Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2051 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2051 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO PICCOLO FRANCESCO N. IL 05/09/1977
avverso la sentenza n. 1279/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 21/11/2013

Fatto e Diritto
Piccolo Francesco impugna per cassazione la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di
legge nel calcolo della pena, sostenendo che la diminuente per il vizio parziale di mente avrebbe
dovuto essere non sola pena-base, ma anche su quelle fissate per gli aumenti per la continuazione.
Il ricorrente denuncia altresì violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione
della sua responsabilità.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto in tema di unificazione con il
vincolo della continuazione di vari reati, per applicare una circostanza attenuante non è necessario
che questa sia presente in ciascuno dei delitti facenti parte della fattispecie complessa, essendo
sufficiente ch’essa ricorra in ordine al reato più grave (Sez. 2, Sentenza n. 7302 del 23/01/2001, Rv.
218165, Persichetti).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità
operazioni attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio, che
sono rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito e che sono state nella specie espletate
in maniera immune da profili di manifesta illogicità, che soli avrebbero potuto, alla stregua dei
principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella, rv.226074), dare
legittimo ingresso al ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cpp.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso il 21-11-13.
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