosimo, Vattimo
Alberto e Vivone Domenico, i quali deducono:
5.1. Violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione della
sentenza di primo grado, non potendo il giudice di appello integrare una
sentenza viziata radicalmente; violazione degli artt. 546 commal, lett. e) e 125,
comma 3, cod. proc. pen. in relazione a tutti i capi di imputazione per i quali è
stata pronunciata condanna.
5.2. Vizio di motivazione in relazione alla assoluta mancanza della prova
sulla realizzazione da parte dei ricorrenti dei reati per i quali sono stati
condannati.
L’impostazione accusatoria si fonda unicamente sulle intercettazioni
telefoniche dal contenuto criptico spesso senza ulteriori elementi di riscontro,
quali sequestri perquisizioni, dichiarazioni di terzi ed identificazione degli
acquirenti e del tipo di sostanza.
Quanto a Mistretta, l’unico episodio di sequestro di stupefacente è quello del
14 novembre 2009 effettuato nei confronti di Esposito Andrea, che, per essere
ricollegato all’odierno ricorrente, viene descritto dalle forze dell’ordine come
attività di controllo effettuata sull’autovettura Volkswagen Golf con a bordo
Esposito Andrea, auto in uso notoriamente a Cirelli Luca.
Quanto a Vivone, il ritrovamento dello stupefacente in possesso di Donato
Roberto è un dato isolato che prescinde dalla telefonata intercettata
precedentemente con il fratello Christian. Lo stesso dicasi per il sequestro
effettuato nei confronti del Vasta e ricondotto a Vivone, utilizzando un
ragionamento del tutto illogico.
Quanto a Torna Ranieri Cosimo, al predetto non è mai stato sequestrato
stupefacente né strumenti utili al confezionamento dello stupefacente; lo stesso
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tossicodipendente ed era iscritto al SER.T. Le intercettazioni telefoniche, così

organizzava degli acquisti di gruppo insieme ad altri tossicodipendenti e svolgeva
il ruolo di mandatario.
Quanto a Toma Mario, vi sono pochissime intercettazioni che lo vedono
coinvolto e le stesse hanno contenuto assolutamente neutro.
Quanto a Vattimo Alberto, la difesa eccepisce la nullità della sentenza per
violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., mancando la necessaria correlazione tra
imputazione e sentenza in relazione al capo 18) posto che entrambi i giudicanti
hanno dato alla vicenda in oggetto una qualificazione giuridica differente

cessione) trasformando l’ipotesi accusatoria con pregiudizio per la difesa. Con
riferimento al capo 158), la responsabilità di Vattimo è fondata su una
intercettazione ambientale priva di chiarezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili ad eccezione di quello proposto da Vaccaro Ettore,
limitatamente alla violazione del divieto di reformatio in pejus, in relazione al
quale deve pronunciarsi, essendo il reato prescritto, sentenza di annullamento
senza rinvio.

2. Il ricorso presentato da Correa Luis Emilio è inammissibile, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c)
cod. proc. pen. perché fondato su motivi che ripropongono acriticamente le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in
quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza
oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
243838).
2.1. Il primo motivo è inammissibile poiché la Corte d’appello di Catanzaro,
con motivazione saldamente ancorata alle obiettive risultanze processuali, ha
evidenziato che il ricorrente aveva, in realtà, fissato la propria dimora in Italia,
mantenendo stabili contatti con gli altri imputati sottoposti a fermo per la
medesima indagine che lo vedeva coinvolto. Il predetto risultava condividere
l’appartamento con Fuduli Bruno a Fiorenzuola D’Arda e stava programmando di
trasferirsi con quest’ultimo a Roma.
Mette conto evidenziare che, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto
conto delle differenze che rendono non comparabili tra loro quest’ultima
condizione con quella di irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia
giudiziaria ai sensi dell’articolo 295 cod. proc. pen. — pur dovendo essere
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(Vattimo avrebbe posto in essere l’attività di intermediazione e non quella di

