Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20504 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20504 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LUARASI STAVRI nato il 02/07/1982

avverso l’ordinanza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 10/11/2017

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi
Cuomo, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha
concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le
conseguenze previste dalla legge.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Brescia, su richiesta del Pubblico Ministero di ripartizione degli aumenti di
pena inflitti a Luarasi Stavri, con distinte sentenze, per reati di cessione di
sostanze stupefacenti legati dalla continuazione, determinava in un anno,
un mese, dieci giorni di reclusione e 3.600 euro di multa l’aumento riferibile
ai reati satelliti giudicati con sentenza della stessa Corte del 12 febbraio
2015, di riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Bergamo in data 8 luglio 2014; determinava in due mesi, venti
giorni di reclusione, 400 euro di multa l’aumento riferibile ai reati giudicati
con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo
del 23 ottobre 2006 (in particolare, un mese, giorni dieci di reclusione, 200
euro di multa per il capo “A”; un mese, dieci giorni di reclusione, 200 euro
di multa per il capo “B”).

2. L’avv. Andrea Alberti, in difesa di Luarasi Stavri, ha proposto
ricorso per cassazione con atto in cui deduce erroneità ed illogica
determinazione della ripartizione degli aumenti di pena per i reati satelliti.
Il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto delle rispettive gravità dei
reati giudicati, in relazione alle diversità nel numero delle dosi di sostanze
stupefacenti cedute.

3. Questo Collegio osserva che lo sviluppo argomentativo della
motivazione posta a sostegno dell’ordinanza impugnata è immune dai vizi
lamentati, perché è basato su una coerente analisi critica degli elementi
disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo.
Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a
questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle
regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono
all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
Di contro, il ricorso si limita a proporre nuove valutazioni di elementi
di fatto, precluse in questa sede di legittimità a fronte della compiuta

2

1. Con ordinanza del 19 settembre 2016, la Corte di appello di

motivazione dell’ordinanza, da cui emerge che il criterio prescelto per la
determinazione degli aumenti è plausibilmente ancorato alla diversità del
numero dei reati giudicati con le distinte sentenze.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della

escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi
della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2017.

somma di euro duemila alla Cassa delle ammende, non essendo dato

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