Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20515 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20515 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORIA STEFANO nato il 31/10/1977 a NAPOLI
avverso la sentenza del 17/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Napoli con la sentenza in epigrafe ha confermato la
condanna di Foria Stefano per il reato di cui all’articolo 337 cod. pen. ritenendo che
fosse lui il conducente della autovettura che, non arrestandosi allo stop intimato dai
carabinieri, iniziava una lunga e pericolosa fuga. Avverso tale sentenza il difensore di
fiducia ha proposto ricorso per vizio di motivazione deducendo l’evidente travisamento
della prova in quanto il Foria Stefano indicato dai testimoni è altra persona.
Il ricorso è fondato.
I giudici d’appello, a fronte di specifica contestazione dell’atto di impugnazione,
ritengono di avere individuato il ricorrente in base a quanto riferito dal testimone
Goffredo Ciro, che era nella autovettura il cui conducente si era reso responsabile del
reato ed era fuggito, e dal testimone Foria Giuseppe, zio dell’imputato e proprietario
della autovettura.

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Data Udienza: 20/02/2018

Sussiste l’evidente errore di lettura, rilevante ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.,
degli atti indicati dal difensore: Foria Giuseppe, nel corso del suo interrogatorio, fece
riferimento al nipote Stefano quale figlio di suo fratello deceduto Luigi e di Raíano
Emilia, quindi a persona diversa dal ricorrente il quale, invece, in base alla
documentazione indicata, risulta essere il figlio di Foria Salvatore e di Fontanarosa
Nunzia.
Inoltre la Corte di merito non ha considerato che il difensore, per avvalorare il

relativa ad altro omonimo Foria Stefano, residente nella stessa zona dell’imputato e
coinvolto in vicende di rilievo penale.
Si impone, quindi, l’annullamento con rinvio perché si proceda al nuovo giudizio
in punto di responsabilità tenendo conto della corretta lettura dei citati atti.
P.Q.M.
Annuii la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte di Ap ello di Napoli.
Roma,

iso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2018

presumibile errore di individuazione di persona, aveva depositato documentazione

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