Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20509 del 21/04/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20509 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
MARINI ANTONELLO N. IL 25/02/1987
inoltre:
MARINI ANTONELLO N. IL 25/02/1987 i ,tuam x;c0xxsuli J- 4. (24-(
avverso l’ordinanza n. 450/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 22/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ja p riA bt_h1.0 cjux
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 21/04/2015
IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 22 maggio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari nel valutare
l’esito della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale
eseguita da Marini Antonello – lo riteneva positivo.
Ciò posto, dichiarava estinta la pena e ogni altro effetto penale della condanna,
facendo riferimento in dispositivo alla pena di « anni due mesi due giorni 17 ed
euro 533,00».
territoriale, deducendo erronea applicazione dell’art. 47 co.12 legge n.354 del
1975 e vizio di motivazione.
La norma regolatrice, in rapporto all’esito positivo del periodo di prova, fa chiaro
riferimento alla estinzione della sola pena detentiva (in una con gli altri effetti
penali della condanna). Per quanto concerne la pena pecuniaria è facoltà del
Tribunale dichiararne l’estinzione lì dove l’interessato si trovi in «disagiate
condizioni economiche».
Il Tribunale ha dichiarato estinta, nel caso in esame, anche la pena pecuniaria
senza compiere riferimento alcuno alla sussistenza in fatto dello specifico
presupposto di legge.
Peraltro nella relazione conclusiva dell’affidamento è contenuto riferimento
specifico ad una attività lavorativa svolta dal condannato, che si presume abbia
determinato un reddito, e vi è ulteriore riferimento ad una attività di impresa in
fase di avviamento.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
L’estinzione della pena pecuniaria non è di per sè ricompresa quale effetto
favorevole dell’affidamento in prova conclusosi con esito positivo, dovendo
essere verificato – in fatto – l’ulteriore presupposto di legge, indicato nel ricorso.
Sul tema, il provvedimento compie un generico riferimento ai contenuti della
relazione dell’ Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Nuoro del 13 marzo 2014
senza apprezzarne la valenza informativa.
Vi è pertanto assenza di motivazione sulla sussistenza delle «disagiate condizioni
economiche» cui la legge ricollega l’effetto estintivo della pena pecuniaria.
Il ricorso va pertanto accolto.
P.Q.M.
2
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il Procuratore Generale
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di estinzione della
pena pecuniaria e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di
Sorveglianza di Sassari .
Così deciso il 21 aprile 2015
Il Consigliere estensore