Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 205 del 18/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 205 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 18/11/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Lecce nel
procedimento a carico di ignoti per il reato di cui all’art. 646 cod. pen.
commesso ai danni di De Iaco Carlo, avverso l’ordinanza di rigetto
della richiesta di archiviazione con contestuale ordine di iscrizione nel
registro degli indagati di Caporaso Nunzio emesso dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, n. 5795/2014, in data
24/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott.
Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo di dichiarare
l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24/10/2014, il Giudice per le indagini

1

preliminari presso il Tribunale di Lecce, all’esito di udienza camerale,
rigettava la richiesta di archiviazione del procedimento a carico di
ignoti per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. in danno di De Iaco
Carlo, liquidatore di Sveag s.r.l. ed ordinava al pubblico ministero di
procedere all’iscrizione nel registro degli indagati di tale Caporaso
Nunzio. Questa la motivazione del provvedimento: “… ritenuto che dal
contenuto della denuncia e dagli atti ad essa allegati emergono gli

dell’auto VW Passat da parte di Caporaso Nunzio; rilevato che la
querela non può ritenersi essere tardivamente presentata, in quanto
il denunciante, dopo l’invio della raccomandata con la quale chiedeva
la restituzione dell’auto al Caporaso nel maggio 2014, ha affermato in
querela che quest’ultimo, di nuovo contattato, con varie scuse …
prendeva tempo al fine di non restituire l’auto, con una condotta
protrattasi fino al momento della presentazione della querela;
valutato che, all’esito della verifica in ordine alla piena fondatezza
della notizia di reato ed alla plausibile sostenibilità in giudizio della
relativa accusa, così come in atti documentata, non può farsi luogo
all’accoglimento della richiesta d’archiviazione ma deve ordinarsi al
pubblico ministero di esercitare l’obbligatoria azione penale … omissis

2. Avverso detto provvedimento, propone ricorso per cassazione
il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
denunciando violazione di legge e chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza impugnata per sua abnormità, con ordine di
restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari. Assume il
ricorrente che si è in presenza di violazione processuale insuperabile
dal momento che al giudice per le indagini preliminari non è
consentito ordinare al pubblico ministero la iscrizione di persona come nella fattispecie – non identificata, a ciò ostandovi la chiara
indicazione dell’art. 415 cod. proc. pen.: invero, in tale situazione, si
tratterebbe per il pubblico ministero non di iscrivere una persona ma
solo un nome e un cognome non riferibile ad una persona fisica, con
la conseguenza che si potrebbero svolgere indagini a carico di una
persona inesistente, le dette indagini potrebbero essere ad libitum e,
a fronte di una nuova richiesta di archiviazione, non potrebbe
validamente instaurarsi la camera di consiglio ex art. 409 cod. proc.

estremi della commissione del reato di appropriazione indebita

pen. perché non si saprebbe a chi notificare gli atti: da qui una
paralisi non eliminabile dell’azione penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, da

2. Insegna la giurisprudenza di legittimità come non sia da
considerarsi abnorme e, pertanto, non sia ricorribile per cassazione, il
provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari,
rilevando che la richiesta di archiviazione per reato commesso da
persone ignote appaia fondata su valutazioni di merito e non sulla
mancata identificazione degli autori delle condotte, richieda al
pubblico ministero l’iscrizione di tali soggetti, identificati o comunque
agevolmente identificabili, nel registro degli indagati, trattandosi di
atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del
giudice sul corretto esercizio dell’azione penale (Sez. 4, ord. n. 38578
del 22/09/2010, P.M. in proc. ignoti, Rv. 248834).
3. Ciò premesso, in conformità all’insegnamento che precede,
ritiene il Collegio come il provvedimento impugnato non sia da
considerarsi abnorme dal momento che il provvedimento del giudice
per le indagini preliminari ben poteva implicitamente presupporre
l’obbligo del pubblico ministero di procedere alla preventiva completa
identificazione dell’iscrivendo, ben potendo il pubblico ministero – in
ossequio al principio di conservazione degli atti – porre rimedio alla
pretesa “omissione” con il compimento di un’ordinaria attività
materiale: da qui l’inammissibilità dell’opposizione.
4. Alla pronuncia non consegue alcuna condanna dell’opponente
al pagamento delle spese processuale in ragione della sua qualità
pubblica
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 18/11/2016.

Il Consigliere estensore
Andrea Pell grino

dichiararsi inammissibile.

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