Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20508 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20508 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALLA NDRICIM, nato il 07/10/1978 in Albania;

avverso l’ordinanza del 19/07/2017 del Tribunale di sorveglianza di Ancona;
sentita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona
rigettava l’opposizione avverso il decreto con il quale era stata disposta
l’espulsione di Balla Ndrimic ai sensi dell’art. 16 del d. Igs n. 286 del 1998.

2.

A ragione, escludeva le condizioni per l’applicazione del divieto di

espulsione previsto dall’art. 19 comma 2 lett. d) stesso decreto, come esteso,
con sentenza della Corte Cost. n. 376 del 2000, al marito straniero convivente di
donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi dalla nascita del figlio.
Infatti, Balla Ndrimic non era coniugato con Tripa Adriana Valentina, non vi
era prova certa che in occasione della inseminazione artificiale dalla quale era

Data Udienza: 14/03/2018

conseguito lo stato di gravidanza della predetta fosse stato utilizzato il seme di
Balla Ndrimic e neppure risultava la pregressa condizione di convivenza fra i due.

3. Propone ricorso per cassazione Balla Ndricim, tramite il difensore,
denunziando, con un unico motivo, violazione dell’art. 19 sopracitato, sul rilievo
che non era stato considerato che invece tutte le informazioni, così come la
documentazione medica in atti, si prestavano ad attestare l’utilizzo del seme del
ricorrente per l’inseminazione cui si era sottoposta Tripa Adriana Valentina.

la trattazione in modo da attendere la nascita e il possibile esame del DNA.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

2. Il Tribunale di sorveglianza, non disconoscendo che le norme di favore di
cui trattasi siano applicabili anche in caso di convivenza more uxorio, ha ritenuto
ostativa al divieto di espulsione l’assenza della prova, da un lato, della paternità
di Balla Ndricim, dall’altro della sua convivenza con Tripa Adriana Valentina.
Tale convincimento è stato tuttavia espresso assumendo, in forza di mere
ipotesi, che la polizia giudiziaria, alla quale erano state chieste informazioni dallo
stesso Tribunale, avesse asseverato nelle proprie risposte la sussistenza della
condizioni di cui sopra limitandosi a recepire esclusivamente assunti di parte.
Il responso negativo da parte del Tribunale di sorveglianza dunque non ha
tenuto conto dell’esposto esito di un accertamento dallo stesso in precedenza
ritenuto necessario, quando invece, in ragione proprio dei dubbi sollevati a tal
riguardo, avrebbero potuto essere attivati ulteriormente i poteri di ufficio
conferiti in materia, ottenendo idonei chiarimenti tramite lo stesso o altri canali.
Tanto anche tenuto conto che la documentazione medica cui si fa
riferimento nel provvedimento, riguardante l’iter dell’inseminazione artificiale alla
quale si è sottoposta Tripa Valentina Adriana, vede in effetti comparire Balla
Ndrimic come il soggetto da cui proveniva il liquido seminale per l’impianto, così
risultando rappresentato un obiettivo elemento indicativo che fra la donna e il
ricorrente sussistevano relazioni ragionevolmente associabili a una convivenza.
Una volta trascuratosi ciò e neppure ritenutosi di approfondire le ragioni
delle conformi informazioni positive pervenute dalla polizia giudiziaria in risposta
a specifiche richieste dello stesso Tribunale, la motivazione del provvedimento
impugnato, basata su altri frammentari elementi per approdare a una diversa
lettura, non può dunque che risultare carente sotto profili decisivi; di talché si

2

In ogni caso, una volta non ritenutosi provato ciò, avrebbe dovuto differirsi

impone l’annullamento del medesimo provvedimento per nuovo esame che, ai
fini delle valutazioni di merito, terrà conto dei rilievi sopra mossi.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Ancona.

Così deciso il 14 marzo 2018

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