Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2049 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2049 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PANE LUIGI N. IL 20/04/1969
avverso la sentenza n. 2076/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 29/11/2012

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Pane Luigi ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal
giudice di primo grado per il reato di evasione in regime di arresti
domiciliari, e denunzia l’erronea applicazione della legge penale e il
difetto di motivazione in riferimento alla valutazione dell’esimente
madre ammalata.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza, oltre che per
genericità della censura, che ripete pedissequamente, senza addurre
nuovi argomenti le doglianze già esposte nei motivi di appello, in
ordine alle quali ha già risposto il giudice del gravame, che con
motivazione congrua e adeguata, che si integra con quella di primo
grado, coerente con le risultanze processuale e immune da vizi logici o
giuridici, e perciò stesso incensurabile in questa sede, ha escluso
ogni probabilità di sussistenza dell’invocata esimente, ritenendo non
rilevanti le giustificazioni rese dall’imputato e comunque inidonee a
integrare l’invocata scriminante.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616

cpp,

di C 1.000,00.

P.

Q

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma

29/11/2012

Il C n igliere est.

Il P

dello stato di necessità, costituito dalla esigenza di visitare la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA