Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20509 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20509 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SILVESTRI PIETRO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Alessandro Alessandroni, nato a Roma il
19/09/1985

avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 31/10/2016

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, l’avv. Angela Porcelli, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado,
emessa all’esito del processo celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, con
cui Alessandro Alessandroni è stato condannato alla pena di tre anni e otto mesi
di reclusione e 12.400 euro di multa per aver illecitamente detenuto gr.2,5 lordi
di sostanza stupefacente di tipo cocaina sulla sua persona ed, all’interno della
sua abitazione, 11 involucri contenenti cocaina, dal peso lordo complessivo di
23,32 grammi e da cui potevano ricavarsi 99 dosi singole, due ovuli dal peso
lordo di gr.20,87 di hashish e due involucri dal peso lordo di 29,45, di hashish.

Data Udienza: 19/12/2017

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato lamentando violazione di
legge: la Corte di merito avrebbe errato per non aver ricondotto i fatti
nell’ambito della fattispecie prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 del 1990.
Il 21/07/2017 ed il 28/11/2017 sono state presentate due memorie dal
difensore, con cui, sviluppando le argomentazioni già in precedenza formulate, si
è dedotto espressamente il vizio di motivazione del provvedimento impugnato e
si è richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema e, in

tipo non sarebbe ostativa al riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5
dell’art. 73 cit. , qualora, come nel caso di specie, l’attività illecita, in ragione
anche del dato quantitativo, appaia complessivamente di minore portata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al lamentato vizio di motivazione, secondo il ricorrente, la decisione
impugnata sarebbe viziata perchè, diversamente da quanto affermato dalla Corte
di appello, nella specie non potrebbe essere assegnata decisiva valenza né alla
quantità di droga, che sarebbe compatibile con la invocata fattispecie meno
grave, né alla diversa tipologia di sostanze stupefacenti, avendo la Corte di
cassazione in più occasioni attribuito a tale dato fattuale potenziale carattere non
decisivo; si aggiunge che il riconoscimento della fattispecie prevista dal comma 5
dell’art. 73 cit. consentirebbe anche di adeguare la pena al caso concreto,
considerato lo stato di incensuratezza di Alessandroni, il fatto che egli svolga
un’attività lavorativa, l’assenza di contatti con i fornitori, il non essere stato
l’imputato sorpreso in compagnia di terzi acquirenti.

particolare, il principio per cui la detenzione di sostanza stupefacente di diverso

3. Si tratta tuttavia di censure che si sviluppano sul piano della ricostruzione
fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle
risultanze probatorie ed una valutazione dei fatti diverse da quella recepita dai
giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione
rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.; le argomentazioni difensive non si
confrontano con i principi consolidati affermati dalla Corte di cassazione secondo
cui la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni
alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti
a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri
di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal

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giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché
assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in
cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del
7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv.
234148).

4. Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione
non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di

a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando
completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni
che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

5.

E’ possibile che nella valutazione sulla “tenuta” del ragionamento

probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella
precedente per formare un unico corpo argonnentativo, atteso che le due
decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli
elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso,
tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n.
5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181;

Sez. 1, n. 8868

dell’8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,
Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica
allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le
censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo
giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della
decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di
appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare
circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo

merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi

giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002,
Lombardozzi, Rv. 221116).

6. Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle
argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno correttamente
applicato i principi indicati ed hanno fornito una valutazione analitica ed
autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione, di talché la
motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
La Corte d’appello, con motivazione coerente, puntuale, logica, al fine di
escludere la riconducibilità dei fatti oggetto del processo alla ipotesi meno grave

