Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20505 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20505 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CURCIO GIUSEPPE nato il 22/09/1992 a BATTIPAGLIA

avverso l’ordinanza del 17/02/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 10/11/2017

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott.
Gabriele Mazzotta, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il
quale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con
trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

dell’esecuzione, Giuseppe Curcio chiedeva la rideterminazione della pena
applicatagli, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la sentenza del 9
maggio 2012, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo
marijuana.
L’istante invocava gli effetti della sentenza n. 32 del 2014 della
Corte costituzionale, che aveva determinato il ripristino dei trattamenti
sanzionatori differenziati per le droghe leggere e per quelle pesanti, avendo
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. 272
del 2005, convertito dalla legge 49 del 2006, in forza dei quali detti
trattamenti erano stati uniformati.

2. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 17 febbraio 2017,
rigettava la richiesta.

3. Il difensore di Giuseppe Curcio ha proposto ricorso per cassazione
con atto in cui richiama l’art. 606, comma 1 lett. b), c), e), cod. proc. pen.
Il ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto
sostituire la pena applicata con quella che sarebbe stata inflitta ai sensi
dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo previgente alla
riforma poi dichiarata incostituzionale, sopra citata.

4.

Questo Collegio rileva che, in base alla giurisprudenza di

legittimità, è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un
procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe
cosiddette leggere, sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 come
modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma
dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014.
L’illegalità della pena inflitta si configura anche nel caso in cui essa sia stata
fissata entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del
medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della

2

1. Con istanza al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice

stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264205).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che in tema di
sostanze stupefacenti, quando, successivamente alla pronuncia di una
sentenza irrevocabile di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.,
interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma
penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del

alla sussistenza del fatto, alla sua attribuibilità soggettiva e alla sua
qualificazione giuridica, ma il giudice della esecuzione deve rideterminare
la pena, attesa la sua illegalità sopravvenuta, in favore del condannato,
con le modalità di cui al procedimento previsto dall’art. 188 disp. att. cod.
proc. pen. In caso di mancato accordo, o di pena concordata ritenuta
incongrua, il giudice dell’esecuzione deve provvedere autonomamente ai
sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015 dep. 15/09/2015, Marcon, Rv. 264858, già sopra citata).

5. Nel caso ora in esame, la pena, per reato riguardante droga
leggera, è stata inflitta in esito a patteggiamento e il giudice dell’esecuzione
non ha osservato le modalità di cui al citato artt. 188 disp. att. cod. proc.
pen. L’ordinanza impugnata, quindi, non rispetta i suddetti principi di diritto
e deve essere annullata, con rinvio al giudice dell’esecuzione che
provvederà a nuovo esame alla luce di quanto sopra rilevato.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2017.

trattamento sanzionatorio, il giudicato permane quanto ai profili relativi

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