Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20502 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20502 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul conflitto di competenza sollevato dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei
confronti della Corte di appello di Napoli;

Con l’ordinanza n. 52237/2003 emessa il 29/11/2014 dal G.I.P. del
Tribunale di Napoli;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luigi
Riello, che ha chiesto attribuirsi la competenza alla Corte di appello di
Napoli;

Data Udienza: 08/04/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 29/11/2014 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli sollevava conflitto negativo di competenza avverso
l’ordinanza emessa il 28/11/2014 dalla Corte di appello di Napoli, rimettendo gli
atti alla Corte di cassazione.
Con tale ordinanza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Napoli affermava la competenza della Corte di appello di Napoli a provvedere
sull’istanza urgente depositata in data 28/11/2014 dal custode giudiziario dei

beni sottoposti a sequestro preventivo adottato nei confronti di Antonio Pastore,
Giuseppe Pastore e Germana Pastore. Tale istanza mirava a ottenere
l’autorizzazione, in via d’urgenza, al prelievo della somma di 5.824,53 euro per il
pagamento delle imposte scaturenti dalla presentazione del modello unico di
tassazione.
Nel sollevare il conflitto negativo di competenza il giudice remittente
evidenziava che non era competente funzionalmente ad adottare i provvedimenti
relativi all’amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati, in ragione del fatto
che il sequestro preventivo degli immobili era stato disposto ai sensi dell’art.
321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non già ai sensi dell’art. 12 sexies del d.l. 8
giugno 1992, n. 306.
Queste ragioni processuali imponevano la risoluzione del conflitto negativo
sollevato nei termini prospettati dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritenuta la competenza di questa Corte a decidere del conflitto di
competenza negativo sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli, deve rilevarsi che il sequestro preventivo adottato nei
confronti di Antonio Pastore, Giuseppe Pastore e Germana Pastore era stato
originariamente disposto ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e
non già ai sensi dell’art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, con la
conseguenza che, nel caso di specie, non può farsi applicazione della disciplina
invocata dalla Corte di appello di Napoli, ritenendo competente il giudice che ha
sollevato il conflitto, alla luce del più recente orientamento ermeneutico di
questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 45612 del 07/11/2012, dep. 21/11/2012, Confl.
comp. in proc. Droghini e altri, Rv. 254523).
In tale cornice processuale, occorre considerare che, se è vero che, per
costante giurisprudenza di questa Corte, spetta al giudice che ha disposto il
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t

sequestro preventivo ai sensi dell’art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992 adottare
i provvedimenti in materia di gestione e amministrazione dei beni sequestrati e
confiscati in analogia a quanto accade nel procedimento di prevenzione
patrimoniale, è parimenti vero che, nella fattispecie in esame, come a ragione
sostenuto dal giudice remittente, il sequestro dei beni è stato disposto ex art.
321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Ne consegue che non sussistono ragioni per
derogare alle ordinarie regole di competenza, da individuarsi, conformemente al
più recente indirizzo giurisprudenziale facendo riferimento sia alla previsione

1, cod. proc. pen., ribadendo la correttezza dell’impostazione processuale
sostenuta dal giudice che ha sollevato il conflitto di competenza (cfr. Sez. 2, n.
35452 del 18/03/2014, dep. 11/08/2014, Confl. comp. in proc. Carmine e altri,
non mass.).

2. Per queste ragioni deve dichiararsi la competenza della Corte di appello di
Napoli cui devono trasmettersi gli atti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte di appello di Napoli, cui dispone trasmettersi
gli atti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 aprile 2015.

dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. che alla previsione dell’art. 665, comma

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