esaustive sia sotto il profilo della impossibilità di procedere alla esecuzione della
misura, sia sotto il profilo della volontarietà della sottrazione dell’imputato alla
esecuzione della misura emessa nei suoi confronti — non devono comprendere
anche le ricerche in quei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della
dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, anche le ricerche all’estero
quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 169, comma 4, cod. proc.
pen. (SU n. 18822 del 27/03/2014).
Il Collegio d’appello ha, pertanto, correttamente applicato tale principio

declaratoria di latitanza
2.2. Il secondo motivo è inammissibile posto che, con una valutazione del
tutto logica e congruente, la Corte di merito non ha ravvisato alcuna
contraddittorietà nella motivazione.
L’attività captatoria nei confronti di tutti gli imputati si chiudeva, infatti, nei
primi mesi del 2009 e la Corte di appello ha dato atto che, fino ad allora, non era
mai emersa la volontà di Correa di allontanarsi dal suo stabile domicilio e che la
sua presenza in Colombia in data 11/03/2009 doveva, quindi, ritenersi
chiaramente finalizzata ad organizzare la spedizione di stupefacente.
Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d’appello ha compiutamente
indicato le ragioni per le quali ha ritenuto corretto non fosse stato attivato alcuno
strumento di cooperazione internazionale ai fini del rintraccio dell’imputato,
l’allontanamento del quale doveva collocarsi in epoca successiva all’ordinanza di
custodia cautelare e funzionale a sottrarsi alla sua esecuzione.

3. E inammissibile il ricorso di Mistretta Giuseppe Damiano in punto di
trattamento sanzionatorio.
A tale proposito mette conto evidenziare come, secondo i consolidati principi
espressi da questa Corte di legittimità, la concessione o meno delle circostanze
ex art. 62-bis cod. pen. costituisca giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità
del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che ai fini della concessione
o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a
prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio

(ex

plurimis Cass. Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Le
circostanze attenuanti generiche hanno difatti lo scopo di estendere le possibilità
di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di
situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento
dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il
riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo
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escludendo che fosse necessario effettuare le attività prodromiche alla

(Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). In
particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può
essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di
segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis, disposta con
il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio
2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente
non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Cass. Sez. 3, n.
44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Elementi di segno positivo

con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici e, dunque, insindacabili in
questa Sede. Il Collegio di appello ha, viceversa, evidenziato il precedente
penale a carico dell’imputato ed il fatto che il predetto, dopo l’arresto, ha
continuato l’illecita attività di spaccio anche se sottoposto alla misura degli
arresti domiciliari.
3.1. Analoghe considerazioni vanno svolte in merito alla commisurazione
della pena, là dove la determinazione della stessa entro il minimo e il massimo
edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è pertanto
insindacabile nella sede di legittimità allorché l’apprezzamento sul punto sia
sostenuto da una motivazione adeguata. In ossequio ai principi fissati da questa
Corte, è pertanto inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente
motivazione (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).
Deve, comunque, rilevarsi che, nel caso in esame, la pena base dalla quale
sono partiti i giudici di merito è assai vicina al minimo edittale.

4. Il ricorso di Vaccaro Ettore non coglie nel segno quanto al secondo motivo
di ricorso, ma merita accoglimento limitatamente al primo motivo relativo alla
violazione del divieto di reformatio in pejus.
4.1. Deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo che appare
orientato a riprodurre, con generiche formulazioni, un quadro di argomentazioni
già esposte nel giudizio d’appello che tuttavia risultano ampiamente vagliate e
correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una
rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata
sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa
richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte
della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano i passaggi
motivazionali dell’impugnata decisione la quale si sofferma sul contenuto

