Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20523 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20523 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MODICA SANDRO nato il 25/10/1977 a COMISO
avverso la sentenza del 17/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania con sentenza del 17 maggio 2017 ha confermato
in punto di responsabilità, riducendo la pena, la sentenza del 23 novembre 2016 resa
in giudizio abbreviato dal gip del tribunale di Catania che condannava Modica Sandro
per il reato di cui all’art 73, d.p.r. 309/1990, applicandogli la pena in continuazione
con i fatti giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Catania del 13 maggio
2004.
La Corte, in risposta alla deduzione di esistenza di un precedente giudicato per
lo stesso fatto «facendo riferimento alla pronuncia relativa all’aggravante di cui all’art.
7 I. 203/1991 sulla quale il primo giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi essendo
già stato il Modica condannato con la sentenza del 13/5/2004», osservava che non vi
era un autonomo passaggio in giudicato della sentenza per detta circostanza che ne

Data Udienza: 20/02/2018

impedisse una nuova contestazione per altri reati. Per il resto, i fatti di cui alla
precedente sentenza erano assolutamente diversi. Riteneva infondati anche gli altri
motivi.
Modica ricorre contro tale decisione deducendo:
– la violazione di legge ed il vizio di motivazione in quanto la imputazione di cui
al capo a) non indica gli articoli di legge e non descrive la condotta ascritta
all’imputato;
la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. essendo il reato di cui al capo a) lo

stesso fatto di cui ad altra sentenza che allega;

la violazione di legge per essere stata applicata la continuazione con la

sentenza della Corte di Appello di Catania del 13 maggio 2004, in quanto questa
risulta revocata con incidente di esecuzione.

la prescrizione del reato di cui al capo B, trattandosi di reato che prevedeva la

pena massima di anni 10 di reclusione all’epoca della commissione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto non vi è stato alcun difetto
di contestazione ma il testo della sentenza di secondo grado, per evidente errore
materiale, non riporta integralmente il capo di imputazione; questo era già stato
regolarmente contestato alla parte e, quindi, da tale errore materiale non risulta alcun
pregiudizio, che del resto il ricorrente neanche ipotizza.
Il secondo motivo è manifestamente infondato non risultando affatto la identità
invocata dal ricorrente, peraltro in modo del tutto generico senza alcuna indicazione
concreta nel corpo del ricorso. La Corte di Appello ha chiaramente indicato la diversità
dei fatti giudicati nelle due sentenze, essendo del tutto inconsistente l’argomento che
la identità deriverebbe dall’essere contestati, nei due casi, la stessa aggravante.
Il terzo motivo è generico in quanto sostiene apoditticamente esservi stata una
revoca della sentenza rispetto alla quale è stata applicata la disciplina della
continuazione, invocando di fatto una sorta di attività “esplorativa” di questa Corte
per verificarlo.
Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto, essendo la condanna
riferita alla offerta in vendita di cocaina, la pena edittale massima era ed è di anni
venti di reclusione; il conseguente termine di prescrizione, quindi, è ben più lungo e
non è affatto decorso alla data odierna.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.

PQM
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

deciso

a di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Ila camera di consiglio del 20 febbraio 2018
il Presidente
Giaco o Padloni

ie

della so

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