Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20523 del 23/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20523 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAUGIANA VITO N. IL 30/04/1973
avverso l’ordinanza n. 287/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
18/07/2014
sentita la azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott. u . ht, t44.) u puu s

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Data Udienza: 23/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 18.7.2014 la Corte di appello di Palermo, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta da Vito
Faugiana avverso il provvedimento con il quale la stessa Corte aveva respinto la
richiesta di applicazione dell’indulto, ai sensi della legge n. 241 del 2006, in
relazione alla condanna inflitta con sentenza in data 21.1.2013 per i reati di cui
agli artt. 74, 73 e 80 comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

il Faugiana è stato condannato per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del
1990 commesso almeno sino al 26.7.2006, epoca successiva al 2.5.2006 limite
temporale di applicazione dell’indulto legge n. 241 del 2006; inoltre, rilevava che
i reati cui si riferisce la condanna sono aggravati ai sensi dell’art. 80 comma 2
d.P.R. n. 309 del 1990 con conseguente esclusione del provvedimento di
clemenza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Faugiana, a mezzo dei difensori di
fiducia, denunciando la violazione di legge.
In specie, il ricorrente afferma che tutti i reati cui si riferisce la condanna
sono stati commessi prima del 2.5.2006; in particolare, il reato di cui all’art. 74
d.P.R. n. 309 del 1990 è stato contestato con condotta dal 2004 al 2006, ma
essendo intervenuta l’assoluzione relativamente ai reati fine contestati ai caoi p)
e r), le ultime condotte risultano commesse anteriormente al 12.4.2006.
Rileva, altresì, che i reati non sono tra quelli esclusi dall’indulto, atteso che
l’aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 è stata ritenuta
subvalente alle riconosciute circostanze attenuanti.
Con nota del 3.4.2015, a firma del difensore di fiducia, il ricorrente ribadisce
la suddette doglianze replicando alle conclusioni scritte del Procuratore generale;
in specie, rileva che il giudice di primo aveva escluso l’applicabilità della
aggravante di cui all’art. 4 legge n. 146 del 2006 affermando che le condotte di
traffico internazionale di sostanze stupefacenti nella specie accertate sono
anteriori al 12.4.2006, data dell’entrata in vigore della predetta legge.
La medesima valutazione era stata fatta dal tribunale del riesame che aveva
disposto la revoca della misura cautelare.

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Il giudice dell’esecuzione, richiamando la precedente ordinanza, ribadiva che

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato
inammissibile.
Indipendentemente dalla individuazione dell’epoca di consumazione del
reato associativo, correttamente il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che, nella
specie, l’applicazione del beneficio dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006
resta preclusa stante l’espresso divieto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b) della

Invero, secondo l’indirizzo di questa Corte, ormai consolidato che non può
che essere qui ribadito, sono esclusi dall’indulto concesso con la legge n. 241 del
2006 i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illecita di
sostanze stupefacenti aggravati ai sensi dell’art. 80 del d. P.R. n. 309 del 1990,
anche qualora ricorrano circostanze attenuanti ritenute prevalenti sulle suddette
aggravanti nell’eventuale giudizio di comparazione (Sez. 3, n. 16382,
03/02/2010, Tortora, rv. 246756; Sez. 4, n. 35703, 26/06/2007, rv. 237456).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro
1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla
cassa delle ammende.

Così deciso il 23 aprile 2015.

stessa legge relativamente ai reati all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990.

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