Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20511 del 21/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20511 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
CACCIOPPOLI GIOVANNI N. IL 12/06/1963
avverso l’ordinanza n. 184/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ‘.). D C Poict.uVtiJi£
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Data Udienza: 21/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso

per cassazione avverso l’ordinanza in data 11.02.2014 con cui il Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza con la quale
Caccioppoli Giovanni aveva chiesto l’applicazione della disciplina del reato
continuato in sede esecutiva, ex art. 671 cod.proc.pen., con riguardo ai fatti
giudicati con due sentenze di condanna pronunciate il 5.07.2006 e il 20.09.2006
dalla Corte d’appello di Napoli, ritenendo la sussistenza del medesimo disegno
criminoso e rideterminando la pena complessiva inflitta nella misura di anni 3

mesi 2 di reclusione e C 8.000 di multa.
Il ricorrente deduce l’incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli a
provvedere in executivis sull’istanza del Caccioppoli, rilevando che la sentenza
divenuta irrevocabile per ultima nei suoi confronti era quella pronunciata il
21.10.2010 dalla Corte d’appello di Napoli, che avendo riformato in modo
sostanziale la sentenza del giudice di primo grado era idonea a radicare la
competenza presso la Corte Territoriale.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte,
chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti
alla Corte d’appello di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la
competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di
riconoscimento della continuazione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi
da giudici diversi, si radica in capo al giudice che ha emesso il provvedimento
divenuto irrevocabile per ultimo – anche se, come nel caso di specie, !a richiesta
ex art. 671 cod.proc.pen. non include la sentenza da lui emessa (Sez. 1 n.
15856 dell’11.02.2014, Rv. 259600; Sez. 1 n. 2141 del 20/12/2011, Rv.
251684) – al momento della presentazione della domanda, e non subisce
mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza nei
confronti del condannato, in ossequio al principio della perpetuati() iurisdictionis
(Sez. 1 n. 6739 del 30/01/2014, Rv. 259171; Sez. 1 n. 23252 del 19/05/2010,
Rv. 247648).
Nel caso di specie, risulta ex actis che alla data – 11.07.2013 – di presentazione
dell’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato da parte del
Caccioppoli, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima nei suoi confronti era
quella pronunciata il 21.10.2010 dalla Corte d’appello di Napoli, divenuta
definitiva il 24.06.2011, che aveva riformato la sentenza pronunciata il
21.03.2007 dal GUP del Tribunale di Napoli, riconoscendo all’imputato le

1


T

attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva contestata, con la
conseguenza che, non essendosi il giudice di secondo grado limitato
semplicemente a riformare la misura della pena inflitta dal GUP, ma avendo
proceduto a rideterminarla a seguito di una rielaborazione sostanziale della
decisione sul punto relativo al trattamento sanzionatorio adottata dal giudice di
primo grado (ciò che si verifica nel caso di riconoscimento di attenuanti e/o di
riformulazione del giudizio di comparazione con le aggravanti: Sez. 1 n. 3588 del
15/07/1994, Rv. 199920; Sez. 1 n. 1850 del 6/03/1997, Rv. 207320), il giudice

codice di rito – nella Corte d’appello di Napoli.
3. La natura funzionale, assoluta e inderogabile, della competenza attribuita al
giudice dell’esecuzione comporta che la nullità conseguente alla sua inosservanza
è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, e dunque anche nel giudizio
di cassazione nel quale sia stata dedotta (Sez. 1 n. 31946 del 4/07/2008, Rv.
240775, che ha affermato il principio proprio in relazione all’inosservanza della
regola attributiva della competenza al giudice che ha emesso la sentenza
divenuta irrevocabile per ultima): l’ordinanza impugnata deve pertanto essere
cassata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d’appello di Napoli per quanto di competenza.
Così deciso il 21 aprile 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dell’esecuzione competente deve individuarsi – ai sensi dell’art. 665 comma 2 del

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