Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20517 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20517 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROTOLO MARCO nato a PUTIGNANO il 05/08/1964
avverso la sentenza del 4/7/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l’avv. MARIA ROSARIA MERI, sostituto processuale dell’avvocato d’ufficio
Guglielmo Pinto, che si riporta ai motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte di appello di Bari, con sentenza del 4 luglio 2016, a seguito di decisione
di annullamento con rinvio di questa Corte di precedente decisione di conferma della
condanna di Rotolo Marco per il reato di tentata rapina, confermava la condanna
disposta dal tribunale di Bari il 16 maggio 2012.
Osservava la Corte, nell’esaminare l’unico punto controverso, ovvero l’essersi in
presenza di recidiva semplice ovvero di recidiva specifica e reiterata, che ricorreva
quest’ultima in quanto, pur esclusa la rilevanza della sentenza di condanna per la
quale era intervenuto il positivo affidamento in prova al servizio sociale, vi erano,
comunque, altre due condanne, ovvero: 1) tribunale di Savona dell’Il marzo 1992,
per violazione della legge sugli stupefacenti; 2) pretore di Savona 25 marzo 1992,
per furto.

Data Udienza: 20/02/2018

Pertanto, procedendosi per un reato contro il patrimonio, ricorrevano le
condizioni della recidiva reiterata e specifica.
Con proprio ricorso l’imputato deduce l’errore nella individuazione del tipo di
recidiva in quanto per la condanna per furto era stata applicata la sospensione
condizionale della pena e per la sentenza di applicazione della pena del 20 marzo
1992 era stato applicato il condono che estingueva la pena principale.
il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

quanto a carico del prevenuto vi sono due precedenti penali rilevanti, di cui uno
specifico, essendo infondato l’argomento riferito agli effetti della sospensione
condizionale della pena (“L’estinzione del reato a norma dell’art. 167 cod. pen. non
comporta anche l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente
previsti, sicché di esso deve tenersi conto ai fini della recidiva. (Sez. 6, n. 5855 del
29/11/2011 – dep. 14/02/2012, P.G. in proc. Fadda, Rv. 25206801) e, ancor di più,
quello relativo al condono, che estingue soltanto la pena.
Tenuto conto dei motivi della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria
nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Ro , così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2018
il Co

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il Presidente

/

Giacom Paoloni

La recidiva è stata correttamente ritenuta nella forma reiterata e specifica in

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