Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20510 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20510 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Corsino Antonino, nato il 24/09/1961;

Avverso l’ordinanza n. 4509/2014 del 02/04/2015 emessa dal Tribunale di
sorveglianza di Palermo;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Antonio
Gialanella che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza emessa il 02/04/2014 il Tribunale di sorveglianza di

Palermo respingeva l’istanza formulata da Antonino Corsino tendente a ottenere i
benefici penitenziari dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione
domiciliare e della semilibertà, che erano stati richiesti dal condannato
congiuntamente.
Quanto, in particolare, alla detenzione domiciliare veniva emessa

condanna a tre anni di reclusione riportata dal Corsino, per la commissione del
reato di cui all’art. 326, comma terzo cod. pen., non consentiva di beneficiare,
sotto il profilo edittale, della misura alternativa richiesta.
Quanto ai residui benefici penitenziari, riguardanti l’affidamento in prova al
servizio sociale e la semilibertà, il Tribunale di sorveglianza di Palermo emetteva
un provvedimento di rigetto, motivato dal disvalore della condotta delittuosa
presupposta, reso evidente dalla gravità del reato di cui all’art. 326, comma
terzo, cod. pen. per il quale il Corsino era stato condannato, dalla sua
pericolosità sociale e dalla complessiva valutazione della personalità dell’istante,
nei cui confronti veniva espresso un giudizio di incompatibilità con il beneficio
richiesto.

2. Avverso tale ordinanza il Corsino, a mezzo del suo difensore, ricorreva
per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici
penitenziari dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, che
erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con un percorso
motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non esplicitava
compiutamente le ragioni per le quali veniva espresso nei confronti dell’istante
un giudizio prognostico negativo.
Si evidenziava, in particolare, che, nel provvedimento impugnato, non si
dava adeguatamente conto della cessazione dell’attività professionale del Corsino
– quale appartenente al Corpo di Polizia Municipale di Palermo – dalla quale
traeva origine la vicenda processuale presupposta e dell’attività di volontariato
svolta dall’istante nel recente passato, che imponevano la formulazione di un
giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti, ai fini della concessione dei
benefici penitenziari richiesti.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

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declaratoria di inammissibilità sul presupposto che la sentenza irrevocabile di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve evidenziarsi che il controllo affidato al giudice di
legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale
e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare

logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.
U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza
di Palermo non ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, non
esplicitando in termini intellegibili il percorso argomentativo seguito per
pervenire al rigetto dei benefici penitenziari dell’affidamento in prova al servizio
sociale e della semilibertà.
Deve, in proposito, rilevarsi che, nel denegare la concessione
dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, il Tribunale di
sorveglianza di Palermo fondava il suo giudizio sulla tipologia e sulla gravità del
reato commesso dal Corsino, trascurando di valutare il comportamento e
l’atteggiamento del condannato dopo la commissione dei fatti per i quali gli era
stata irrogata la condanna di cui si controverte. In questo modo, si ometteva di
verificare la sussistenza di elementi concreti che consentissero di affermare
un’evoluzione positiva della personalità del Corsino e l’esistenza di condizioni che
ne rendevano possibile il reinserimento sociale attraverso la concessione dei
benefici penitenziari richiesti, dai quali il giudizio prognostico espresso non
poteva prescindere (cfr. Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322;
Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale, Rv. 210553).
Ne discende che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in esame,
non possono assumere rilievo decisivo, in senso negativo, di per sé soli, elementi
quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, né può richiedersi, in
positivo, la prova che il condannato abbia compiuto una completa revisione
critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione
della personalità – dalla quale non si può concretamente prescindere – emerga
che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato.
Al contempo, per la formulazione di un giudizio prognostico favorevole, la
natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve
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meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo

costituire il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui
compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere – al contrario di
quanto riscontrabile nell’ordinanza impugnata – dalla condotta tenuta
successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando
questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo
di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva, come
costantemente affermato da questa Corte (cfr. Sez. 1, 31420 del 05/05/2015,

2. Le ragioni che si sono esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Palermo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Palermo.
Così deciso il 12/04/2016.

Incarbone, Rv. 264602).

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