Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20522 del 23/04/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20522 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDI MARCELLO N. IL 20/04/1970
avverso l’ordinanza n. 185/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
29/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. GIA OMO ROCCHI;
lette/s ite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 23/04/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29/4/2014, la Corte d’appello di Firenze, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di Lombardi Marcello di
annullamento di una sentenza della stessa Corte di condanna alla pena di anni
cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa per la violazione del principio di
specialità.
La Corte territoriale, presa visione del fascicolo processuale, accertava che
tale rinuncia, aveva ottenuto una riduzione di pena.
2. Ricorre per cassazione Lombardi Marcello, contestando di avere rinunciato
al principio di specialità.
In effetti, la rinuncia deve essere scritta e non verbale; il P.M. di Pistoia non
lo aveva avvisato nell’interrogatorio che egli aveva la facoltà di rinunciare al
principio di specialità e nemmeno la Corte territoriale, nel processo di appello,
aveva proceduto a tale interrogatorio.
Il ricorrente chiede la sospensione dell’ordinanza della Corte territoriale.
3.
Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
1. Questa Corte ha stabilito il principio di diritto per cui la questione
concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa ovvero
non eccepita nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede di
esecuzione. In effetti, la clausola di specialità introduce una condizione di
procedibilità dell’azione penale, la cui mancanza non determina l’inesistenza della
sentenza, che acquista il carattere dell’irrevocabilità, con la conseguenza che al
giudice dell’esecuzione, adito con incidente, è interdetto intervenire su di essa
(Sez. U, n. 11971 del 29/11/2007 – dep. 18/03/2008, Pazienza, Rv. 238953;
Sez. 1, n. 43095 del 22/10/2012 – dep. 07/11/2012, Di Noia, Rv. 253706).
Di conseguenza, l’istanza avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile.
2. In ogni caso, come osserva la Corte territoriale, agli atti è presente la
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Lombardi aveva rinunciato al principio di specialità e, proprio in conseguenza di
formale dichiarazione di rinuncia al principio di specialità resa da Lombardi con le
forme dell’art. 123 cod. proc. pen..
Si tratta di atto valido ed efficace, la giurisprudenza di questa Corte
pretendendo soltanto una formulazione espressa e formale, in modo da risultare
inequivoca (Sez. 1, n. 14005 del 22/02/2007 – dep. 04/04/2007, Cavallin, Rv.
236435) o un comportamento inequivocamente indicativo dell’accettazione del
procedimento a suo carico (Sez. 1, n. 33668 del 17/06/2005 – dep. 14/09/2005,
Campailla, Rv. 232075): requisiti che la dichiarazione di cui si è fatto cenno
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 23 aprile 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
soddisfa indubitabilmente.