Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2050 del 17/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2050 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VOLPI FABIO N. IL 18/03/1969
avverso la sentenza n. 13528/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
17/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 17/12/2015

17504/15 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata ex art. 444 c.p.p. dal
Tribunale di MILANO in data 17.2.15 per reato di resistenza ed ex 544-ter c.p., ricorre
personalmente l’imputato FABIO VOLPI, enunciando vizi di motivazione per la mancata

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli
consentiti. Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione
giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. (sufficiente a dar conto dell’avvenuta
pertinente delibazione, da ultimo SU sent. 18374/2013) per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai
fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006).
Del resto, le censure svolte sono assertive, non indicando quali elementi
determinanti ad imporre il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sarebbero stati pretermessi:
ciò, nonostante <

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