Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20490 del 26/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20490 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STRANO MARIO N. IL 09/03/1965
avverso l’ordinanza n. 248/2012 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
15/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/seu4t-e le conclusioni del PG Dott.

9

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/03/2015

La Corte, ritenuto in fatto e considerato il diritto

1. Il GIP del Tribunale di Catania, con ordinanza del 15 luglio
2014, rigettava l’opposizione proposta da Strano Mario avverso la
propria ordinanza, emessa nelle funzioni di giudice dell’esecuzione
in data 25 novembre 2013, ordinanza reiettiva della istanza di
applicazione dell’indulto di cui al dpr 394/1990 sulla pena inflitta
con sentenza del GUP del Tribunale di Catania il 3.7.2004.
Ad avviso del G.E., ai sensi dell’art. 4 dpr 394/1990, risultava
ostativa al riconoscimento dell’invocato beneficio la condanna ad
anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. subita
dall’interessato nel quinquennio successivo all’entrata in vigore
della normativa di favore.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento
l’interessato, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando un unico
motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione di legge
e vizio della motivazione, in particolare osservando che la pena
inflitta con la condanna ritenuta ostativa era stata rideterminata, in
termini di gran lunga inferiori ad anni due, dal G.E. in sede di
provvedimento reso ai sensi dell’art. 671 c.p.p. e che tale vicenda
processuale non risultava considerata nell’ordinanza impugnata.
Lo stesso ricorrente premetteva nel ricorso in esame che l’incidente
di esecuzione era stato proposto davanti alla Corte di appello di
Venezia e che era stata decisa dal GIP del Tribunale di Catania
perché, nelle more, divenuto questi giudice dell’esecuzione.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti
alla Corte di appello di Venezia, giudice dell’esecuzione
competente a conoscere l’istanza per cui è causa.
4. Condivide la Corte le conclusioni del P.G..
Ed invero giova premettere, sulla base della costante giurisprudenza
di questa Corte di legittimità, che la competenza del giudice
dell’esecuzione ha carattere funzionale ed è, perciò, assoluta ed
inderogabile, di guisa che la nullità conseguente alla sua
inosservanza può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e
grado del procedimento (tra le tante: Cass., Sez. 1, sent. 15.2.2006,
n. 8849, Rv. 198934;; Cass., Sez. 1, sent. 4.7.2008, n. 31946, Rv.
240775; Cass. Sez. 1 sent. 2.12.2009, n. 49378, Rv. 245953; Cass.
Sez. 1 sent. 28.4.2010, n. 18734, Rv. 247455).
1

Tanto premesso e tornando al ricorso in esame, intende il Collegio
dare continuità al condivisibile principio di diritto, già più volte
espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui il tenore dell’art.
665 c.p.p., comma 4 è chiaro ed univoco: la competenza a decidere
sull’incidente di esecuzione, nell’ipotesi di una pluralità di
provvedimenti emessi da giudici diversi, appartiene al giudice che
ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La
norma non precisa, peraltro, il momento in cui la situazione che
determina la competenza si cristallizza e la questione è di primaria
importanza essendo possibile (e frequente) il susseguirsi, in fase
esecutiva, di nuove sentenze da eseguire che si aggiungono alle
precedenti (in presenza o meno di provvedimenti di cumulo). Il
sistema tuttavia non sembra lasciare dubbi: la competenza si
determina nel momento della presentazione della domanda e, in
omaggio al principio della perpetuati° jurisdictionis, si radica
definitivamente e non muta anche in caso di sopravvenienza di
ulteriori titoli esecutivi (così, con riferimento all’analoga situazione
del procedimento di sorveglianza ma con evidente portata generale,
Cass., Sez. 1, 8 ottobre 27 novembre 1996, conflitto in proc.
Tamburella, rv. 206063; Sez. 1, 5 maggio 2008, n. 19466, rv.
240293, confl. comp.; Sez. 1, 21 ottobre 2004, n. 49256, Garofalo,
rv. 230301; Sez. 1, 12 maggio 2004, n. 23208, rv. 228253, Confl,
comp. in proc. Salah; e da ultimo, Cass., Sez. 1, 11.5.2011, n.
21288).
Nel caso in esame, al momento della domanda dell’interessato,
giudice compente a decidere era la Corte distrettuale veneziana,
mentre soltanto successivamente si è determinata la competenza in
executivis del giudice catanese. L’incidente di esecuzione è stato
infatti proposto con atto depositato il 9.12.2011, quando l’ultima
sentenza passata in giudicato era quella pronunciata il 7.5.2009
dalla Corte di appello di Venezia; la sentenza del GIP del Tribunale
di Catania, infatti, ha maturato il giudicato soltanto il 29.4.2012,
successivamente al momento del deposito della domanda in
executivis da parte del ricorrente.
Va pertanto dichiarata di ufficio la nullità dell’ordinanza impugnata
in uno con quella opposta ai sensi dell’art. 667 c.p.p., co. 4, e per
l’effetto vanno annullati, senza rinvio, entrambi i provvedimenti,
con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia, giudice
dell’esecuzione competente a provvedere in prima istanza ai sensi
dell’art. 672 c.p.p., co. 1.

2

P.T.M.

la Corte, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone
trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per quanto di
competenza.
Così deciso in Roma, addì 26 marzo 2015
Il cons. est.

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