Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20521 del 20/02/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20521 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAMRI EL YAZID nato il 30/10/1980
avverso la sentenza del 11/05/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lmri El Yazid impugna con atto a firma del difensore la sentenza della corte di
appello di Trento, sezione di Bolzano, che I’ll maggio 2017 confermava la sua
condanna per il reato continuato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/1990 per la
detenzione a fini di spaccio di circa 300 g di hashish e circa 45 g di cocaina. Con unico
motivo deduce la violazione di legge per non essere stata qualificata la detenzione di
cocaina quale reato di cui all’articolo 73, comma 5, d.p.r. 309/1990.
Il ricorso è inammissibile per mancanza del requisito di specificità in quanto con
l’unico motivo si limita ad invocare la diversa qualificazione con argomentazioni
genericissime e senza riferimento al contenuto della sentenza impugnata.
Data Udienza: 20/02/2018
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e d II omnna di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
la camera di consiglio del 20 febbraio 2018
Roma, cos