Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20504 del 06/04/2016
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20504 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARILLI MASSIMO GUELFO N. IL 22/03/1961
avverso l’ordinanza n. 661/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/07/2014
sentitaylazione fatta dal Consigliere p ott. GIACOMO ROCHI;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott. T-R-.\A,
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Uditi dife
Avv.;
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Data Udienza: 06/04/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in
funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza di Barilli Massimo Guelfo
di riconoscimento della continuazione tra numerosi reati commessi in un ampio
arco temporale.
Secondo la Corte territoriale, non era sufficiente l’affermazione dell’istante
secondo cui tutti i reati sarebbero stati commessi per procurarsi sostanza
quali in concorso con altri soggetti, nonché l’evidente iato temporale tra gli
stessi, ritenuti espressione di una inclinazione a delinquere piuttosto che di una
originaria risoluzione criminale.
2. Ricorre per cassazione Massimo Barilli, deducendo la mancata notifica
della citazione all’udienza camerale, con conseguente violazione del diritto di
essere sentito dal Magistrato di Sorveglianza e del diritto a nominare un
difensore di fiducia, nonché erronea applicazione di legge.
Il ricorrente evidenzia lo stato di tossicodipendenza e sottolinea che
l’eterogeneità tra i reati non è un dato preclusivo; i reati commessi erano della
stessa indole ed erano stati eseguiti con il medesimo modus operandi.
In definitiva, i reati non erano in rapporto di mera occasionalità, ma erano
conseguenza dello stato di tossicodipendenza.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3.
Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e per la trasmissione degli
atti alla Corte di appello di Torino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato: in effetti, il decreto di fissazione
dell’udienza in camera di consiglio non risulta notificato al ricorrente, in quanto
inviato ad istituto penitenziario diverso da quello dove Barilli era detenuto e
restituito alla stessa Corte territoriale.
La nullità che ne consegue comporta l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di
Torino, che provvederà dopo la rituale instaurazione del contraddittorio.
2
stupefacente: veniva evidenziata la eterogeneità dei reati, la maggior parte dei
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte di appello di Torino.
Così deciso il 6 aprile 2016
Il Presidente