Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20490 del 26/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20490 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
c/
GUERRISI DONATELLA nato il 12/09/1974 a GIOIA TAURO
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 10/04/2017 del TRIB. LIBERIA di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore

Data Udienza: 26/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 6 aprile il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria
Taranto ha rigettato il riesame proposto da Guerrisi Donatella avverso il decreto del 6 febbraio
2017 con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto il sequestro preventivo
dell’impresa individuale Edil Guerrisi di Guerrisi Donatella, avente ad oggetto l’attività di
commercio al dettaglio di materiali edili da costruzione, in quanto nell’effettiva disponibilità di
Guerrisi Pasquale, indagato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. quale partecipe della cosca

2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione Guerrisi
Donatella affidandolo ad unico articolato motivo.
E’ stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 325 c.p.p. e vizio di motivazione.
Lamenta la ricorrente la non riconducibilità dell’azienda sequestrata al fratello Guerrisi
Pasquale, essendone l’unica e sola titolare ed assume di non essere stata a conoscenza delle
condotte delittuose svoltesi nei locali commerciali.
Assume che è venuto meno il periculum in mora che le attività delittuose possano protrarsi
nei suddetti locali, atteso che tale attività erano state compiute a sua insaputa.
Essendo venuti quindi mancare i presupposti di attualità e concretezza del periculum in
mora per l’applicazione della misura cautelare – la ricorrente non è soggetta a condanna penali
per reati di criminalità organizzata – la prevenuta ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Va osservato che la ricorrente ha contestato la riconducibilità al fratello Guerrisi Pasquale
della azienda Edil Guerrisi di Guerrisi Donatella oggetto del provvedimento di sequestro
preventivo, non confrontandosi minimamente con le precise argomentazioni dell’ordinanza
impugnata, che ha evidenziato come fosse stato il boss Mazzaferro Girolamo cl. 35 a mettere a
disposizione del Guerrisi Pasquale il terreno su cui quest’ultimo aveva edificato la sua
abitazione ed avviato l’attività commerciale di rivendita del materiale edile.
Il Tribunale del Riesame aveva altresì precisato che l’esclusiva riconducibilità al fratello
della ricorrente di tale attività era altresì riscontrata:
– dalla sua costante presenza sul luogo;
– da come lo stesso si rapportava con i dipendenti;
– dalle doglianze che Guerrisi Pasquale aveva manifestato in relazione al fatto che il
decano dei Mazzaferro aveva commissionato a terzi, anziché alla EdilGuerrisi, la fornitura di
materiale edile necessario per opere di ristrutturazione.
Peraltro, il ricorso si appalesa quanto mai generico, non avendo la ricorrente neppure nel
ricorso, così come nei motivi del riesame – secondo la ricostruzione dell’ordinanza impugnata 2

della ‘ndrangheta Piromani e punto di riferimento della ‘ndrina nel territorio di Giora Tauro.

indicato alcun concreto atto di gestione dalla stessa compiuto con riferimento all’attività
commerciale alla medesima formalmente intestata.
La mera reiterazione da parte della ricorrente dei motivi di riesame, in difetto della suppur
minima allegazione in ordine agli elementi da cui desumere l’effettiva titolarità in capo alla
stessa della attività commerciale apparentemente alla stessa riconducibile, rende il ricorso,
oltre che inammissibile, manifestamente infondato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che si stima equo fissare in

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro duemila in favore delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2018

euro duemila in favore delle cassa delle ammende.

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