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che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti,

inequivocabile delle intercettazioni e sulla palese falsità delle dichiarazioni rese
da Piazza e Guardia.
4.2. Merita, invece, accoglimento, il primo motivo di ricorso, essendo incorsa
la Corte di appello nella violazione del divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod.
proc. pen. Il Tribunale di Paola ha condannato il ricorrente in relazione al reato di
cui al capo 119) alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.200
di multa, così determinata: pena base mesi otto di reclusione ed euro 1.800 di
multa, aumentata per la continuazione interna ad anni uno e mesi quattro di

la sentenza del giudice di primo grado, e quindi nel dichiarare prescritte le
condotte fino al 22/11/200 8 ha condannato Vaccaro alla pena di anni uno, mesi
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cinque di reclusione ed euro 2.000 di multa, così determinata: pena base anni 1
di reclusione ed euro 1.800 di multa, aumentata per la continuazione interna ad
anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 2.200 di multa, nonostante la
prescrizione delle condotte poste in essere fino al novembre 2008.
Ritiene il Collegio ravvisabile nel caso di specie la violazione dell’art. 597
cod. proc. pen., posto che il divieto di reformatio in peius investe anche i singoli
elementi che compongono la pena complessiva e riguarda non solo il risultato
finale di essa, ma tutti gli elementi del calcolo relativo e che la disposizione
contenuta nel quarto comma dell’art. 597 cod. proc. pen. individua, come
elementi autonomi, pur nell’ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le
diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l’aumento
conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione, con conseguente
obbligo di diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento
dell’appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per
la continuazione, come espressamente previsto dall’art. 597, comma 4, cod.
proc. pen. ed impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli
elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dello
accoglimento dell’appello proposto non in ordine alle circostanze o al concorso di
reati, ma per altri motivi, quali – ad esempio – l’eccessività della pena base (v.
Sez. 2, n. 7892 del 12/06/1998, Baruffa, Rv. 21182; Sez. 5, n. 9250 del
28/07/98, Floris 211819; Sez. 6. n. 12936 del 25/06/1999, Castiglioni, Rv.
216028).
Questa Corte ritiene di dovere condividere tale ultimo orientamento e
riaffermare i principi di diritto espressi con la decisione a Sezioni Unite penali
Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066 secondo la quale « Nel giudizio di
appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato
non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi
che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche
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reclusione ed euro 2.200 di multa. La Corte d’appello di Catanzaro, nel riformare

quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione
inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4, cod. proc. pen.),
non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in
primo grado».
Questo è ciò che si è verificato nel caso in esame, posto che la Corte di
appello è partita da una pena base più alta rispetto a quella individuata dal
giudice di primo grado e, nonostante la prescrizione di alcuni reati, è giunto ad
una pena finale più alta rispetto a quella inflitta dal giudice di primo grado.

contestato prescritto, la nullità accertata comporta l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata, per effetto dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.,
che impone l’immediata dichiarazione dell’estinzione del reato.
D’altro canto, alla luce della sentenza di quanto correttamente evidenziato
dalla Corte di appello in punto di responsabilità del Vaccaro, deve escludersi la
sussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art.
129 comma 2 cod. pen..

5. I ricorsi presentati nell’interesse di Carnevale Giovanni, Cirelli Luca,
Donato Roberto, Ortenzi Fabio, Torna Mario, Torna Ranieri Cosimo, Vattímo
Alberto e Vivone Domenico, sono inammissibili in quanto propongono censure
costituenti mera riproposizione delle deduzioni già mosse col ricorso in appello e
non si confrontano con le — adeguate — risposte date dalla Corte, con ciò
omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
243838);
5.1. Quanto al primo motivo, deve evidenziarsi che, con motivazione
immune da vizi logici, la Corte di appello ha sottolineato che il Tribunale di Paola
ha dato ampio conto delle argomentazioni su cui è stata fondata la statuizione di
condanna la quale ha ricostruito i singoli episodi in contestazione dando atto
degli esiti dell’attività di intercettazione, nonché dei servizi di osservazione
pedinamento controllo, degli arresti e dei sequestri di sostanza stupefacente.
Correttamente, quindi, la sentenza di primo grado non è stata ritenuta
viziata da nullità per omessa motivazione.
In considerazione dì ciò il Collegio di appello era legittimato a procedere ad
eventuali integrazioni.
Allorché, infatti, al giudice di appello viene denunciata la nullità del
provvedimento per carenza di pronuncia o di motivazione su uno dei punti che
hanno formato oggetto in primo grado di specifica domanda di decisione egli,
proprio perché giudice di merito, non può – attribuendosi, fuori dei casi
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4.3. Il ricorso è, quindi, parzialmente fondato. Tuttavia, essendo il reato

