Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20526 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20526 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

SAIDI AZZIZ (C.U.I. 0347WUV) nato il 22/12/1982 in MAROCCO
nel procedimento a carico di quest’ultimo
avverso la sentenza del 04/10/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 4 ottobre 2016, in parziale
riforma della sentenza 23 marzo 2016 del giudice per l’udienza preliminare di Padova,
confermava in punto di responsabilità la condanna di Saiddi Azziz per più reati di
spaccio, qualificando i reati ai sensi del comma 5 dell’articolo 73 d.p.r. 309/1990
ritenendo che il numero di cessioni nell’arco temporale oggetto di valutazione e la
quantità di droga trattata in ciascuna singola occasione dimostrassero che si fosse in
presenza di un’attività di piccolo spaccio e che non fosse certamente ostativo il dato
della varia tipologia di sostanza venduta.
In ragione della riqualificazione del fatto riteneva di escludere le attenuanti
generiche che il primo giudice aveva applicato in stretto riferimento alla
gravità del reato originariamente in contestazione.

maggior

Data Udienza: 20/02/2018

Hanno presentato ricorso sia il PG che Saiddi Azziz.
Ricorso del procuratore generale:
rileva la erroneità della applicazione della ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo
73 d.p.r. 309/1990 essendovi «una conclamata e protratta cessione di diversi tipi di
droghe, protrattasi per alcuni mesi (almeno cinque) da parte di persona del tutto
sfornita di qualsivoglia lecita attività lavorativa, e che, pochi giorni prima di essere
arrestato per i reati di cui alla presente sentenza era stato altresì tratto in arresto per

Ricorso dell’imputato:

primo motivo e terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Ritiene

erroneo il diniego della applicazione delle attenuanti generiche. Il giudice in primo
grado aveva applicato le attenuanti generiche considerando la quantità di sostanza e
ritenendole prevalenti sulla recidiva. La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto di
non dover applicare le attenuanti generiche in ragione della riqualificazione del fatto
nella diversa ipotesi del quinto comma.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Era stata

confermata la misura di sicurezza dell’espulsione senza valutare la diversa
qualificazione del fatto. Osserva che la motivazione di conferma della misura di
sicurezza è in contraddizione con la revoca della misura cautelare.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso del procuratore generale è manifestamente infondato in quanto
valorizza genericamente il dato dell’avere il ricorrente trafficato in diversi tipi di droga,
che è di per sé irrilevante per escludere il reato di minore gravità (Sez. 6, Sentenza
n. 46495 del 19/09/2017 Cc. (dep. 10/10/2017 ) Rv. 271338) e, per il resto non
valuta le condotte in sé per valutare se si sia in presenza di cessioni di scarsa entità,
ma valorizza essenzialmente profili soggettivi (in particolare la frequenza di
commissione di reati e l’uso di tale tipo di delitti quale mezzo per procacciarsi reddito)
irrilevanti nella qualificazione dei fatti.
Il ricorso dell’imputato:
– il primo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati, in quanto è
correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche che erano state
riconosciute proprio per essere il fatto collocato nell’ambito di una più grave ipotesi di
reato. Né, in questa sede può rivalutarsi l’apprezzamento in merito della Corte.
– il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la revoca della misura
cautelare per essere venute meno le esigenze cautelari non comporta un giudizio di

\

altra analoga violazione in tema di stupefacenti».

insussistenza originaria delle condizioni per le quali era stata applicata la misura di
sicurezza.
Valutate le ragioni della inammissibilità, nei confronti dell’imputato va applicata
la sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la parte privata ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in

Roma, così deciso n Ila camera di consiglio del 20 febbraio 2018

favore della ca sa delle .mmende.

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