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< prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 ha compiuto, anche richiamando la sentenza di primo grado, una valorizzazione complessiva del fatto evidenziandone la quantità di droga tutt'altro che modesta, la diversa qualità delle sostanze stupefacenti rinvenute, l'elevato grado di purezza della cocaina, il reperimento di materiale per il confezionamento, la rudimentale esistenza di una contabilità del commercio illecito. Si tratta di molteplici circostanze obiettive che, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, colorano di significato penalmente rilevante la condotta diffusività illecita, un'ampiezza di offensività che impedisce di ricondurre i fatti nell'ambito della fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e che giustifica e rende proporzionale la pena inflitta all'offesa all'interesse tutelato. Ne discende l'infondatezza del motivo di ricorso sotto tale profilo. 7. Considerazioni simili devono essere compiute anche per quel che concerne la dedotta violazione di legge. Sul tema dei limiti di configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 è in corso una riflessione nella giurisprudenza della Corte di cassazione che si sviluppa su più livelli. Si coglie una tendenza ad esplicitare in sede applicativa la portata della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 35737/2010 (del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911), nel senso di sottolineare come nell'occasione la Corte, pur affermando il principio secondo cui la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio", abbia nondimeno offerto coordinate ermeneutiche specifiche ed ulteriori, chiarendo come la valutazione da compiersi, al fine di configurare o escludere l'ipotesi del comma 5, non possa ridursi ad una fredda operazione di constatazione della "inesistenza anche solo di uno degli indici indicati". Di tale necessità le stesse Sezioni Unite della Corte hanno mostrato piena consapevolezza nella parte in cui hanno spiegato come la questione "non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze". 4 dell'imputato, attribuendo ad essa una complessiva, non occasionale elevata Dunque, una valutazione in concreto in una materia in cui l'esigenza di calibrare la pena all'offesa si manifesta, ove possibile, in maniera quanto mai stringente, considerando la rilevantissima forbice edittale che esiste tra l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 e quella del comma 5. 8. La questione relativa alla legittimità del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, per violazione dei principi di ragionevolezza-uguaglianza e di proporzionalità della pena è stata analisi, ha affermato di non potersi sottrarre alla verifica sulla ragionevolezza e proporzionalità della misura della pena, ma - allo stesso tempo - di non poter intervenire, non potendo individuare in concreto l'opzione preferibile tra le tante soluzioni costituzionalmente percorribili. I Giudici hanno tuttavia inviato un chiaro monito al legislatore: "in assenza di una univoca indicazione legislativa già disponibile nel sistema giuridico, questa Corte reputa necessario, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, richiamare prioritariamente il legislatore alla propria responsabilità, affinché la misura della pena sia riportata in armonia con i principi costituzionali per via legislativa, scegliendo una tra le molteplici opzioni sanzionatorie tutte ugualmente legittime e alternative a quella censurata. In mancanza di un intervento del legislatore, la Corte sarebbe però successivamente obbligata a intervenire, non mai in malam partem, comunque nei limiti già tracciati dalla sua giurisprudenza". e (sent. n. 179 del 2017). 9. Si tratta di affermazioni che, riconoscendo la necessità di riportare in armonia con i principi costituzionali la pena prevista dall'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, impongono di interpretare la norma prevista dall'art. 73 comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 in maniera stringente e conforme ai principi costituzionali di offensività e di proporzione tra offesa e pena. La pena è costruita sulla gravità del fatto e giustificata da essa, nelle sue componenti oggettive (importanza del bene, modalità di aggressione, grado di anticipazione della tutela) e soggettive (grado di compenetrazione fatto-autore), come sua variabile dipendente: una distonia nel rapporto o addirittura uno iato tra i due fattori sarebbero costituzionalmente intollerabili. Dunque, con la forbice edittale il legislatore esprime la sua valutazione sulla gravità del fatto di reato che decide di incriminare, della gravità in astratto, ovviamente, che è uguale per tutta la classe di fatti concreti riconducibili al precetto. Il giudice vi riconosce una presa di posizione su tale elemento e nell'esercitare il suo potere discrezionale di 5 affrontata di recente dalla Corte costituzionale che, nell'ambito di una articolata commisurazione prosegue il "lavoro" affinandolo sui dati della realtà del singolo caso concreto (cfr., per tutte Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, iazouli, in motivazione). 10. Dunque, ai fini del riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice del merito deve fornire una adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla concreto- formulare un giudizio di lieve entità e consentire alla Corte di cassazione di compiere il sindacato che le è proprio. Nella specie, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo escluso la riconducibilità dei fatti alla fattispecie meno grave proprio attraverso una valutazione complessiva del fatto che ha valorizzato molteplici circostanze e, in particolare, non solo la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti, ma anche le modalità dell'azione ed una serie di altri elementi altamente significativi, di cui si è detto. Ne discende l'infondatezza del motivo di ricorso. Con il provvedimento che rigetta i ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017. percentuale di purezza della stessa), poiché solo in tal modo è possibile - in

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