Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20491 del 26/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20491 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRUDENTINO ANTONIO N. IL 16/05/1976
avverso l’ordinanza n. 50/2014 CORTE ASSISE APPELLO di BARI,
del 04/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/semt4te le conclusioni del PG Dott. PC2.33
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 26/03/2015

1. La Corte di assise di appello di Bari, in funzione di giudice
dell’esecuzione, con ordinanza del 4 luglio 2014, in parziale
accoglimento dell’istanza proposta da Prudentino Antonio,
annullava l’ordine di esecuzione in data 21 maggio 2014 della
Procura Generale di Bari limitatamente alla pena di mesi nove di
arresto inflitta con sentenza della Corte di appello di Lecce del
30.4.2007, giacchè ritualmente condonata, e rideterminava la pena
da eseguire nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione.
2. Avverso il provvedimento del G.E. ricorre per cassazione il
Prudentino, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo
interesse sviluppa un unico ed articolato motivo di doglianza, con il
quale, in particolare, deduce: l’ordinanza della corte di assise di
appello argomenta in tema di “giudicato progressivo” estraneo alla
richiesta ed alle eccezioni dell’interessato eppertanto estraneo
all’incidente di esecuzione proposto dal Prudentino; con l’incidente
di esecuzione era stato illustrato il tema della non esecutorietà della
sentenza annullata dalla corte di cassazione e soltanto in via
incidentale la erroneità della revoca del condono; la sentenza di
condanna del ricorrente deliberata dalla Corte di assise di appello di
Bari il 26 febbraio 2013 è stata annullata dalla Corte di Cassazione
limitatamente ai c.d. reati satellite e rinviata al giudice a quo per la
determinazione della pena; ciò impedisce l’adozione dell’ordine di
esecuzione giacchè fondato esso su sentenza annullata dal giudice
di legittimità; sul capo di imputazione in relazione al quale è stato
rigettato il ricorso di legittimità si è formato il c.d. “giudicato
progressivo”, codificato all’art. 624 c.p.p.; cionondimeno ai sensi
dell’art. 650 c.p.p. la sentenza posta in esecuzione difetta di
“esecutorietà”, di guisa che non può costituire titolo eseguibile.
3. Con motivata requisitoria scritta e richiamando recente arresto
della corte di legittimità, il P.G. in sede ha concluso per la
inammissibilità del ricorso.
Alla requisitoria del P.G. ha replicato con memoria difensiva la
difesa del Prudentino, sostenendo che il precedente
giurisprudenziale citato dal P.G. fa riferimento ad una fattispecie
diversa, in cui l’annullamento parziale riguardava reati non posti in
continuazione con quello per il quale era stato deciso
l’annullamento.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

5. Il ricorso va, in conclusione ed alla stregua di quanto sin qui
argomentato, rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

4. Il ricorso è infondato.
Nonostante il diverso opinare difensivo condivide la Corte le
ragioni del Procuratore Generale e, con esse, l’applicabilità, alla
fattispecie, dell’insegnamento di Cass. sez. I, 21.2.2013, n. 15949,
rv. 256255.
Ed infatti, in forza del principio di formazione progressiva del
giudicato, quando la decisione sia irrevocabile in relazione
all’affermazione di responsabilità dell’imputato e, rispetto ad essa, la
sentenza contenga già l’indicazione della pena da irrogare, la
sentenza di condanna deve essere posta in esecuzione ed il rinvio
parziale operato dalla cassazione per ipotesi di reato poste in
continuazione con la prima non incide sulla immediata eseguibilità
del giudicato (in tal senso anche: Sez. 6, n. 3216 del 20/08/1997 dep. 14/11/1997, Maddaluno C., Rv. 208873).
Conseguentemente, nella specie, il giudicato parziale, formatosi a
seguito della sentenza della Corte di assise di appello, in data 26
febbraio 2013, in relazione al reato principale ha reso esecutiva la
relativa condanna, la quale ben poteva, pertanto, essere posta in
esecuzione.
Né appare decisiva la circostanza che il precedente richiamato
faceva riferimento alla legittimità o meno del provvedimento
adottato in executivis in ordine all’applicazione dell’indulto sulla
pena inflitta per il reato in relazione al quale si era formato il
giudicato progressivo perché estraneo alla sentenza di annullamento
parziale con rinvio del giudice di legittimità, giacché perfettamente
identica la posizione processuale data da una sentenza di
annullamento parziale che ha determinato il passaggio in giudicato
delle parti della sentenza di merito per le quali il giudice di
legittimità ha rigettato l’impugnazione.
Orbene, ed in conclusione, se in relazione al reato per il quale il
giudizio di colpevolezza è divenuto, per le ragioni dette, definitivo è
determinata la pena inflitta in sede di merito, essa, in quanto ormai
acquisita come dato processuale immodificabile, deve essere posta
in esecuzione ai sensi dell’art. 650 c.p.p. ancorchè indeterminata e
sub iudice la pena relativa ai reati giudicati in continuazione.

P.T.M.

la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali
Così deciso in Roma, addì 26 marzo 2015
Il cons. est.
Il Presidente

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