Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20483 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20483 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDI ANDREA nato il 01/09/1992 a CHIETI

avverso la sentenza del 11/06/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello de l’Aquila ha riformato il
trattamento sanzionatorio applicato ad Andrea Lombardi con la decisione del
tribunale di Chieti, che ha condannato l’imputato per i reati di sequestro di
persona, tentata violenza privata e lesioni in danno di Samuele D’Aquini.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del

All’imputato non era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di
appello e ne era stata, invece, dichiarata la contumacia, con conseguente nullità
del giudizio.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 In riferimento alla citazione in appello dell’imputato, va, in linea
generale, premesso come – in ipotesi di domicilio determinato – la notifica
dell’atto ai sensi dell’art. 157 comma VIII bis cod. proc. pen. sia ritualmente
eseguita presso il difensore di fiducia quando questi, nell’atto di nomina, non
abbia espressamente ricusato le notificazioni per l’imputato (Sez. U, Sentenza
n.58120de1 22/06/2017 Tuppi Ud. (dep. 29/12/2017), in presenza di un rapporto
fiduciario che legittima, per ragioni di speditezza processuale, la concentrazione
delle comunicazioni presso il difensore, senza violazione alcuna del diritto di
difesa (V. Sez. 6, Sentenza n.490 del 02/12/2016Ud. (dep. 05/01/2017) Rv.
268809).
3.2 In riferimento alla modalità di notifica, va ulteriormente sottolineato
come sia «valida la notifica effettuata, ai sensi dell’art. 157, comma ottavo bis,
cod. proc. pen., mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata
(c.d. pec), dell’atto da notificare all’imputato, atteso che la disposizione di cui
all’art. 16, comma quarto, D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, che esclude la possibilità
di utilizzare la “pec” per le notificazioni all’imputato, va riferita esclusivamente
alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a
quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse» (Sez.
4, Sentenza n. 40907 del 19/09/2016 Ud. (dep. 30/09/2016) Rv. 268340, N.
16622 del 2016 Rv. 266529). Ed anche la notifica di un’unica copia al difensore
costituisce mera irregolarità, non produttiva di nullità, purchè risulti esplicitato, o
sia comunque desumibile dall’atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al
medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario (Sez. 2, Sentenza n.
19277 del 13/04/2017 Ud. (dep. 21/04/2017) Rv. 269916, N. 22829 del 2004
Rv. 228824, N. 14012 del 2008 Rv. 240138, N. 36020 del 2011 Rv. 250777, N.

2

difensore, deducendo, con unico motivo, violazione della legge processuale.

43532 del 2012 Rv. 253822, N. 38058 del 2014 Rv. 260853, N. 39176 del 2015
Rv. 264571).
4. Nel caso in esame, dalla lettura degli atti processuali – consentita in
sede di legittimità a fronte della proposizione di questione di rito – risulta che è
stata disposta la notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello al
difensore di fiducia nominato in data 28 maggio 2014, avvocato Antonio
Velentini, ai sensi dell’art. 157, comma VIII bis cod. proc. pen..

data 19 maggio 2015, consta come al predetto difensore sia stato notificato “in
proprio” un unico atto, riferito ad “ordinanza di restituzione somma o beni
sequestrati”, mentre in annotazione il medesimo atto si riferisce al decreto di
citazione per l’udienza dell’Il giugno 2015.
Il contraddittorio tenore testuale della relata, unitamente al rilievo per cui
l’atto – non univocamente individuabile nel decreto di citazione in grado di
appello – risulta comunque notificato al difensore in proprio, e non anche
all’imputato contumace ai sensi dell’art. 157, comma VIII

bis cod. proc. pen.,

introduce un profilo di nullità della citazione, rispetto al quale non si ravvisa
sanatoria, non essendo comparsi all’udienza d’appello né l’imputato, né il suo
difensore.
5. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata e gli atti
trasmessi alla Corte d’appello di Perugia per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d’appello di Perugia per il giudizio.
Così deciso in Roma il 23 marzo 2018,

Dalla relata di notifica, eseguita attraverso posta elettronica certificata in

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