Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20486 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20486 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MUSMECI MARCO nato il 16/12/1992 a ACIREALE

avverso la sentenza del 10/11/2017 del TRIBUNALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, il tribunale di Catania — giudicando in sede
di rinvio in seguito ad annullamento della Corte di cassazione del 20 luglio 2016 ha condannato Marco Musumeci alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 4
I. 110/1975 in riferimento al trasporto, a bordo della propria autovettura, di un
tondino in ferro.

difensore.
2.1 Con il primo motivo, lamenta violazione di legge processuale e
correlato vizio motivazionale per avere il giudice di merito emesso sentenza di
condanna, trascurando l’applicazione del principio di diritto espresso nella
sentenza di annullamento che, invece, impone la prova rigorosa, ancorata alle
circostanze del concreto contesto, dell’idoneità offensiva dello strumento in
sequestro.
2.2 Deduce, con il secondo motivo, violazione del principio di reformatio
in pejus per avere il tribunale irrogato all’imputato una pena più grave di quella
applicata con la sentenza annullata, in assenza di impugnazione del pubblico
ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.

2. In riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato come il tribunale
di Catania abbia omesso di corrispondere allo standard motivazionale declinato in
sede di annullamento della precedente sentenza di condanna.
2.1 Nel ripercorrere il quadro dei principi costituzionali di riferimento, con
la pronuncia di annullamento questa Corte ha richiamato gli indici di
individuazione delle c.d. armi improprie enucleati dalla Consulta con la sentenza
16 aprile 1982, n. 79, a questi parametrando lo specifico obbligo di motivazione
del giudice, ritenendo insoddisfatti i relativi passaggi argomentativi nella
sentenza impugnata per avere omesso il Tribunale di Catania di esplicitare, ai fini
dell’affermazione della responsabilità del Musumeci, sulla base di quali
circostanze l’oggetto sequestrato potesse essere ritenuto un’arma impropria
destinata ad arrecare offesa alle persone.
Tale verifica preliminare, del resto, si appalesa come ineludibile atteso
che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, per qualificare un

2

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del

oggetto d’uso comune come arma impropria, occorre valutarne la destinazione
all’offesa delle persone, individuando, tra tutte le possibili destinazioni, quella
corrispondente all’effettivo impiego dello strumento di volta in volta considerato
da parte dell’imputato, tenuto conto delle circostanze di tempo, di luogo e di
persona (cfr. Sez. 1, n. 37208 del 14/11/2013, Cannicelli, Rv. 260776).

2.2 La sentenza emessa in sede di rinvio non ha svolto la corretta analisi

dimensioni e peso, possiede una potenzialità offensiva notevolissima», con ciò
operando una mera ricognizione oggettiva ed estrinseca delle caratteristiche del
reperto, omettendo, invece, di svolgere il necessario giudizio prognostico in
relazione alla potenzialità offensiva in concreto.
Così come risulta omessa ogni valutazione soggettiva, necessaria per
raccordare un’astratta offensività al concreto impiego dell’oggetto a fini di offesa
alla persona, se non il semplice richiamo ad una mancata giustificazione
contestuale, del tutto recessiva rispetto alla complessiva valutazione imposta al
giudice.

3. Fondato anche il secondo motivo di censura.
3.1 Invero «il divieto di “reformatio in pejus” opera anche nel giudizio di
rinvio nel caso in cui la sentenza di appello annullata sia stata pronunciata a
seguito di impugnazione proposta dal solo imputato contro una sentenza di
condanna, mentre non opera nel caso in cui la sentenza annullata sia stata
pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero contro
una sentenza di proscioglimento» (Sez. 4, Sentenza n.20337 del 07/03/2017Ud.
(dep. 28/04/2017) Rv. 270704, N. 8124 del 2012 Rv. 252482).
3.2 Nel caso in esame, con la sentenza impugnata l’imputato è stato
condannato alla pena di C. 5.000,00 di ammenda, in luogo della sanzione di C.
100,00 inflittagli con la decisione annullata, con conseguente violazione del
principio del divieto di trattamento sanzionatorio deteriore in assenza di
impugnazione del pubblico ministero.

4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio al
Tribunale di Catania perché – in piena libertà di giudizio e previo nuovo completo
esame del materiale probatorio (Sez. 2, Sentenza n.1726 del 05/12/2017 Ud.

3

degli enunciati parametri, limitandosi ad affermare che «l’oggetto, per

(dep. 16/01/2018) Rv. 271696; Sez. 5, Sentenza n.42814 del 19/06/2014 Ud.
(dep. 13/10/2014) Rv. 261760) – proceda a nuovo esame.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del tribunale di Catania
per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

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