Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20485 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20485 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CECCHINI CLAUDIO CESARE nato il 31/12/1969 a MAGENTA

avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
L’avvocato Lorenzini si associa alle conclusioni del PG; deposita conclusioni e
nota spese.

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha confermato
la decisione del tribunale di Monza, con la quale Claudio Cesare Cecchini è stato
condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di giustizia per il reato di
accesso abusivo a sistema informatico e sostituzione di persona, cui all’art. 615
ter cod. pen..

difensore, deducendo, con unico motivo, la mancata valutazione dei motivi di
appello, finalizzati a censurare la sentenza di primo grado in punto di
identificazione dell’autore della illecita condotta di abusiva introduzione nei profili
Facebook delle persone offese mediante specifiche deduzioni tecniche, in assenza
di elementi individualizzanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
2. Nel riportare i motivi d’appello, il ricorrente deduce il fraintendimento
dell’atto di impugnazione, finalizzato a censurare l’attribuibilità soggettiva
dell’accesso abusivo ai profili Facebook, tutelati da credenziali identificative, e la
conseguente sostituzione d’identità digitale, avendo invece la corte territoriale
ripercorso l’iter motivazionale della sentenza di primo grado in riferimento alla
identificazione dell’indirizzo IP, omettendo di svolgere approfondimenti tecnici
necessari per superare i limiti nell’associazione tra l’Intemet Protocol rilevato e
utente/proprietario del sistema.
2.1 Va, sul punto, rilevato come l’indirizzo IP sia costituito da un codice
numerico che identifica univocamente un dispositivo – host – collegato a una rete
informatica che utilizza

‘Internet Protocol

come protocollo di rete. Sifatto

indirizzo viene assegnato a una interfaccia (ad esempio una scheda di rete) che
identifica l’host di rete, che può essere costituito da un personal computer, un
palmare, uno smartphone, un router o altro dispositivo.
L’indirizzo IP identifica, dunque, oggettivamente il dispositivo elettronico
associato, mentre l’identificazione dell’operatore richiede indagini ulteriori, di tipo
tecnico o di tipo logico.
2.2 Nel quadro così sommariamente delineato, l’atto di impugnazione
pone il tema della attribuibilità – oltre il ragionevole dubbio – delle condotte
illecite consumate mediante accesso ed uso della rete attraverso una postazione

2

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del

informatica; tema che involge profili di definizione dell’identità digitale, secondo
specifiche tecniche di riferimento.
Osserva, sul punto, il Collegio come sia ormai patrimonio acquisito che la
prova dell’utilizzazione di un sistema telematico possa essere ricondotta,
mediante specifici accertamenti tecnici, ad una sorta di ‘mappatura genetica
digitale’

che può consentire l’identificazione certa dell’operatore che abbia

effettuato connessioni attraverso un dispositivo connesso alla rete attraverso

Al medesimo risultato probatorio può, tuttavia, pervenirsi attraverso
elementi dimostrativi diversi dall’accertamento tecnico, purchè rispondenti allo
standard declinato dall’art. 192, comma II, cod. pro. pen..
3. Nela delineata prospettiva, le censure articolate nel ricorso non sono„
nel caso in esame, fondate.
3.1 Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta come la corte
territoriale abbia individuato lo specifico profilo di doglianza prospettato nel
ricorso, superandolo argomentativamente attraverso il puntuale richiamo ai
principi di valutazione della prova logica, correttamente applicati nel caso di
specie.
La sentenza impugnata evidenzia da un lato come l’imputato, nel
richiedere la definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato,
non abbia condizionato l’istanza ad accertamenti finalizzati all’analisi dei reperti
informatici, ammettendo comunque il giudice di primo grado – su richiesta del
pubblico ministero a prova contraria sulle produzioni documentali della difesa l’esame del consulente tecnico; dall’altro, come gli elementi indiziari,
complessivamente apprezzati, abbiano condotto alla attribuzione della illecita
condotta all’imputato in quanto esclusivo usuario del personal computer
collegato all’indirizzo IP, alla luce delle dichiarazioni dell’intestatario dell’utenza,
congiunto convivente dell’imputato, e dello stesso Claudio Cesare Cecchini. Né
risulta – in un quadro di protezione debole dei sistemi violati evidenziato in
sentenza – che l’imputato abbia, a sua volta, denunciato l’abusivo accesso
all’indirizzo IP associato all’utenza domestica, o comprovato una potenza della
banda router Wi-fi in suo uso tale da poter essere intercettata dall’esterno,
nonostante la protezione della connessione attraverso apposita password.
Di guisa che la corte territoriale ha argomentativamente affrontato e
risolto le critiche prospettate nell’atto di gravame, con motivazione completa e
plausibile che si sottrae a censure in questa sede di legittimità.

3

l’indirizzo IP.

3.2 Secondo l’indirizzo pacifico della giurisprudenza di legittimità, infatti, è
preclusa in questa sede ogni rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di
una migliore capacità esplicativa, dovendosi il giudice di legittimità limitare a
verificare se la motivazione del giudice del merito sia intrinsecamente razionale e
capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Sez. 5, n. 1803 del

Consolo, Rv. 254535).
Non possono, pertanto, assumere fondamento le censure volte a
prospettare una portata dimostrativa alternativa delle medesime risultanze
probatorie, adeguatamente valutate nel giudizio di merito.
Queste, nel caso in esame, sono state esaurientemente illustrate nel
provvedimento impugnato, avendo il giudice di merito razionalmente ricostruito i
plurimi elementi di natura logica che, pur in assenza di ulteriori accertamenti
tecnici, hanno condotto al giudizio di responsabilità.
Sicché a fronte di tale esaustivo ragionamento, che specificamente si
fonda sulla convergenza degli elementi individualizzanti e sull’accertamento
dell’indirizzo IP associato al computer o dispositivo mobile dal quale sono stati
operati gli accessi, non appare decisivo l’argomento prospettato nel ricorso, che
intende contestare il mancato accertamento delle ulteriori credenziali
identificative.
4. Né si illustra nel ricorso la decisività della prova di cui si contesta la
mancata assunzione, con conseguente genericità della doglianza.
Sul punto va evidenziato come la mancata assunzione di una prova
decisiva nel giudizio abbreviato non condizionato non sia deducibile come motivo
di ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n.27985 del 05/02/2013, Rv.
255566, N. 5931 del 2006 Rv. 233845, N. 15086 del 2011 Rv. 249910), in
presenza di una mera sollecitazione dell’imputato all’esercizio dei poteri giudiziali
officiosi in tema di prova (Sez. 6, Sentenza n.15086 del 08/03/2011Ud. (dep.
13/04/2011) Rv. 249910.).
5. Il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato.
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di C. 2.000, in favore
della Cassa delle ammende, oltre alla refusione delle spese di costituzione ed
assistenza della Parte Civile, che si stima equo liquidare in C. 1.800.

4

13/06/2016, Dragone, Rv. 38304; Sez. 2, n. 8076 del 21/11/2012, dep. 2013,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C. 2000 in favore della Cassa delle
ammende, oltre che alla refusione delle spese in favore della Parte Civile, che

Così deciso in Roma il 23 marzo 2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Aless ndrina Tudino

Paolo Antonio Brun

•Depositato Cancelleria

‘/ —Roma, lì

…………

CT

•i8

liquida in complessivi C. 1.800,00.

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