Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20492 del 27/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20492 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da ZUMPANO Angelo, nato a Maratea il 12/12/1963,
avverso l’ordinanza emessa in data 27/10/2014 dal Tribunale di Salerno.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del
ricorso;
udito l’avvocato Antonio Strillacci per il ricorrente, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

1

Data Udienza: 27/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Salerno, investito ex art. 309
cod. proc. pen. della richiesta di riesame dell’indagato Angelo ZUMPANO, ha
confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 13
ottobre 2014 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il
reato di tentato omicidio ai danni di Costantin NISTOR, commesso il 28 agosto
2014.
A ragione della decisione il Tribunale osserva che gravi indizi di colpevolezza
della vittima e della sua compagna, sorella dell’imputato. Gravità del fatto,
motivi che l’avevano determinato e precedenti dell’imputato deponevano per una
pericolosità non contenibile con misure attenuate.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso lo Zumpano personalmente,
chiedendone l’annullamento. Denunzia con unico motivo violazione della legge
penale e, sostanzialmente, vizi della motivazione:
2.1. con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
affermando che il Tribunale aveva erroneamente fatto riferimento alle
dichiarazioni della persona offesa e della sua convivente, in realtà poco credibili,
completamente obliterando le dichiarazioni, invece, dell’indagato; che andava
esclusa la configurazione dell’aggressione alla stregua del tentativo di omicidio,
avendo l’indagato spontaneamente interrotto l’azione lesiva; che l’abbandono del
comportamento delittuoso, in una fase della sua realizzazione nella quale
l’agente ne aveva ancora il pieno dominio, comportava l’ipotesi della desistenza
volontaria; che la ferita giudicata guaribile in 10 giorni, la piena coscienza della
vittima dopo il suo ferimento, l’unicità del colpo e la sua modestia, l’assenza di
pericolo di vita, dimostravano che l’azione posta in essere non era univocamente
diretta e non era idonea a procurare la morte e che mancava la volontà di
uccidere;
2.2. con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla
adeguatezza della misura applicata, sostenendo che il Tribunale non aveva
adeguatamente considerato che i precedenti penali del ricorrente erano relativi a
fatti remoti e che le concrete circostanze del fatto, prima evidenziate,
dimostravano l’assenza di pericolo di recidiva; che, inoltre, non ricorreva alcun
elemento che consentisse di ritenere in concreto insufficiente la misura degli
arresti domiciliari, mai avendo l’imputato dimostrato propensione a non
rispettare gli obblighi impostigli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare per ognitpetto inammissibile.

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a carico dell’imputato si traevano dalla natura delle lesioni e dalle dichiarazioni

2. Con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, vale
ricordare che il Tribunale ha osservato che il ferimento del Nistor era stato
segnalato al pronto intervento dalla compagna, Maddalena Zumpano, la quale
aveva riferito che il Nistor era stato vittima di un’aggressione posta in essere da
suo fratello, l’imputato. All’atto dell’intervento dei soccorsi il Nistor presentava
una ferita da taglio nella regione laterale anteriore del collo, che era stata
suturata con 10 punti. A spiegazione dell’accaduto, la donna aveva dichiarato
che il fratello osteggiava da sempre il suo rapporto con il rumeno; che quella
sera aveva aspettato che tornassero a casa; che, vedendoli, aveva aggredito il
La persona

offesa aveva reso dichiarazioni analoghe. La versione dell’imputato, secondo cui
il Nistor si era procurata la lesione cadendo, dopo un colluttazione, su di un
ferro, era contraddetta dalle caratteristiche della ferita, secondo il referto
medico, appunto da taglio, e dalle dichiarazioni dei due testimoni.
Sulla base di tali elementi i giudici di merito hanno quindi, del tutto
plausibilmente in fatto e correttamente in diritto, ritenuto che il dolo di omicidio
fosse dimostrato dalla potenzialità dell’arma da taglio impiegata, dalla zona
vitale attinta, dalle parole che avevano accompagnato l’aggressione; che l’unicità
del colpo non ne escludeva né la potenzialità né la direzione univoca, e che la
circostanza che l’imputato non avesse ulteriormente infierito non poteva
integrare, a fronte del tentativo compiuto, alcuna desistenza volontaria; che
d’altronde in base a quanto riferito dai testimoni, dopo l’aggressione l’imputato si
era limitato ad osservare la scena ripulendo l’arma: senza dunque porre in
essere alcuna azione che dimostrasse un intento diverso da quello anche
verbalmente affermato, mostrandosi evidentemente convinto di avere
definitivamente sopraffatto l’avversario.
A fronte, il ricorso sviluppa censure sostanzialmente in fatto, proponendo
una lettura alternativa della vicenda e sollecitando valutazioni di merito che
esulano dal sindacato di questa Corte.
Data la ineccepibile ricostruzione in fatto accolta dai giudici del merito,
manifestamente infondate sono quindi le doglianza con cui si sostiene che la
condotta andava diversamente qualificata e si postula la desistenza, trattandosi
di tesi inconciliabili con il mezzo usato, la direzione del colpo, l’intento anche a
voce manifestato, i comportamenti tenuti e con la compiuta azione lesiva posta
in essere, oltre che con la circostanza che la vittima dovette essere portata in
ospedale e la ferita dovette essere lì suturata, ad arginare conseguenze peggiori.
3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha altrettanto ineccepibilmente
ritenuto che denotavano l’elevata pericolosità dell’imputato, non contenibile con
misure gradate: la gravità in sé dell’episodio; i biechi motivi di arcaica
sopraffazione che l’avevano generato; i gravi, numerosi e in parte specifici
precedenti penali dello Zumpano, che dimostravano la sua refrattarietà alle
regole del vivere civili e la sua incapacità di contenere i propri istinti.
Mentre le osservazioni articolate in ricorso sulla non gravità e lontananza nel

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Nistor dicendo «finalmente è arrivata la tua ora. Ora ti uccido».

tempo di detti precedenti sono affatto generiche e prive di autosufficienza; così
come generiche e ancorate alla tesi, respinta, di una diversa consistenza del
fatto, sono le deduzioni con cui si sostiene che le modalità della condotta non
denotavano affatto, in sé, un particolare pericolosità.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e all’inammissibilità del
ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa
correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una
questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del
ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att.
cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 27 marzo 2015
Il consigliere esten

Il res den

somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle

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