Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20519 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20519 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA nel
procedimento a carico di:
KOKOMANI HECURAN nato il 09/06/1971
avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Letta la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 30 settembre 2016 che
dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale di Perugia del 25 maggio 2011 nei
confronti di Kokomani Hecuran per la possibile incompatibilità di uno dei componenti
del collegio giudicante in primo grado.
Letto il ricorso del procuratore generale che deduce la violazione di legge.
Osserva:
Il ricorso è fondato in quanto innanzitutto la stessa motivazione della Corte di
Appello, nel ritenere fondato il motivo di appello sulla nullità della sentenza di primo
grado per incompatibilità di uno dei giudici, non afferma affatto che la incompatibilità
effettivamente vi sia ma sostiene che vi sia una non meglio precisata

«mera

Data Udienza: 20/02/2018

apparenza delle incompatibilità» e che, perciò, il motivo sia «non del tutto infondato».
La Corte, quindi, non ritiene che sia stata violata una disposizione il cui mancato
rispetto sia sanzionato da nullità ma ritiene che questa sia imposta da «… Evidenti
motivi di economia processuale (evitare gli ulteriori ‘tempi tecnici’ conseguenti ad un
eventuale ricorso per cassazíone…» e, comunque, che tale conclusione «imponendosi
quindi soltanto in via strettamente prudenziale».
Vi è quindi:
un evidente errore di diritto non essendovi alcuna previsione di nullità per la

decisione adottata dal giudice per il quale ricorra una ipotesi di incompatibilità, caso
per il quale andava presentata una tempestiva dichiarazione di ricusazione;

in ogni caso una evidente abnormità del provvedimento impugnato la cui

motivazione si colloca al di fuori del sistema processuale per il suo contenuto
eccentrico laddove ritiene che la nullità del processo possa ritenersi sulla scorta di
valutazioni di generica opportunità.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di Appell e di Firenze per il rituale giudizio di merito di secondo grado.
Roma, cos eciso n

camera di consiglio del 20 febbraio 2018

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