Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2052 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2052 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RUSSO ANTONIO N. IL 11/06/1965
avverso la sentenza n. 1456/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 29/11/2012
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Russo Antonio ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, che per i reatv di calunnia, per aver denunziato
falsamente lo smarrimento di assegni bancari, così simulando a carico
dei beneficiari, cui aveva consegnato i titoli tracce di reato, nonché
difetto di motivazione, travisamento del fatto in riferimento alla
valutazione della prova, alla qualificazione giuridica del fatto di cui
all’accusa di truffa, al trattamento sanzionatorio e alla mancata
declaratoria di prescrizione del reato.
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte in ordine alla truffa, alla sua
corretta qualificazione giuridica e della sussistenza dell’ipotesi
criminosa contestata, enunciando analiticamente gli elementi e le
circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine, non mancando
di motivare adeguatamente sulla congruità della pena e sul diniego
delle attenuanti generiche, ed in tal modo correttamente interpretando
e applicando i principi, più volte espressi dalla giurisprudenza di
questa Corte, di guisa che la motivazione non appare sindacabile in
questa sede, soprattutto quando il ricorrente tende, come nel caso in
esame, a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la
rilettura del materiale probatorio.
Quanto infine alla prescrizione, la censura è manifestamente infondata,
essendo essa maturata ai sensi dell’art.157 e segg. cpp. in epoca
successiva alla sentenza di secondo grado.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
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di truffa in danno di uno di essi, e lamenta violazione di legge,
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ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di E 1.000,00.
P.
Q.
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della
Così in Roma 29/11/2012
Il
nsigliere est.
Il Piiiire+re—
cassa delle ammende.