Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20518 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20518 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PISHA AGRON nato il 06/05/1982
avverso la sentenza del 21/03/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito l’avv. GIANBATTISTA L. SCALVI che si riporta al ricorso e insiste per
l’accoglimento del primo motivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte d’appello di Brescia con sentenza del 21 marzo 2017, decidendo sulle
impugnazioni avverso la sentenza del tribunale di Brescia che il 19 luglio 2016
condannava Pisha Agron per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza
stupefacente, rigettava l’appello dell’imputato e, in accoglimento di quello del pubblico
ministero, escludeva le attenuanti generiche applicate dal primo giudice,
rideterminando la pena in conseguenza.
Pisha Agron ricorre contro tale decisione deducendo:
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato
dichiarato inammissibile l’appello incidentale del pubblico ministero relativo alla pena
in quanto l’appello principale riguardava soltanto il profilo della responsabilità. Difatti,
il ricorrente, quanto al trattamento sanzionatorio, si era limitato a denunciare

Data Udienza: 20/02/2018

l’erronea differenza di indicazione della pena nel dispositivo e nel corpo della
motivazione.
Secondo motivo: vizio di motivazione non avendo la Corte di merito
adeguatamente affrontato i motivi di appello riferiti alla responsabilità, non valutando
adeguatamente il materiale probatorio.
Terzo motivo: vizio di motivazione laddove è stato affermato che vi fosse il suo
concorso nel reato e non una condotta di mera connivenza.

Il primo motivo è infondato poiché, a prescindere dal fatto che l’appello
dell’imputato affrontava il profilo sanzionatorío, pur se il PM ha qualificato il proprio
appello come “incidentale”, lo ha comunque proposto entro i termini per l’appello
principale, non incontrando quindi alcun limite nell’ambito dei motivi proponibili.
Il secondo e il terzo motivo sono infondati per la parte in cui contestano una
presunta inadeguatezza della motivazione che, invece, è completa e priva di rilevanti
errori logici, offrendo argomenti per confermare la valutazione del primo giudice, e
sono inammissibili nelle parti in cui invocano una nuova e diversa valutazione,
preclusa al giudice di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ro

sì d so nella camera di consiglio del 20 febbraio 2018

Il ricorso è infondato.

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