Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20502 del 18/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20502 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NAPOLITANO LAZZARO nato il 12/08/1954 a ROMA

avverso l’ordinanza del 18/01/2017 del TRIB. LIBERTA di AVELLINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG
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“”e.s _sz.2,

Data Udienza: 18/10/2017

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 18 gennaio 2017 il Tribunale di Avellino confermava il
decreto di convalida del 23 dicembre 2016, emesso dal locale Procuratore della
Repubblica, del sequestro probatorio di due fucili da caccia detenuti da Lazzaro
Napolitano in assenza della prescritta denuncia all’autorità di p.s. nell’ambito del
procedimento a carico di questi per la detenzione abusiva di armi comuni da sparo.

2. Ricorre per cassazione il Napolitano a mezzo del difensore, chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata in quanto affetta da erronea applicazione
della legge penale per avere il Tribunale omesso di individuare le esigenze
probatorie sottese al sequestro in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 125,
253 e 355 cod. proc. pen. ed avere ritenuto erroneamente che il fucili da caccia
siano oggetto di confisca obbligatoria, cosa che ne impedirebbe la restituzione a
norma dell’art. 324 cod. proc. pen., comma 7, mentre la confisca va disposta solo
in caso di condanna del detentore. Non è stata motivata nemmeno l’astratta
configurabilità del reato poiché le armi erano regolarmente denunciate e segnalate,
potendosi al più ravvisare un’infrazione amministrativa e/o contravvenzionale, non
il delitto di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 897/67.
3.

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Gabriele

Mazzotta, ha rassegnato le proprie conclusioni con requisitoria scritta, con la quale
ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.Va premesso che la norma di cui all’art. 325 cod. proc. pen., comma 1,
consente la proposizione del ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in
tema di misure cautelari reali soltanto per il vizio di violazione di legge. Appartiene
al costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni
unite (Cass. S.U., n. 25932 del 29/5/2009, rv. 239692, Ivanov, e S.U. n. 5876 del
28/01/2004, rv. 226710; Cass. sez. 5, n. 42068 del 13/10/2009, rv. 245093, Bosi;
sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, rv. 252430, Chiesi), l’affermazione secondo la quale
nel concetto di violazione di legge devono comprendersi gli “errores in iudicando” o
“in procedendo” e, con specifico riferimento alla motivazione, i casi di sua totale
assenza o di apparenza. Nel primo caso il provvedimento risulta privo di qualsiasi
giustificazione, nel secondo la motivazione, pur formalmente presente, non assolve
alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione perché tradottasi nel vano
utilizzo di mere formule di stile o nella sterile ripetizione del testo della norma
1

A

applicata, oppure ancora perché priva di coerenza e completezza, o comunque
consistente in proposizioni talmente scoordinate da non essere intelligibile ) ed
entrambe le situazioni realizzano un’ipotesi di violazione di legge per l’inosservanza
del precetto processuale dell’art. 125 cod. proc. pen. che impone, a pena di nullità,
l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e del disposto dell’ 111
della Costituzione, commi 6 e 7.
Resta dunque esclusa la possibilità di dedurre vizi afferenti la motivazione e che
denuncino la sua insufficienza rispetto alle allegazioni delle parti, la

fatti decisivi, atteso che tali carenze costituiscono oggetto di apposito motivo,
previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non consentito dall’art. 325
cod. proc. pen..
2.La considerazione del provvedimento impugnato alla luce dei principi di
diritto e delle doglianze mosse, induce a ritenere inammissibile la prima censura,
che s’incentra sulla carenza motivazionale dell’ordinanza per l’omessa specificazione
delle finalità probatorie del sequestro, atteso che l’esigenza di sottrarre alla libera
disponibilità del ricorrente armi comuni da sparo illegalmente detenute e che
costituiscono corpo del reato di cui agli artt. 2 e 7 I. 895/767, rende legittimo e
conforme al sistema legale il loro sequestro, come del resto rilevato anche dal
Tribunale.
2.1 Quanto alla confiscabilità delle armi, va rilevato che, secondo quanto già
affermato da questa Corte, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è
imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di
archiviazione del procedimento, di estinzione del reato per prescrizione o per
oblazione, non potendo essere adottata soltanto quando si accerti l’insussistenza
del fatto o l’appartenenza a persona estranea al reato stesso: secondo il disposto
dell’art. 6 della L. 25 maggio 1975, n. 152, l’ablazione è obbligatoria poiché ha
finalità preventiva e non sanzionatoria, in quanto orientata ad impedire la
circolazione non autorizzata delle armi, oggetti in sé pericolosi per le caratteristiche
di offensività che presentano (ex multis: Cass. sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016,
Berlich, rv. 267458; sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, rv. 266894; sez.
1, n. 49969 del 09/10/2015, P.G. in proc. Costantini, rv. 265409). Non è, invece,
pertinente il richiamo all’indirizzo interpretativo, affermatosi in tema di reati
venatori commessi con l’impiego di armi comuni da sparo, secondo il quale, per il
principio di specialità, la confisca obbligatoria “può essere disposta nel solo caso di
condanna per le contravvenzioni richiamate dall’art. 28, comma secondo, L. n. 157
del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi” e sottrazione al più severo regime di
cui all’art. 240 cod. pen. e dell’art. 6 L. n 152/75 (sez. 3, n. 34944 del
09/07/2015, rv. 264453; sez. 3, n. 11407 del 14/2/2013, Zucal, rv. 254941; sez.

2

contraddittorietà o illogicità del percorso argomentativo, l’omessa valutazione di

3, n. 27265 del 8/6/2010, De Melo, rv. 247930), perché esso postula la legittima
detenzione ed il legittimo porto del dispositivo, di cui si incrimina l’impiego nella
caccia illegale. Nella diversa ipotesi in cui l’arma sia detenuta in assenza della
prescritta denuncia, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il riconoscimento
della possibilità di concorso tra le fattispecie di detenzione o porto abusivo e di
esercizio vietato dell’attività venatoria. E’ dunque giuridicamente corretto e va
confermato il rilievo sulla confiscabilità obbligatoria dei due fucili ai sensi del citato

concernenti le armi, le stesse ed ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e
gli esplosivi, anche se si tratti di reati contravvenzionali, il che ostacola il
dissequestro e la restituzione richiesti in conformità alla disposizione dell’art. 324
cod. proc. pen., comma 7.
2.2 L’ordinanza in esame ha esposto anche le ragioni della ritenuta
configurabilità del delitto contestato al Napolitano perché detentore dei due fucili,
già legalmente appartenuti al padre ed ereditati dallo stesso, in assenza della
prescritta denuncia che egli, in quanto successore “mortis causa”, avrebbe dovuto
presentare in proprio, non potendo giovarsi di quella già a suo tempo presentata
dal dante causa (Cass. sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Perfetto, rv. 263776; sez.
1, n. 7906 del 12/06/2012, Omacini, rv. 255193; sez. 1, n. 18013 del 20/03/2004,
P.G. in proc.Tambosi, rv. 227978). Tanto è sufficiente per escludere la possibilità di
una restituzione delle armi al ricorrente, dal momento che gli elementi acquisiti nel
corso delle indagini danno conto del “fumus delicti” e per escludere che il
provvedimento impugnato sia affetto da violazione o applicazione erronea delle
norme di legge, richiamate nel ricorso.
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna
del proponente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017.

art. 6 legge n. 152 del 1975, che sottopone a confisca obbligatoria per tutti i reati

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