Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20516 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20516 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANGALLOZZI FABIO nato il 15/03/1970 a ROMA
avverso la sentenza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. RICCARDO FLORIS, quale sostituto processuale dell’avv.
Condoleo Marina, che si riporta ai motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte di appello di Roma con sentenza del 10 gennaio 2007 ha confermato in
punto di responsabilità la condanna di Pangallozzi Fabio per il reato di detenzione a
fini di spaccio di grammi 44 di cocaina e grammi 1090 di hashish nonché per il reato
di evasione. Ha ridotto la pena in applicazione delle attenuanti generiche ritenendole
equivalenti alla recidiva. In motivazione, tenuto conto dei motivi di appello con i quali
si contestava la responsabilità, confermava che la contabilità rinvenuta nell’abitazione
ed i e messaggi del telefono cellulare del Pangallozzo dimostravano che la sostanza
sequestrata era destinata allo spaccio.
Pangallozzi ricorre contro tale sentenza a mezzo del difensore deducendo:

Data Udienza: 20/02/2018

Primo motivo: pone la questione di costituzionalità in ordine alla previsione di un
minimo di anni otto di reclusione anziché sei anni di reclusione per il reato di cui
all’art. 73, comma 1, d.p.r. 309/1990
Secondo motivo: deduce la violazione di legge per non essere stato qualificata la
detenzione di hashish quale reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 e la
detenzione di cocaina quale violazione di cui all’art. 75 I. cit..
Con terzo motivo rileva che andava applicata la disciplina della continuazione tra

detenzione di cocaina andava inquadrata nell’ipotesi dell’articolo 73, comma 5, d.p.r.
309/1990.
Con quarto motivo rileva la violazione legge ed il vizio di motivazione per non
essere stata esclusa la recidiva.
Il ricorso va rigettato.
Il primo motivo è infondato, proponendo

la medesima questione di

costituzionalità sollevata con ord. 1418/2017 di questa Corte, già dichiarata
inammissibile con ordinanza 184/2017 della Corte Costituzionale.
Il secondo motivo propone motivi non consentiti e, comunque, è manifestamente
infondato. Pur essendo formalmente contestata la violazione di legge, in realtà vi è
una chiara richiesta di una nuova valutazione in merito perché vengano ricostruite in
modo diverso le ragioni della detenzione delle due sostanze, hashish e cocaina, per
ottenere una diversa qualificazione giuridica di ciascuna delle due condotte; si tratta,
quindi, di un motivo non ammesso in sede di legittimità. Peraltro, si intende
contrastare con argomenti generici una motivata valutazione del giudice di merito che
ha correttamente utilizzato fondamentalmente i parametri di quantità e la
“contabilità” tenuta dall’imputato per dimostrare la destinazione di tutta la droga
sequestrata alla cessione a terzi.
Il terzo motivo parimenti affronta il merito, in modo non consentito, ed è
manifestamente infondato. Difatti, a parte il palesemente erroneo presupposto del
ricorso quanto all’essere “irrisorio” il quantitativo di cocaina in sequestro, si chiede
innanzitutto una rivalutazione della portata dell’ azione complessiva, che non può
essere chiesta in sede di legittimità; inoltre, è erroneo ritenere che non debba tenersi
conto del complesso dell’attività di spaccio svolta, valutando unitariamente le varie
sostanze vendute, per definire la condotta come di spaccio di non piccola entità.
Il quarto motivo è inammissibile affrontando il merito e, in ogni caso, è del tutto
generico limitandosi alla richiesta di trattamento più favorevole.

i diversi reati integrati dalla detenzione delle due sostanze, tenuto conto che la

P.Q.M.

Rom

nna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
mera di consiglio del 20 febbraio 2018

Ríge

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