Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20514 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20514 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIGLIATURO EUGENIO nato ad ACRI il 21/04/1959
avverso la sentenza del 31/05/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
rilevato che Vigliaturo Eugenio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro che confermava in punto di responsabilità, sostituendo la pena detentiva
con quella pecuniaria, la sua condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., per
avere minacciato un agente della polizia municipale al fine di fargli annullare un
verbale di accertamento di sanzione amministrativa;
rilevato che il ricorrente deduce con primo motivo il vizio di motivazione, non avend
la Corte di Appello adeguatamente considerato che la condotta era limitata ad u
atteggiamento ingiurioso e, quindi, privo di attitudine a “costringere”, e con secondo
motivo il vizio di motivazione per non essere stata data risposta alla richiesta di
applicare la disciplina di cui all’art. 131 bis cod. pen. formulata con i motivi aggiunti;

Data Udienza: 20/02/2018

ritenuto che il primo motivo sia infondato in quanto, a fronte di una corretta
motivazione sull’apparente oggettività e finalità dell’atto nel senso di cui alla
contestazione, non ricorre il vizio denunciato;
ritenuto che, invece, sia fondato il secondo motivo in quanto la Corte di Appello,
pur dando atto della richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., non motiva
sul punto, non emergendo neanche in modo indiretto dalla motivazione le ragioni per
il diniego né risultando evidenti motivi ostativi, essendo quindi necessario disporre

PQM
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul
punto ad altra sezione ella corte di appello di Catanzaro.
Rigetta nel r sto i ‘corso.
Roma, ce iecis. ella camera di consiglio del 20 febbraio 2018
il Cons
Pierlu

sore

il Presidente
Giacorvo Paoloni

1,9(

l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

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