tassativamente previsti dalla legge, un potere riconosciuto al solo giudice di
legittimità – annullarlo con rinvio, ma deve decidere, sanandone i difetti e le
mancanze (Sez. 3, Sentenza n. 3148, del 24/11/1994 Rv. 200304).
5.2. Anche il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti censurano il
vizio di motivazione in ordine alla affermazione della loro penale responsabilità,
deve essere dichiarato inammissibile perché ripropone acriticamente le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame.
5.2.1. La Corte d’appello, nell’affrontare preliminarmente la problematica

evidenziato che, pur provenendo, in taluni casi, la prova della cessione dello
stupefacente dalla sola attività captatoria, le conversazioni degli imputati, alla
luce dello studio effettuato dagli operanti (i quali hanno elaborato un vero e
proprio vocabolario utilizzato dagli imputati mediante anagrammi di espressioni
dialettali, con lettere delle parole messe al contrario), risultano chiare e non
ambigue e la difesa non ha fornito una possibile interpretazione alternativa delle
stesse.
Mette conto rilevare che, secondo il costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai
soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di
fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in
relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di
legittimità (ex plurimis: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715;
Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 6, n. 11794 del
11/02/2013, Melfi, Rv. 254439).
La Corte di appello ha fatto buon uso di tale principio indicando la
metodologia usata per la comprensione del linguaggio e delle espressioni usate
dagli imputati e fornendo delle intercettazioni una interpretazione immune da vizi
logici.
5.2.3. Per quanto concerne le posizioni di ciascun ricorrente, deve
evidenziarsi che i motivi di ricorso riportano pedissequamente i motivi di appello
ai quali la Corte ha fornito motivata risposta.
Gli stessi devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti,
in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza
oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di
specificità, conducente, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c),
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relativa alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ha correttamente

all’inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 256 del 18/9/1997, Rv. 210157; Sez. 5, n.
11933 del 27/1/2005, Rv. 231708; Sez. 5, n. 3608 del 12/12/1996, P.M. in proc.
Tizzani e altri, Rv. 207389).
La Corte d’appello ha per ciascun imputato compiutamente indicato le
ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la
configurazione dei delitti oggetto dei correlativi temi d’accusa, ed ha evidenziato
al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, quali intercettazioni, sequestri
e servizi di O.C.P. dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta

complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
Quanto alla censura di Vattimo relativa alla violazione da parte del giudice di
primo grado degli artt. 521, 522 cod. proc. pen. in relazione al capo 18) di
imputazione, la Corte, con una motivazione del tutto logica e congruente, ha
evidenziato che l’ipotesi di cessione di stupefacente oggetto dell’originaria
contestazione è stata semplicemente riqualificata dal giudice di primo grado
come condotta di intermediazione da parte dell’imputato, rimanendo chiara e
ben individuata la condotta contestata, identica nella sua fattualità a quella
ritenuta in sentenza.
Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e
sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale,
nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la
ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto
dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne
consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto
non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra
contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la
violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del
processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine
all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619).
Nel caso in esame la Corte ha fatto buon uso di tale principio rigettando
l’eccezione di nullità formulata dalla difesa.
5.3. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in
definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed
univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e
della correttezza logico-argomentativa. In questa sede, invero, a fronte di una
corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della
regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze
processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle
pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a
11

dalle difese si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal

ripercorrere l’iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la
insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, senza alcuna possibilità di verifica
della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.

6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrenti Correa Luis Emilio, Mistretta Giuseppe Damiano, Carnevale Giovanni,
Cirelli Luca, Donato Roberto, Ortenzi Fabio, Torna Mario, Torna Ranieri Cosimo,
Vattimo Alberto e Vivone Domenico al pagamento delle spese processuali.

giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Vaccaro Ettore
perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibili gli
altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 1 marzo 2018

Il Consiglipé stensore
Maria Sa

yigna

Il Presidente

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13

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