Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20524 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20524 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUCA ANTIMO nato il 23/12/1969 a SANT’ANTIMO
avverso la sentenza del 28/02/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che
ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito l’avv. DAVID BRUNELLI che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 28 febbraio 2017 ha confermato
la sentenza del Tribunale di Bologna del 18 aprile 2013 di condanna di Puca Antimo,
carabiniere in servizio al nucleo operativo radiomobile, per il reato di concussione.
Secondo l’accusa, il Puca, durante un servizio di pattuglia, in occasione del controllo
di Banaei Mohsen che era a bordo della propria autovettura con una prostituta,
prospettando falsamente di dovere procedere a sequestro della autovettura, lo
costringeva a consegnargli € 100 o 150 in contanti e tentava di indurlo ad attivarsi
per fargli ottenere un prestito di C 1000.
La Corte confermava la ricostruzione dei fatti, ovvero che il carabiniere, di
pattuglia insieme ad un collega, aveva controllato la persona offesa trovando
occasione di sottoporlo a pressione per farsi consegnare denaro all’insaputa del
collega che attendeva nella autovettura di servizio; confermava, in particolare, la

Data Udienza: 20/02/2018

piena attendibilità della vittima che, del resto, aveva fatto solo una segnalazione
anonima via posta elettronica e non inteso denunciare direttamente i fatti, potendosi
così escludere che intendesse rendere false accuse; valutava in dettaglio gli argomenti
della difesa escludendo, con una motivazione analitica, le presunte gravi
contraddizioni della versione di accusa (in particolare, quanto alla somma in contanti,
la p.o. aveva riferito di avere dato, in uno stato di intimidazione, quel che aveva nel
portafogli, per questo non ricordando la cifra esatta).

1. Vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto in quanto:
– la Corte di Appello non ha dato adeguata risposta agli argomenti della
difesa che aveva chiaramente indicato come dai fatti emersi nel corso di
dibattimento risultasse la totale assenza di responsabilità del ricorrente;
erroneamente la Corte ha ritenuto fondata la tesi della persona offesa,
priva di riscontri, e non quella del testimone della difesa, non considerando
contraddizioni e lacune che la stessa difesa aveva segnalato. Ripercorre i
profili di incoerenza delle dichiarazioni di Banaei Mohsen e contesta la
valutazione di inattendibilità del teste della difesa Giovanardi, nonostante
fosse stato assolto dal reato di falso ideologico, commesso asseritamente
nello stesso contesto della presunta concussione.
2. Violazione di legge in ordine alla qualificazione del reato come concussione in
quanto fu la persona offesa ad assumere l’iniziativa di consegnare i soldi con la finalità
di instaurare un rapporto di amicizia con il carabiniere, possibilmente utile per il

futuro; erroneamente, quindi, si è ritenuto che vi fosse una condotta caratterizzata
dalla costrizione. In via subordinata, il fatto costituiva il reato di truffa in quanto vi
era una situazione di pericolo apparente prospettata dal carabiniere; in ulteriore
subordine, il fatto andava qualificato come induzione indebita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, la Corte di Appello tiene conto degli argomenti della
difesa e affronta le questioni poste quali presunte contraddizioni, escludendone il
rilievo con ampia motivazione e senza evidenti vizi logici. In particolare è stato
affrontato e risolto il tema delle presunte diversità di versioni dei fatti rese dalla
vittima. Il ricorso, del resto, piuttosto che indicare profili di errore, ripete le stesse
obiezioni alla tesi di accusa finendo per chiedere una nuova valutazione dei fatti, non
consentita in sede di legittimità.

Puca ricorre a mezzo del difensore e deduce:

Anche il secondo motivo è infondato. A parte che la difesa basa la ricostruzione
in fatto sulla propria prospettazione e non sulla ricostruzione data dalla Corte di
Appello, in ogni caso correttamente è stata ritenuta la indebita costrizione della
persona offesa al versamento di denaro in assenza di qualsiasi sua possibile utilità,
così ricorrendo la concussione e non la meno grave induzione indebita. Quanto, poi,
all’argomento sul “pericolo immaginario” che consentirebbe di ritenere integrata la
truffa, si rammenta che tale pericolo deve essere “esterno” alla condotta del soggetto

procedere a s questro, avendone il relativo potere, a prescindere dalla esistenza dei
presupposti rendevano il sequestro legittimo o meno).
PQM
Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma ci deci o nella camera di consiglio del 20 febbraio 2018
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il Presidente
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agente e non essere l’effetto diretto della sua azione (il Puca, difatti, minacciava di

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