Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20487 del 24/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20487 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul conflitto di competenza sollevato dal G.I.P. del Tribunale di Termini
Imerese nei confronti del G.I.P. del Tribunale di Palermo;

Avverso l’ordinanza n. 2415/2014 emessa il 06/11/2014 dal G.U.P. del
Tribunale di Termini Imerese;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Mario
Pinelli, che concluso per l’attribuzione della competenza al G.I.P. del
Tribunale di Palermo;

Data Udienza: 24/03/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 06/11/2014 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Termini Imerese sollevava conflitto negativo di competenza
avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Palermo il 21/01/2014, relativa alla dichiarazione di incompetenza territoriale
sulla richiesta di archiviazione presentata dal Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Palermo nei confronti di Antonino Pecoraro. Tale richiesta era stata
presentata il 18/01/2014 per il reato di cui all’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, che si assumeva commesso a Bagheria il 21/12/2010.
Nel sollevare conflitto di competenza negativo, in particolare, il Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese rilevava che la
competenza a decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico
ministero spettava, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, al
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.
In tale ambito, si evidenziava che i problemi di determinazione della
competenza territoriale tra i due organi giudicanti conseguivano alla revisione
delle circoscrizioni giudiziarie attuata con il d.lgs. 7 settembre 2002, n. 155, in
conseguenza del quale il territorio di Bagheria, precedentemente attribuito al
circondario del Tribunale di Palermo, era stato attribuito al circondario del
Tribunale di Termini Imerese.
Queste ragioni imponevano la risoluzione del conflitto negativo sollevato nei
termini prospettati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini
Imerese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un
conflitto di competenza negativo, in quanto due giudici ordinari
contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito,
dando così luogo a quella situazione di stasi processuale, disciplinata dall’art. 28
cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte.
Infatti, nel caso in esame, tanto il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Palermo quanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Termini Imerese denegavano la propria competenza a decidere sulla richiesta di
archiviazione presentata dal pubblico ministero nei confronti del Pecoraro.
Sussistevano, dunque, i presupposti previsti dall’art. 28 cod. proc. pen. per
elevare conflitto negativo di competenza, conformemente alla giurisprudenza di
legittimità consolidata (cfr. Sez. 1, n. 15792 del 17/01/2011, dep. 20/04/2011,
2

Ì

Campanella, Rv. 249662; Sez. 6, n. 9729 del 14/11/2013, dep. 27/02/2014,
P.M. in proc. Federici, Rv. 2592512).
In questa cornice processuale, incontroverse sono le questioni relative al
/ocus commissi delicti, alla modificazione delle circoscrizioni dei circondari di
Palermo e di Termini Imerese, alla data in cui la notizia di reato è pervenuta
all’ufficio del pubblico ministero, rappresentato dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo – e alla determinazione del

dies a quo della

pendenza del procedimento penale.

uffici è connessa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie attuata con il d.lgs.
n. 155 del 2012, che disciplina la nuova organizzazione dei tribunali e degli uffici
del pubblico ministero. Per effetto di tale modifica normativa il territorio di
Bagheria – nel quale si assumeva commessa il reato contestato al Pecoraro – era
stato attribuito al circondario del Tribunale di Termini Imerese.
In altri termini, nell’arco temporale compreso tra l’iscrizione nel registro
delle notizie di reato di cui all’art. 335 cod. proc. pen. del Pecoraro avvenuta il
29/01/2013 e la presentazione della richiesta di archiviazione formulata dal
pubblico ministero il 18/01/2014, il territorio di Bagheria veniva legislativarnent
ricondotto dalla competenza del circondario del Tribunale di Palermo
Tribunale di Termini Imerese.
Per dirimere tale questione, occorre fare applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n.
14 del 2014, riguardante le ipotesi di possibili conflitti di competenza relativi alla
revisione delle circoscrizioni giudiziarie attuata con il d.lgs. n. 155 del 2012, che
ha introdotto una disciplina transitoria che consente di risolvere problemi
analoghi a quello in esame. L’art. 8, in particolare, ha previsto come criterio
generale per dirimere le questioni di competenza territoriale che si stanno
considerando quello della perpetuatio iurisdictionis,

stabilendo che la nuova

definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale
dei circondari dei tribunali non determina effetti sulla competenza per i
procedimenti penali pendenti alla data di efficacia dell’art. 11, comma 2, del
d.lgs. n. 155 del 2012, rappresentata dal 13/09/2013.
Tale disposizione normativa, inoltre, stabilisce che i procedimenti penali
devono considerarsi pendenti a partire dal momento in cui la notizia di reato
risulta acquisita ovvero pervenuta presso gli uffici del pubblico ministero,
mantenendo in tal modo ferma la competenza dell’organo giudiziario requirente
in cui pendevano gli stessi procedimenti. Tali conclusioni discendono dalla
previsione espressa del comma 2 bis dell’art. 8, correttamente richiamato dal
giudice proponente il conflitto negativo in esame, a tenore del quale: «La
soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla
3

Nel caso di specie, la determinazione della competenza territoriale tra i due

competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui
all’articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del
tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano
pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli
uffici del pubblico ministero».
Ricostruita in questi termini la vicenda processuale in esame i non può non
ribadirsi l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui: «In tema di
competenza, ai fini della applicazione delle disposizioni introdotte con i decreti

giudiziarie, si considerano già “pendenti”, con conseguente radicamento della
competenza per territorio, i procedimenti penali relativi a notizie di reato
acquisite o pervenute ai competenti uffici del pubblico ministero entro il 13
settembre 2013, data di efficacia del d.lgs. n. 155 del 2012, come chiarito dalla
disposizione interpretativa contenuta nell’art. 8 del d.lgs. 19 febbraio 2014, n.
14» (cfr. Sez. 1, n. 41757 del 16/09/2014, dep. 07/10/2014, confl. comp. in
proc. c/ Ignoti, Rv. 260934).
Ne discende conclusivamente che, dovendosi ritenere applicabile nel caso in
esame la disposizione dell’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2014, la competenza a
giudicare in ordine al presente procedimento penale, pendente alla data del
13/09/2013 presso gli uffici requirenti palermitani, in conseguenza dell’iscrizione
del Pecoraro nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. effettuata il 29/01/2013,
spetta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.

2.

Per effetto di tali considerazioni, sussiste il conflitto negativo di

competenza dedotto, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, cui devono
trasmettersi gli atti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Palermo cui dispone
trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 marzo 2015.

legislativi nn. 155 e 156 del 2012 in materia di revisione delle circoscrizioni

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