Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20487 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20487 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GILOTTI ALESSANDRO nato il 16/03/1955 a ORVIETO

avverso l’ordinanza del 08/06/2017 del TRIB. LIBERTA di AGRIGENTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 17/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Agrigento, in qualità di

perché tardivo, il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio
emesso dal giudice del tribunale di Sciacca in composizione monocratica
in data 2.5.2016 ed eseguito il 4.5.2016, avente ad oggetto parte delle
attrezzature di distribuzione di carburante di un impianto della società
“Kuwait Petroleum Italia S.P.A.”, ubicato in Ribera, proposto dalla
suddetta società.
2. Avverso la menzionata ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha
proposto tempestivo ricorso per cassazione la “Kuwait Petroleum Italia
S.P.A.”, nella persona del suo legale responsabile, lamentando violazione
di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta tardività del
riesame.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
4. Il fulcro della decisione impugnata è rappresentato dall’affermazione
secondo cui, essendo intervenuto provvedimento di autorizzazione
all’intervento della società ricorrente in qualità di responsabile civile, nel
procedimento penale nel cui ambito è stato disposto il sequestro di cui si
discute, in tale momento va “collocata la data della conoscenza di ogni
provvedimento relativo al sequestro, emesso dal giudice nel corso del
dibattimento”.
Di conseguenza, rileva il tribunale del riesame, “spettava al ricorrente
attivare ogni strumento per conoscere la data dell’esecuzione del
sequestro e in ogni caso fornire al tribunale dati certi dai quali ricavare
la mancata conoscenza dell’esecuzione del detto sequestro fino al
13/5/2017 (oltre un anno dopo l’emissione del provvedimento e ben
sette mesi dopo l’autorizzazione all’intervento del responsabile civile)”.
Tale assunto non appare condivisibile.
Al riguardo si osserva che, per costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità, il termine perentorio per la presentazione

giudice del riesame, adito ex art. 324, c.p.p., dichiarava inammissibile,

dell’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, ai
sensi dell’art. 324, c.p.p., decorre dalla data di esecuzione della misura
cautelare o da quella diversa nella quale l’interessato abbia avuto
conoscenza dell’avvenuto sequestro, non essendo richiesta la

esecuzione (cfr. Cass., sez. VI, 19.7.2011, n. 35620, rv. 250791; Cass.,
sez. II, 16.9.2016, n. 54297, rv. 268632; Cass., Sez. U., 11.7.2006, n.
27777, rv. 234213).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, in assenza di una formale notifica del
provvedimento di sequestro e del relativo verbale di esecuzione al
soggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene o dei beni
oggetto del vincolo reale (nel caso in esame, la “Kuwait Petroleum Italia
S.P.A.”, proprietaria dell’impianto di distribuzione di carburante), il
termine per la proposizione della richiesta di riesame decorra, per il
soggetto legittimato, dal momento in cui si debba ragionevolmente
presumere che egli sia venuto a conoscenza della esecuzione della
misura cautelare (cfr. Cass., sez. VI, 16.9.2004, n. 40807, rv. 229926).
La “diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto
sequestro” (che costituisce termine alternativo ai dieci giorni dalla
notifica del decreto) non può, peraltro, essere appurata per via di
procedimento indiziario: ne consegue che, al di fuori della notifica del
decreto, costituisce notizia certa solo un fatto materiale
inequivocabilmente significativo della conoscenza (per esempio: la
presenza all’esecuzione del sequestro), ovvero un fatto formale da cui
possa trarsi la medesima conclusione (per esempio: la notifica di un
diverso atto che presupponga il sequestro o che ne dia notizia (cfr.
Cass., sez. IV, 17.2.2005, n. 19354, rv. 231555).
Proprio la necessità di raggiungere una tranquillizzante certezza sul
momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto
sequestro, dipendendo da tale momento la possibilità di concreto
esercizio del diritto di difesa, mediante l’impugnazione del titolo
cautelare reale, impone al giudice, che, in difetto di prova della legale
conoscenza del provvedimento, ritenga tardiva l’impugnazione proposta,

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conoscenza del provvedimento, ma la sola conoscenza della sua

l’onere di accertare, alla stregua delle risultanze processuali, la diversa
data, rispetto all’allegazione dell’interessato, in cui l’effettiva conoscenza
si sarebbe verificata (cfr. Cass., sez. III, 20.4.2011, n. 20005, rv.
250386).

Ed invero, a fronte di una specifica deduzione sul punto della società
ricorrente, volta a dimostrare che la stessa, avendo avuto conoscenza
del provvedimento di sequestro solo in data 13.5.2017, allorché fu
pubblicata sul Sito Ufficiale della Regione Siciliana la determina
regionale n. 588, che alla pag. 11 menziona, sub art. 5, n. 9, l’esistenza
del vincolo reale, di cui si discute, tempestivamente aveva depositato il
23.5.2017 la relativa richiesta di riesame, spettava al tribunale
dell’impugnazione cautelare, dimostrare che la società in questione,
nella sua qualità di soggetto legittimato a proporre riesame, fosse già da
tempo a conoscenza dell’avvenuto sequestro.
Conoscenza del sequestro che, come già detto, deve essere effettiva, e
non meramente ipotetica o potenziale, come ritenuto erroneamente dal
tribunale del riesame di Agrigento, che ha posto a carico della società
ricorrente un onere di verifica dell’esistenza del provvedimento di
sequestro, non previsto dall’ordinamento, desumendolo indebitamente
dall’adozione dei provvedimenti di autorizzazione all’intervento della
“Kuwait Petroleum Italia S.P.A.” in qualità di responsabile civile (risalenti
al luglio ed al settembre del 2016), senza nemmeno specificare se in tali
provvedimenti si faccia o meno menzione del disposto sequestro.
5. Sulla base delle svolte considerazioni l’ordinanza impugnata va,
dunque, annullata, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Agrigento,
che si atterrà ai principi di diritto innanzi indicati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Agrigento.
Così deciso in Roma il 17.1.2018.
Il Consigliere Este

Il Presidente

Depositato in Canmiler’
Roma, lì

A tale onere il tribunale del riesame è venuto meno.

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