Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20513 del 21/04/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20513 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASCIUTTO SANTO N. IL 27/07/1964
avverso l’ordinanza n. 34/2014 GIP TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 28/07/2014
sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se te le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 21/04/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28/7/2014, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la
richiesta di Asciutto Santo di sostituzione della pena dell’ergastolo irrogata con
due sentenze della Corte di assise di appello di Reggio Calabria esecutive il
25/5/2002 e il 26/2/2004 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.
210 del 2013 nonché, in relazione a terza sentenza della stessa Corte,
il
rito
abbreviato
per
effetto
dell’estensione
dell’effetto
favorevole
dell’impugnazione proposta da Alampi Santo, già riconosciuto a favore di terzo
imputato.
Tale seconda istanza (unica ad essere riproposta con il ricorso per
cassazione) veniva respinta mancando la prova che Asciutto, al pari di Fazzalari
e Alanipi, avesse chiesto in quel dibattimento di essere giudicato con il rito
abbreviato.
2.
Ricorre per cassazione il difensore di Asciutto Santo, chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 442 e 587 cod.
proc. pen..
Sussistevano i presupposti per l’estensione degli effetti favorevoli
dell’impugnazione proposta da Alampi Santo, già riconosciuta nei confronti del
coimputato Fazzalari Salvatore: il Giudice aveva addebitato al ricorrente di non
avere fornito la prova di trovarsi nelle medesima situazione processuale di
Fazzalari, ma l’effetto favorevole ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen. deriva
esclusivamente dalla presenza del presupposti oggettivi e soggettivi richiesti
dalla norma di riferimento. In effetti, l’esistenza in capo ad Asciutto di una
situazione processuale analoga a quella di Fazzalari e Alampi (mancato accesso
al rito abbreviato e mancato godimento della riduzione della pena per dissenso
del pubblico ministero) era insita nella stessa richiesta volta ad ottenere
l’estensione dell’effetto favorevole dell’impugnazione.
Il ricorrente allega copia del verbale dell’udienza preliminare da cui emerge
che anche Asciutto aveva chiesto di essere ammesso al rito abbreviato e che il
P.M., così come per gli altri imputati, aveva espresso il proprio dissenso;
sottolinea che il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto acquisirla d’ufficio.
3.
Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
2
irrevocabile 1’8/2/2000, di riconoscimento in sede esecutiva della diminuente per
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La produzione da parte del ricorrente del verbale dell’udienza preliminare,
nella quale Asciutto aveva chiesto di essere ammesso al rito abbreviato e il P.M.
aveva espresso il proprio dissenso, impone l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla seconda questione prospettata; in
effetti, il Giudice avrebbe potuto acquisire d’ufficio il predetto verbale alla luce
In ogni caso, essendo stata fornita la documentazione necessaria, il Giudice
può ora valutare nel merito la domanda di estensione degli effetti favorevoli
dell’impugnazione proposta da coimputato.
P.Q.M.
Annulla
l’ordinanza
impugnata
limitatamente
alla
richiesta
di
rideterminazione della pena irrogata con la sentenza 10/2/1999 della Corte di
Assise di Appello di Reggio Calabria e rinvia per nuovo esame al riguardo al
G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso il 21 aprile 2015
Il Consigliere estensore
dei poteri istruttori attribuitigli dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen..