Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20506 del 06/02/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 20506 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

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Sul ricorso proposto da:
1) Banco BPM s.p.a.,
temporaneo;

in

persona del suo

rappresentante legale

Avverso l’ordinanza emessa il 15/06/2017 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata per nuovo esame;

Data Udienza: 06/02/2018

RILEVATO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Napoli, quale Giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata dalla società Banco BPM s.p.a.,
finalizzata a ottenere la revoca della confisca dell’immobile, ubicato a Segrate in
Via Marmolada n. 13, rispetto alla quale la società ricorrente rivestiva la qualità
di terzo estraneo ai reati contestati a Marco Carravieri.
La confisca dell’immobile – sul quale gravava un’ipoteca volontaria costituita

250.000,00 euro – era stata disposta nell’ambito del procedimento penale n.
10936/10 R.G., ai sensi degli artt. 321 cod. pen. e 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., per i
quali Carravieri risultava imputato.

2. Avverso tale ordinanza la società Banco BPM s.p.a., a mezzo dell’avv.
Giovanni Briola, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio
di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il G.I.P.
del Tribunale di Napoli non aveva tenuto conto della qualità di terzo titolare di un
diritto di credito sul bene confiscato assistito da ipoteca, gravante sull’immobile
confiscato, costituito in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 24
dicembre 2012, n. 228, che legittimava la misura revocatoria.
Ne discendeva che, nel caso di specie, erano state disattese le esigenze di
tutela della buona fede della società ricorrente, per garantire le quali era stato
proposto l’incidente di esecuzione in esame, finalizzato a ottenere la revoca della
confisca dell’immobile ipotecato e non già, al contrario di quanto affermato dal
Giudice dell’esecuzione, l’ammissione al credito, disciplinata dall’art. 1, comma
198, della legge n. 228 del 2012.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso proposto dalla società
Banco BPM s.p.a., avverso l’ordinanza emessa il 15/06/2017 dal G.I.P. del
Tribunale di Napoli, deve essere qualificato come opposizione.
Osserva il Collegio che le disposizioni degli artt. 666, 667, comma 4, 676,
comma 1, cod. proc. pen. prevedono che, in materia di confisca, il giudice
dell’esecuzione proceda senza formalità e cioè senza fissazione dell’udienza di
comparizione delle parti. Avverso tali provvedimenti gli interessati possono
2

a favore della società ricorrente a garanzia di un mutuo fondiario dell’importo di

proporre opposizione davanti allo stesso giudice che dovrà procedere con le
forme dell’incidente di esecuzione disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen.,
previa fissazione dell’udienza, anche nel ‘caso in cui sia stata emessa declaratoria
di inammissibilità dell’incidente presupposto (Sez. 1, n. 41078 del 16/10/2008,
Arena, Rv. 242195).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che, diversamente, il ricorrente
verrebbe privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice
dell’esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione

tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre a un giudice
di merito.
In questi casi, pertanto, è consentita la qualificazione dell’atto di
impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti
giuridici e del favor impugnationis (Sez. 4, n. 23901, 20/05/2009, Ichim, Rv.
244221).
Queste conclusioni hanno trovato conferma nella giurisprudenza di questa
Corte che, in tema di confisca, ha affermato il principio di diritto secondo cui: «In
tema di confisca avverso il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione,
sia che questi abbia provveduto “de plano” ai sensi dell’art. 667, comma quarto,
cod. proc. pen., sia che abbia proceduto nelle forme dell’udienza camerale di cui
all’art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre
opposizione, sicché il ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento
deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli
atti allo stesso giudice che ha deciso» (Sez. 1, n. 32631 del 20/09/2007,
Brugnami, Rv. 237897).
Pertanto, il ricorso, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve
essere qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al
G.I.P. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, per il
giudizio di opposizione in base al combinato disposto degli artt. 666 e 667,
comma 4, 676, comma 1, cod. proc. pen.
1.1. Deve, infine, evidenziarsi che, nel giudizio di opposizione demandato da
questo Collegio, occorrerà procedere all’integrazione del contraddittorio,
provvedendo alla citazione dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, alla
quale il bene controverso è stato assegnato – in conseguenza dell’irrevocabilità
della confisca presupposta, maturata il 19/03/2013 – che costituisce un
contraddittore necessario del procedimento di esecuzione attivato dalla società
Banco BPM s.p.a.

3

piena sulle censure giurisdizionali ed è l’organo deputato a prendere in esame

2. Per le ragioni che si sono esposte, il ricorso proposto avverso l’ordinanza
impugnata deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente
trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

Così deciso il 06/02/2018.

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